Erra il giudice che ignora il certificato storico di residenza ai fini della tempestività dell’appello

E’ insufficiente la motivazione della sentenza che si è fondata sulla correttezza della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per desumere da questa la validità della notificazione della sentenza effettuata allo stesso indirizzo dopo oltre cinque anni e malgrado risultasse che il ricorrente avesse trasferito altrove la propria residenza anagrafica.

La Terza sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12521 depositata il 17 giugno 2016, torna ad occuparsi di notificazioni analizzando una particolare vicenda in cui la sentenza, emessa a distanza di cinque anni dall’inizio della causa, era notificata al vecchio indirizzo di residenza della parte convenuta rimasta contumace. Il fatto. Un medico condannato in primo grado e nella sua contumacia al risarcimento dei danni causati ad un paziente a seguito di un intervento estetico di correzione del setto nasale, proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte dichiarava inammissibile l’appello per essere stato proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza presso il suo domicilio, eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c Avverso la pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’appellante soccombente al fine di far rilevare la violazione degli articoli 137, 138 e 139 c.p.c Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto la notifica della sentenza di primo grado in quanto all’epoca era residente in luogo diverso da quello in cui era stata eseguita la notifica. Si doleva del fatto che il Giudice di seconde cure, ritenendo inammissibile l’appello, avesse completamente ignorato il certificato storico di residenza prodotto agli atti e da cui emergeva la sua residenza effettiva al tempo della notifica della sentenza. Era censurata anche l’omessa, l’insufficiente e la contraddittoria motivazione della sentenza per avere questa sostenuto che l’appellante nulla avesse rilevato in ordine alla dichiarazione di contumacia di primo grado, nonostante la notifica dell’atto introduttivo del giudizio al medesimo indirizzo cui era stata notificata la sentenza impugnata. La mancata valutazione del certificato di residenza ai fini della tempestività dell’appello. Su tale punto il ricorrente rilevava come tra la data di notifica dell’atto di citazione e quella della sentenza erano intercorsi oltre cinque anni nel corso dei quali egli aveva mutato formalmente e sostanzialmente il proprio indirizzo di residenza. Tale circostanza di fatto era stata ignorata dai giudici di seconde cure. Il ricorso era ritenuto fondato. Evidenziavano i Giudici di legittimità come ove si esegua una notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. operi la presunzione di dimora effettiva del destinatario nel luogo indicato, superabile mediante la prova contraria tra le prove indubbio valore assumono le certificazioni anagrafiche che hanno una valenza presuntiva con specifico riferimento al tempo in cui la notifica è stata eseguita. Pertanto l’operato della Corte d’appello risultava censurabile nella misura in cui aveva ritenuto corretta la notificazione della sentenza allo stesso indirizzo utilizzato cinque anni prima per la notificazione dell’atto di citazione. Il duplice momento di perfezionamento della notifica ai sensi dell’articolo 140. Il gravame era accolto anche sotto l’ulteriore profilo attinente al perfezionamento della notifica ai sensi dell’articolo 140 c.p.c Come noto tale momento è duplice il primo è quello operante per il notificante e coincide con il completamento dell’attività di chi richiede l’adempimento il secondo è quello del destinatario la notifica che si perfeziona realizzatosi il principio della conoscibilità dell’atto al destinatario medesimo. In questa prospettiva per la verifica relativa al rispetto dei termini di decadenza dell’appello, la notifica della sentenza s’intende perfezionata non già con il solo invio della raccomandata bensì decorsi dieci giorni dall’invio medesimo, intendendosi per tale la data in cui l’agente postale provvede materialmente alla sua spedizione all’indirizzo del destinatario. La sentenza era così ritenuta viziata in diritto avendo il giudice dell’appello limitato il proprio accertamento alla sola data di consegna degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario all’ufficio postale.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 febbraio – 17 giugno 2016, numero 12521 Presidente Amendola – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con citazione notificata il 24 novembre 2009 il dott. S.C. proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 7 ottobre 2008, con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda dell’attore B.F. e, per l’effetto, aveva condannato il convenuto S. , rimasto contumace, al risarcimento dei danni patiti a seguito di un intervento di correzione funzionale ed estetica del setto nasale, liquidati nella somma di Euro 14.777,00. Le spese legali erano state poste a carico del soccombente. In grado d’appello si costituiva l’appellato, eccependo l’inammissibilità dell’appello perché tardivo, e comunque chiedendone il rigetto. 2.