Equitalia può ancora notificare le sanzioni con raccomandata

Equitalia può continuare, anche dopo le modifiche introdotte dal legislatore, a notificare per raccomandata con avviso di ricevimento le cartelle con le sanzioni amministrative.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12351 del 15 giugno 2016, ha affermato che Equitalia anche dopo le modifiche normative intervenute può continuare a utilizzare la posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, per dare comunicazione al contribuente della cartella esattoriale contenente la richiesta di riscuotere le sanzioni amministrative. Il caso. Il contenzioso vede contrapposti Equitalia e un contribuente con la sentenza impugnata, il Tribunale decidendo sull’opposizione proposta da un contribuente, avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia per sanzioni amministrative e maggiorazioni da ritardo comminate da una Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della legge n. 689/1981, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi così qualificata dallo stesso giudice concernente la notificazione della cartella di pagamento e ne ha dichiarato l’inesistenza, con la conseguente nullità degli atti esecutivi successivi. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il credito non ha natura tributaria, non è applicabile l'art. 26, d.p.r. n. 602/1973 in proposito, ha sostenuto che la norma, così come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, consente la notificazione c.d. diretta da parte dell’Agente della riscossione, mediante invio della cartella esattoriale con raccomandata con ricevuta di ritorno, soltanto nel caso in cui si tratti di cartella esattoriale riferita a tributi. Ha perciò concluso nel senso che, nel caso di sanzione amministrativa come nella specie , la notificazione avrebbe dovuto essere fatta secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari ed, in mancanza, si sarebbe venuta a configurare, non tanto un’ipotesi di nullità, ma un’ipotesi di radicale inesistenza dell’atto , deducibile oltre il termine dell’art. 617 c.p.c La sentenza è impugnata, con un unico articolato motivo di ricorso, da parte di Equitalia. Cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative. I giudici di legittimità, dopo aver analizzato l’articolato ricorso di Equitalia lo ritengono fondato. Con riferimento all’aspetto che interessa il presente commento, i giudici analizzano la questione che attiene l’applicabilità dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973, nel caso in cui la cartella di pagamento da notificarsi da parte dell’Agente della riscossione sia relativa a sanzioni amministrative, per le quali l’ente creditore abbia emesso un’ingiunzione di pagamento, ai sensi della legge n. 689/1981. La risposta al quesito non può che essere positiva atteso il contenuto dell’art. 27, comma 1, della citata norma, laddove dispone che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette , vale a dire alla riscossione mediante ruoli. Questa riscossione è appunto disciplinata dal d.p.r. n. 602/1973, come modificato dal d.lgs. n. 46/1999 e succ. mod In forza del rinvio di cui al citato art. 27, la notificazione della cartella di pagamento , che è l’atto dell’Agente della riscossione che fa seguito all’iscrizione a ruolo da parte dell’ente creditore della somma pretesa a titolo di sanzione amministrativa e successive maggiorazioni ai sensi della legge n. 689 del 1981 , è disciplinata dall’art. 26, d.p.r. n. 602/1973. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dall'art. 26, d.p.r. n. 602/1973, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. Detta norma ha carattere di specialità rispetto all'art. 127, d.p.r. n. 43/1988 che per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all'art. 60, d.p.r. n. 600/1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione che , in sostanza, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale. I giudici di legittimità evidenziano che l’art. 127, d.p.r. n. 43/1988, oltre che inapplicabile per le ragioni appena esposte, è stato abrogato col d.lgs. n. 112/1999, che, così come il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, ha dato attuazione alla delega per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui alla legge n. 337/1998 che ha superato le leggi delega precedenti, tra le quali quelle citate in sentenza . Pertanto, sebbene il legislatore del 1981 abbia fatto rinvio alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette , non va trascurato che il rinvio riguarda l’ esecuzione forzata , quindi la riscossione delle somme dovute mediante ruoli. Conseguentemente, per quanto riguarda la notificazione della cartella di pagamento, il rinvio dell’art. 27, legge n. 689/1981, va riferito all’art. 26, legge n. 602/1973 e succ. mod