- Con la sentenza qui impugnata, pubblicata in data 8 novembre 2011 , la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello perché proposto oltre il termine di trenta giorni dopo la notificazione della sentenza di primo grado, che la Corte ha reputato validamente effettuata, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in data 13 ottobre 2009 , presso il domicilio del dottor S. , quale risultante dal primo grado del giudizio, perché ivi era stato notificato l’atto introduttivo della lite. Ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado. 3.- Avverso questa sentenza il dottor S.C. propone ricorso con tre motivi. Resiste con controricorso B.F. . Motivi della decisione 1.- Col primo motivo si deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 numero 3 cod. proc. civ., degli artt. 137, 138 e 139 cod. proc. civ Il ricorrente sostiene di non avere mai ricevuto la notificazione della sentenza di primo grado, in quanto notificata ad un indirizzo, via Orazio Antinori, dove non aveva più né residenza né dimora né domicilio. Deduce di avere formulato la stessa difesa in appello e di avere prodotto un certificato storico anagrafico dal quale sarebbe risultato che, sin dal maggio 2006 quindi alcuni anni prima della pretesa notifica della sentenza di primo grado che sarebbe stata fatta il 13 ottobre 2009 , il S. aveva cambiato la propria residenza, trasferendola in OMISSIS . Vi sarebbe stata pertanto la violazione degli artt. 138 e 139 cod. proc. civ., perché il ricorrente non sarebbe stato ricercato presso la propria casa di abitazione né presso il luogo dove svolge la propria attività, ben conosciuto dalla controparte , nonché dell’art. 140 cod. proc. civ., perché questo prescrive che la procedura ivi prevista si segua solo se non è possibile eseguire la consegna ai sensi degli articoli precedenti. 1.1.- Col secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 numero 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio perché la Corte non ha considerato le eccezioni dell’appellante né la documentazione da questi prodotta, non avendo fornito alcuna motivazione in merito. Ha invece motivato facendo riferimento al fatto che l’appellante non aveva censurato la dichiarazione di contumacia in primo grado malgrado la notificazione dell’atto introduttivo fosse stata fatta allo stesso indirizzo poi contestato in grado di appello in proposito, il ricorrente rileva che tra le due notificazioni erano passati più di cinque anni e frattanto aveva trasferito la propria abitazione in via di XXXXXXXX ed aveva provveduto a modificare la residenza anagrafica. 2.- I due motivi vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di connessione. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’uno e dell’altro, sollevata, per differenti profili, dalla parte resistente. Quanto al primo, l’erronea indicazione del numero 3 piuttosto che del numero 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. nell’intestazione del motivo non ne comporta l’inammissibilità, atteso che il tenore della censura, quale si evince dal contenuto dell’illustrazione, è tale da doversi intendere come volta a sollevare una questione di nullità della sentenza perché la dichiarazione di inammissibilità dell’appello sarebbe fondata, secondo il ricorrente, sulla falsa applicazione delle norme in tema di notificazione. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia. Ne consegue che è ammissibile il ricorso col quale si lamenti la violazione di una norma processuale sotto il profilo della violazione di legge, anziché sotto il profilo dell’ error in procedendo di cui all’ipotesi del numero 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. così Cass. numero 19882/13 . Il principio si intende qui ribadito ed è viepiù applicabile al caso di specie, per quanto detto sopra in merito alla chiara individuazione del tipo di vizio denunciato dal ricorrente cfr. nel senso dell’ammissibilità anche Cass. ord. numero 4036/14 . 2.1.- Quanto al secondo motivo, non è corretto l’assunto del resistente secondo cui il vizio dedotto sarebbe un vizio di omessa pronuncia su un’eccezione, da denunciarsi ai sensi dell’art. 360 numero 4 e dell’art. 112 cod. proc. civ., non un vizio di motivazione da denunciarsi - come ha fatto il ricorrente - ai sensi dell’art. 360 numero 5 cod. proc. civ Ed invero, sebbene nel ricorso si utilizzi impropriamente l’espressione di eccezione per indicare la difesa svolta dall’appellante a fronte dell’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’appellato, il vizio che il ricorrente lamenta è dato dal mancato esame da parte della Corte d’appello del certificato di residenza prodotto a seguito di questa eccezione. Si tratta di un documento del quale l’appellante si è avvalso al fine di dimostrare la nullità della notificazione della sentenza effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., quindi l’inidoneità di questa notifica a far decorrere il termine breve per proporre il gravame ed, in ultima analisi, la tempestività dell’appello questione peraltro da esaminarsi d’ufficio dal giudice del gravame. Non ricorre l’omessa pronuncia su’un eccezione di parte, piuttosto si tratta di vizio di motivazione sul dato documentale. 2.2.- Giova aggiungere che, pur vertendo il ricorso, come detto sopra, su un error in procedendo, si riscontra un limite ben definito rispetto alla possibilità di questa Corte di esaminare gli atti di norma riconosciuta qualora si tratti di vizio riconducibile al numero 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. . Si intende in proposito ribadire l’orientamento secondo cui non è censurabile, nel giudizio di Cassazione, in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell’atto di citazione, l’accertamento della residenza, domicilio o dimora effettuato dal giudice di merito, se non per vizi di motivazione, trattandosi di accertamento in fatto istituzionalmente riservato a lui. In tale ipotesi, infatti, la violazione processuale è soltanto conseguenza della - eventualmente errata statuizione in fatto del giudice a quo, sulla quale, appunto, essenzialmente e direttamente incide la censura del ricorrente così Cass. numero 19416/04 cfr., nello stesso senso, di recente Cass. numero 17021/15 . Pertanto, è appropriato il mezzo di impugnazione prescelto dal ricorrente, che è appunto la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360, numero 5, c.p.c., considerato che si imputa alla Corte d’appello di essersi occupata dell’eccezione di inammissibilità del gravame, ma di averlo fatto – come si dirà trattando del merito della questione – esaminando solo parte dei documenti a sua disposizione quali quelli rinvenibili nel fascicolo del primo grado , senza esaminare il documento prodotto dall’appellante. 3.- Quest’ultimo dato corrisponde al vero e costituisce, perciò, la ragione della fondatezza dei motivi di ricorso in esame. In diritto è opportuno premettere che è vero che quando la notifica risulti eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nel luogo indicato nell’atto da notificare, ivi si presume la dimora effettiva del destinatario cfr., da ultimo, Cass. numero 10107/14 e questi, ove intende contestare la circostanza, ha l’onere di fornire la prova contraria, che di regola non può consistere nelle sole risultanze anagrafiche. Tuttavia, queste hanno un’indubbia valenza presuntiva, anche tenuto conto del fatto che l’accertamento dalla residenza del notificando deve avere riguardo alla data della notifica dell’atto processuale della cui validità si discute. Risulta pertanto insufficiente la motivazione della sentenza della Corte d’Appello che si è fondata sulla correttezza della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio per desumere da questa la validità della notificazione della sentenza effettuata allo stesso indirizzo dopo oltre cinque anni e malgrado risultasse che, nelle more del giudizio di primo grado, il ricorrente avesse trasferito la propria residenza anagrafica. I primi due motivi di ricorso vanno perciò accolti. 4.- Parimenti fondato appare il terzo motivo di ricorso, col quale è dedotta la violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. perché la Corte d’Appello ha tenuto conto della data del 13 ottobre 2009, cioè quella in cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato all’ufficio postale la raccomandata informativa prevista nell’ultimo inciso della norma. È corretto in proposito il rilievo del ricorrente circa le conseguenze applicative della sentenza della Corte Costituzionale numero 3 del 14 gennaio 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Contrariamente a quanto sembra aver ritenuto la Corte di merito, non solo la notifica non si perfeziona al momento della spedizione dell’avviso, ma, nel caso in cui la raccomandata non sia ricevuta, il decorso dei dieci giorni per la compiuta giacenza non è segnato dalla consegna dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale, bensì dalla spedizione che l’agente postale faccia della raccomandata all’indirizzo del destinatario. Va perciò affermato che in tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell’atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l’attività che incombe su chi richiede l’adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l’effetto della conoscibilità dell’atto ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l’impugnazione, la notifica a mezzo posta dell’avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio della raccomandata che dà avviso dell’infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall’inoltro della raccomandata cfr. Cass. numero 7324/12 , ove questa non venga ricevuta cfr. Cass. ord. numero 19772/15 , dovendosi intendere per inoltro della raccomandata la data in cui questa è spedita dall’agente postale all’indirizzo del destinatario, non quella in cui è consegnata dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale. Considerato che, nel caso di specie, l’adempimento rilevante ai fini del perfezionamento della notificazione, non essendo stata ricevuta la raccomandata informativa ai sensi dell’art. 140 cod. proc.civ., è quello della scadenza del termine di dieci giorni decorrente dalla sua spedizione da parte dell’agente postale, è errata in diritto la sentenza che ha limitato il proprio accertamento alla verifica della data di consegna degli atti da parte dell’ufficiale giudiziario all’ufficio postale. In accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza va perciò cassata e le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova verifica delle modalità e dei tempi di notificazione della sentenza di primo grado, onde delibare la tempestività dell’appello ed, in caso di verifica positiva, decidere nel merito del gravame. Si rimette al giudice del rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.