Conclusioni. Per i giudici di legittimità anche dopo la modifica apportata dal legislatore con l’art. 12, d.lgs. n. 49/1999, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 13 aprile – 15 giugno 2016, n. 12351 Presidente Armano – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 16 luglio 2013, il Tribunale di Torino, decidendo sull’opposizione proposta da V.N., ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., avverso la cartella di pagamento n. 110 2012 00464362 08 dell’importo di Euro 18.404,50, emessa da Equitalia Nord S.p.A. per sanzioni amministrative e maggiorazioni da ritardo comminate dalla ASL Torino X, ai sensi della legge n. 689 del 1981, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi così qualificata dallo stesso giudice concernente la notificazione della cartella di pagamento e ne ha dichiarato l’inesistenza, con la conseguente nullità degli atti esecutivi successivi ha invece rigettato un altro motivo di opposizione agli atti esecutivi qui non rilevante, poiché la statuizione non è stata impugnata dalla V. , parte soccombente ed un terzo motivo, qualificato invece come opposizione all’esecuzione parimenti non rilevante, essendo la relativa statuizione appellabile . Ha quindi compensato integralmente le spese di causa. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto che, poiché il credito non ha natura tributaria, non è applicabile l’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 in proposito, ha sostenuto che la norma, così come interpretata dalla prevalente giurisprudenza, consente la notificazione c.d. diretta da parte dell’Agente della riscossione, mediante invio della cartella esattoriale con raccomandata con ricevuta di ritorno, soltanto nel caso in cui si tratti di cartella esattoriale riferita a tributi. Ha perciò concluso nel senso che, nel caso di sanzione amministrativa come nella specie , la notificazione avrebbe dovuto essere fatta secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari ed, in mancanza, si sarebbe venuta a configurare, non tanto un’ipotesi di nullità, ma un’ipotesi di radicale inesistenza dell’atto”, deducibile oltre il termine dell’articolo 617 cod. proc. civ 2. La sentenza è impugnata con un unico articolato motivo di ricorso da Equitalia Nord S.p.A., che ha depositato anche memoria. L’Azienda Sanitaria Locale Torino X ha notificato controricorso con ricorso incidentale basato su due motivi. V.N. si è difesa con distinti controricorsi, relativi rispettivamente al ricorso principale ed all’incidentale. Motivi della decisione 1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione sollevata dalla resistente, sia in riferimento al ricorso principale che al ricorso incidentale, nel presupposto che il vizio rilevato dal giudice a quo sarebbe di gravità tale da non poter essere ricondotto allo schema dell’articolo 617 cod. proc. civ. Quindi, a suo dire, si tratterebbe di sentenza appellabile, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. civ 1.1. L’eccezione è infondata alla stregua del principio di diritto, richiamato nella memoria della ricorrente principale, per il quale l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all’azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l’appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione fatto salvo il periodo di vigenza dell’articolo 616, ult.co., ult.inc., abrogato dall’articolo 49, comma secondo, della legge n. 69 del 2009 , mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi così già Cass. n. 26294/07 e ord. n. 30201/08, ord. n. 2261/10, nonché Cass. S.U. n. 390/11 e Cass. ord. n. 171/12 e numerose altre . Poiché il tribunale ha espressamente qualificato l’opposizione di che trattasi come opposizione agli atti esecutivi peraltro con qualificazione del tutto corretta in diritto poiché il vizio, a prescindere dalla sua gravità e/o insanabilità, attiene comunque alla regolarità formale del procedimento notificatorio di un atto pre-esecutivo, quale è la cartella di pagamento il rimedio impugnatorio bene è stato individuato dalle ricorrenti nel ricorso straordinario per cassazione. Il ricorso principale, così come l’incidentale, sono perciò ammissibili. 2. Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973. La ricorrente censura la decisione del tribunale che ha ritenuto inapplicabile questa norma. Sostiene che l’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 fa eccezione alle regole sulle notificazioni a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982, per come si desume dall’articolo 14, comma primo, ultimo inciso, di questa legge che il legislatore ha voluto svincolare la disciplina della notificazione della cartella di pagamento dall’obbligo di compilazione della relata di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto che l’articolo 26 detta una disciplina compiuta quanto alle modalità da seguire per la notificazione della cartella esattoriale che tra queste modalità vi è quella dell’invio in plico chiuso mediante spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, senza l’adempimento di ulteriori formalità. Soggiunge che, rispetto a questa modalità di notificazione, i soggetti abilitati di cui è detto nello stesso articolo 26 nulla hanno a che vedere, dato che l’Agente della riscossione può provvedervi direttamente, senza l’intermediazione di altri soggetti, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Rileva che l’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, così interpretato, si applica anche alle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative, poiché il dato normativo non contempla alcuna eccezione, essendo anzi espressamente previsto dall’articolo 17, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 l’estensione delle disposizioni della riscossione mediante ruolo anche alle entrate degli enti pubblici diverse dalle entrate tributarie. 2.1. Unitamente all’unico motivo del ricorso principale va trattato il primo motivo del ricorso incidentale ammissibile, anche se tardivo, ai sensi dell’articolo 334 cod. proc. civ., poiché proposto da litisconsorte necessario . Anche questo motivo è relativo all’applicabilità nella specie dell’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. L’Azienda Sanitaria Locale Torino 1 denuncia infatti la violazione o la falsa applicazione di questa norma, nonché dell’articolo 27 della legge n. 689/81, del combinato disposto degli artt. 127 d.P.R. 28.1.1988 n. 43 e dell’articolo 1 L. 4.10.1986 n. 657, ed ancora dell’articolo 14 L. 20.11.82 n. 890, in punto di pronuncia sull’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, oggetto di opposizione ex arti. 615-617 c.p.c., effettuata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento direttamente dal concessionario per la riscossione . La ricorrente, ripropone la medesima censura svolta da Equitalia Nord s.p.a. col ricorso principale, richiamando sentenze recenti di questa Corte, che confermano un orientamento giurisprudenziale oramai pacifico in merito all’interpretazione da darsi all’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. Sottolinea come a questa norma fa rinvio, per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni amministrative, l’articolo 27 della legge n. 689 del 1981 secondo giurisprudenza di legittimità pure richiamata in ricorso e come, perciò, non troverebbero applicazione alcuna le altre norme invece richiamate nella sentenza impugnata, cioè l’articolo 127 d.P.R. 28.1.1988 n. 43, l’articolo 1 L. 4.10.1986 n. 657, e l’articolo 14 L. 20.11.82 n. 890. 3. I motivi sono fondati. Essi pongono, in sostanza, tre distinte questioni di diritto, affrontate, sotto diversi profili, rispettivamente, da ciascuna delle ricorrenti, dalla resistente e dal giudice a quo . 3.1. La prima questione attiene all’applicabilità dell’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel caso in cui la cartella di pagamento da notificarsi da parte dell’Agente della riscossione sia relativa a sanzioni amministrative, per le quali l’ente creditore abbia emesso un’ingiunzione di pagamento ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689. La risposta al quesito non può che essere positiva atteso il contenuto dell’articolo 27, comma primo, di questa legge, laddove dispone che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette ”, vale a dire alla riscossione mediante ruoli. Questa riscossione è appunto disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 e succ. mod In forza del rinvio di cui al citato articolo 27, la notificazione della cartella di pagamento che è l’atto dell’Agente della riscossione che fa seguito all’iscrizione a ruolo da parte dell’ente creditore della somma pretesa a titolo di sanzione amministrativa e successive maggiorazioni ai sensi della legge n. 689 del 1981 è disciplinata dall’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. Si tratta di interpretazione già data per scontata da alcuni precedenti di questa Corte, pur se chiamata a pronunciarsi non sulla questione in esame ma su questioni connesse in particolare, Cass. n. 14105/2000, secondo cui la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è espressamente disciplinata dall’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone che, quando avviene la consegna nelle mani proprie del destinatario, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Detta norma ha carattere di specialità rispetto all’articolo 127 del d.P.R. n. 43 del 1988 che, per la notificazione degli atti e dei provvedimenti previsti dal decreto stesso, opera un rinvio all’articolo 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale stabilisce che il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso, ovvero indicare i motivi che hanno determinato la mancata sottoscrizione il quale, dunque, non trova applicazione nel caso di notifica della cartella esattoriale . cfr. anche Cass. n. 16522/05 e, da ultimo, Cass. n. 5898/15 . Giova precisare che l’articolo 127 del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 menzionato anche nella sentenza impugnata oltre che inapplicabile per le ragioni appena esposte, è stato abrogato col decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, che, così come il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, ha dato attuazione alla delega per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo di cui alla legge 28 settembre 1998 n. 337 che ha superato le leggi delega precedenti, tra le quali quelle citate in sentenza . Pertanto, sebbene il legislatore del 1981 abbia fatto rinvio alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette ”, non va trascurato che il rinvio riguarda l’ esecuzione forzata per come è detto nella rubrica dell’articolo 27 della legge n. 689 del 1981 , quindi la riscossione delle somme dovute mediante ruoli per come è detto nel primo comma dello stesso articolo 27 . Conseguentemente, per quanto riguarda la notificazione della cartella di pagamento, il rinvio dell’articolo 27 della legge n. 689 del 1981 va riferito all’articolo 26 della legge n. 602 del 1973 e succ. mod 3.2. Vanno allora affrontate la seconda e la terza questione poste dai ricorsi e dalla sentenza, oltre che dai controricorsi entrambe sono relative all’interpretazione da darsi a quest’ultima norma quanto alle modalità di notificazione seconda questione e quanto ai soggetti abilitati al relativo compimento terza questione . Orbene, quanto alle modalità di notificazione, coglie nel segno il ricorso principale nella parte in cui evidenzia come il giudice del merito abbia richiamato a sproposito l’articolo 14 della legge n. 890 del 20 novembre 1982 relativa a notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari . La norma, infatti, contiene la deroga espressa alle previsioni della legge riguardanti le modalità delle notificazioni a mezzo posta, laddove, nell’inciso finale del primo comma fa salvi, tra gli altri, i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 . . L’articolo 14, comma primo, della legge n. 890 del 1982 non va affatto interpretato nel senso che la deroga ivi prevista riguardi soltanto la riscossione dei tributi. Il Tribunale sembra avere così ritenuto perché il destinatario dei provvedimenti è individuato, nello stesso articolo 14, come contribuente e perché vi si fa riferimento a singole leggi di imposta . Tuttavia questa interpretazione non è corretta. Essa non tiene conto del fatto che la normativa del d.P.R. n. 602 del 1973 è stata originariamente dettata dal legislatore soltanto per la riscossione delle entrate tributarie dello Stato, ma che, come detto sopra, per il tramite di rinvii e di estensioni disposti con leggi successive, è oramai applicabile anche alla riscossione di entrate o di crediti diversi dai tributi, in particolare per quanto qui rileva per le sanzioni amministrative per le quali sia stata emessa ordinanza ingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981. Perciò, a seguito di questo ampliamento dell’ambito applicativo della riscossione mediante ruoli, il riferimento al contribuente contenuto nella legge n. 890 del 1982 deve essere inteso come fatto al soggetto nei cui confronti l’Agente della riscossione esercita l’azione esecutiva ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973. Giova precisare che l’interpretazione che si dà dell’articolo 26 in esame non può che essere unica, sia quando la norma è applicata alle cartelle di pagamento per tributi, sia quando è applicata alle cartelle di pagamento per crediti di altra natura. Quindi, una volta stabilito, come sopra, che l’articolo 26 si applica anche alle cartelle di pagamento per sanzioni amministrative ex lege n. 689 del 1981, non ha più senso distinguere tra le une e le altre così come non ha senso distinguere, contrariamente a quanto si assume nei controricorsi, tra i precedenti giurisprudenziali, a seconda che si riferiscano alle entrate di natura tributaria ovvero ad altre tipologie di crediti oggetto di riscossione coattiva mediante ruoli . Allora, la risposta al secondo quesito posto dai ricorsi, relativo alle modalità di notificazione della cartella esattoriale, è nel senso, ben esplicitato nel ricorso principale, che l’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede diverse modalità di notificazione, una delle quali è così descritta nel secondo inciso del primo comma nel testo risultante dopo le modifiche apportate col d.l.vo n. 46 del 1999 e col d.l.vo n. 193 del 2001, applicabili nel caso di specie La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda . Il riferimento al secondo comma divenuto terzo soltanto dopo l’inserimento di altro secondo comma col d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122, qui non rilevante è fatto alle seguenti persone destinatario o persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda . Nel caso in esame la notificazione della cartella esattoriale è avvenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ed in plico chiuso con l’avviso di ricevimento sottoscritto dalla destinataria, quindi a mani proprie di quest’ultima. La notificazione è conforme al disposto dell’ad. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. 3.3. In effetti, nemmeno la resistente contesta che la modalità seguita da Equitalia Nord SpA sia quella prevista dalla norma. Piuttosto, la contestazione è relativa al terzo dei quesiti su enunciati, riguardante l’individuazione dei soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento, essendo punto controverso quello se l’Agente della riscossione possa provvedere all’invio della raccomandata con avviso di ricevimento direttamente o se si debba avvalere dell’intermediazione di uno dei soggetti indicati nell’incipit dello stesso articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, cioè . ufficiali della riscossione o . altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, . messi comunali o . agenti della polizia municipale . In proposito, è univoco l’orientamento di questa Corte Suprema, secondo cui La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente ne consegue che se, come nella specie, manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’articolo 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata così Cass. n. 11708/11, ma cfr. già Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonché successivamente Cass. n. 14746/12, n. 1091/13 e n. 6395/14 e numerose altre . In effetti, come osserva la resistente, qualche pronuncia ha riguardato casi in cui trovava applicazione il testo dell’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, vigente prima del 1 luglio 1999, che prevedeva espressamente che la notificazione potesse essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando con un inciso da parte dell’esattore . Tuttavia, come replicano le ricorrenti, principale ed incidentale, questa Corte si è pronunciata in tutte le sentenze su citate ed anche in altre , in casi in cui la notificazione era stata eseguita dopo l’entrata in vigore del testo normativo applicabile nel caso di specie quale risultante, per quanto qui rileva, dalle modifiche apportate dall’articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999 . Si tratta del testo nel quale sono scomparsi l’inciso da parte dell’esattore e la menzione della lettera e vi è rimasta quella della raccomandata con avviso di ricevimento . Dalle motivazioni delle sentenze su citate si desume che questa Corte ha già ritenuto irrilevante, ai fini in esame, la modifica normativa, sulla quale invece tanto si insiste nei controricorsi. 3.4. Si condivide e si conferma questo giudizio di irrilevanza della modifica normativa, per le seguenti ragioni. Il testo dell’articolo 26, comma primo, come sopra riportato, consente di distinguere la notificazione effettuata secondo le forme delle notificazioni degli atti giudiziari e la notificazione effettuata mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Nella prima eventualità, cui sono riferiti il quarto e l’ultimo comma dello stesso articolo, l’Agente della riscossione si deve avvalere dei soggetti indicati nel primo inciso del primo comma nella seconda eventualità, invece, può provvedervi direttamente. Non vi è alcun indice normativo che induca a ritenere che l’elencazione soggettiva contenuta nel primo inciso sia tassativa e riferibile anche al secondo inciso, se non la consecuzione letterale dei due periodi questa, tuttavia, si spiega in ragione dei rimaneggiamenti che il testo ha subito con le numerose modifiche che si sono succedute nel corso del tempo. D’altronde, la norma del secondo inciso è di tenore letterale tale da consentire l’interpretazione qui preferita. Questa interpretazione, pur dando luogo ad una disciplina di favore nei confronti dell’esattore come rilevato anche da Cass. n. 11708/11 la quale, contrariamente a quanto si legge nei controricorsi, è relativa a notificazione effettuata dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate a decorrere dal 1 luglio 1999, poiché riguardava cartella di pagamento notificata con raccomandata spedita dall’esattore il 9 gennaio 2002 , non comporta alcun cambiamento rispetto all’analoga disposizione di favore precedente, salvo il fatto che questa risultava più dettagliata. Né vi sono indici ulteriori che consentono di ritenere che la soppressione dell’inciso suddetto sia stata determinata dall’intenzione del legislatore di rendere più rigorosa la disciplina ovvero di fare divieto all’Agente della riscossione di provvedere direttamente alla notificazione. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto La notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e succ. mod., è disciplinata dall’articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con l’articolo 12 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento . Il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata in punto di dichiarazione di inesistenza della notificazione della cartella di pagamento. 4. Col secondo motivo del ricorso incidentale la ricorrente Azienda Sanitaria Locale censura la decisione di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio, per violazione dell’articolo 91 cod. proc. civ Il motivo è inammissibile per la parte in cui è riferito al rigetto del motivo di opposizione della V. , che il Tribunale ha qualificato come di opposizione all’esecuzione. In proposito, vanno richiamati i precedenti che hanno reiteratamente affermato che le sentenze conclusive in primo grado dei giudizi di opposizione all’esecuzione pubblicate tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall’articolo 616, ult. inc., c.p.c., nel testo introdotto dall’articolo 14 della legge n. 52 del 2006 abrogato con l’articolo 49, comma 2, della legge n. 69 del 2009 , mentre sono appellabili le sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, quindi pubblicate dopo il 4 luglio 2009. Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell’articolo 360 bis n. 1 cod. proc. civ. da Cass. ord. n. 17321/11, per la quale Ai fini dell’individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza dell’ultimo periodo dell’articolo 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, Cost. le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 616 cod. proc. civ., ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Principio affermato ai sensi dell’articolo 360 bis, n. 1, cod proc. civ. ” . 4.1. In particolare, va rilevato che la soppressione dell’articolo 616, ultimo inciso, cod. proc. civ. attuata con l’articolo 49, comma secondo, della legge 18 giugno 2009 n. 69, comporta che la sentenza resa sull’opposizione all’esecuzione, sia tornata ad essere impugnabile nei modi ordinari. Nella specie non è dato nemmeno dibattere della disciplina transitoria introdotta dall’articolo 58 della legge n. 69 del 2009, poiché il giudizio, oltre ad essere stato concluso con sentenza pubblicata il 16 luglio 2013, è stato iniziato in epoca successiva al 4 luglio 2009, quindi è interamente soggetto alla norma dell’articolo 616 cod. proc. civ., nel testo attualmente in vigore. La pronuncia sulle spese, in quanto censurata dalla ricorrente perché accessoria rispetto alla statuizione di rigetto del motivo di opposizione all’esecuzione sulla quale l’Azienda è perciò parte vittoriosa , non può che seguire il regime impugnatorio di quest’ultima. Il carattere accessorio della decisione sulle spese comporta infatti l’applicazione la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il processo. Quanto al resto, il motivo è assorbito dall’accoglimento dei motivi di ricorso di cui sopra, relativi all’opposizione agli atti esecutivi. 5. Riguardo a questo accoglimento, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito ai sensi dell’articolo 384, comma secondo, ult. inc., cod. proc. civ La cartella di pagamento risulta notificata direttamente dall’Agente della riscossione ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in data 20 agosto 2012, con raccomandata a.r. n. OMISSIS spedita in data 8 agosto 2012 e ricevuta dalla destinataria. La cartella di pagamento è stata perciò regolarmente notificata. In conclusione, questa Corte, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da V.N. avverso la cartella di pagamento n. OMISSIS . 5.1. Poiché l’accoglimento riguarda una questione sulla quale come rilevato già dal giudice a quo e come risulta dalle considerazioni svolte sopra non si riscontrano precedenti editi di legittimità che espressamente l’avessero affrontata pur essendovi diversi precedenti su situazioni soltanto analoghe , sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio. La presente pronuncia è di accoglimento del ricorso principale e di accoglimento, pur se parziale, del ricorso incidentale perciò, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma I bis dell’articolo 13 del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, nei limiti specificati in motivazione. Cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da V.N. contro la cartella di pagamento n. OMISSIS . Compensa le spese dell’intero giudizio.