Per la Cassazione c'era un solo motivo di ricorso, quando in realtà erano due: sentenza revocata

L'errore è consistito non tanto nel mancato esame del motivo, ma nell'aver erroneamente ritenuto che tale motivo non esistesse.

In questo senso si è espressa la Sesta Sezione Civile nella sentenza n. 11530, depositata il 6 giugno 2016. Il fatto. Nel gennaio 2012 la Cassazione si era espressa, dichiarandolo inammissibile, sul ricorso per cassazione della sentenza del Tribunale quale giudice d'appello, presentato dalla danneggiata in un sinistro stradale causato da un motocarro. Tale vicenda processuale aveva visto succedersi una pronuncia di rigetto pronunciata dal giudice di pace, poi confermata dal Tribunale. La questione processuale dibattuta era quella relativa all'integrazione del contraddittorio effettuata nel corso del giudizio di primo grado, e ritenuta inammissibile nei vari giudizi. La ricorrente, ricordato che il giudizio di primo grado era iniziato prima del 30 aprile 1995 ovvero prima dell'entrata in vigore della l. n. 353/1990, che, tra le altre, aveva modificato l'art. 345 c.p.c. ha agito per la revocazione della sentenza della Cassazione del 2012, lamentando il mancato esame del secondo dei motivi del ricorso originario. Sulla vicenda ha deciso la Sesta Sezione della Cassazione. Non la semplice omissione costituisce errore revocatorio. Gli Ermellini anzitutto hanno valutato se effettivamente il ricorso originario contenesse due distinti motivi, e la risposta che è stata data è stata positiva. Peraltro, ha proseguito la ricostruzione operata dalla Corte, il rigetto del primo motivo l'unico considerato è avvenuto sulla base di una ragione esclusivamente di rito, che pertanto, a fortiori , nulla lascia intendere in merito all'aver considerato, anche solo implicitamente, il secondo. In tal senso è impossibile parlare, per esempio, di [secondo] motivo assorbito. Tale omissione, d'altra parte, non può essere degradata a mera omissione, dal momento che appare dipendere nel tessuto motivazionale da un errore di percezione del fatto processuale inerente la struttura del ricorso ordinario, rappresentato dalla supposizione erronea che il ricorso fosse fondato su un unico motivo . La sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, insomma, è stata silente sul secondo motivo perché ha ritenuto erroneamente che tale motivo non vi fosse, e in questo senso si può dunque parlare di errore di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c Il principio di diritto formulato dalla Sesta Sezione è dunque il seguente l'errore revocatorio di fatto di cui al n. 4 dell'art. 395 che legittima la revocazione della sentenza resa della Corte di Cassazione per omesso esame di un motivo ricorso sussiste non già per il sol fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente, naturalmente senza enunciare alcunché che giustificasse in iure tale mancato esame, bensì allorquando la sentenza riveli che l'omesso esame del motivo è stato frutto di una supposizione erronea della inesistenza del motivo stesso . Decidendo, poi, nel merito, il famigerato” secondo motivo, la Corte ha accolto l'originario ricorso, relativo alla presunta irritualità di una produzione documentale, rilevando come la formulazione del nuovo art. 345 c.p.c. possa trovare applicazione solo ai giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, vale a dire non nel caso del giudizio in questione. A distanza di oltre vent'anni dall'inizio, dunque, toccherà ora nuovamente al Tribunale in funzione di giudice dell'appello decidere la causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 11 dicembre 2015 – 6 giugno 2016, n. 11530 Presidente/Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. E.G. ha proposto, contro D.L.G. , P.G. , la s.p.a. L’Edera in l.c.a. e la s.p.a. Assicurazioni generali quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione per le Vittime della Strada, ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. avverso la sentenza n. 1356 del 31 gennaio 2012, con cui la Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso da essa proposto contro i medesimi avverso la sentenza resa in grado di appello il 14 febbraio 2006 dal Tribunale di Torre Annunziata. p.2. Quel tribunale, con la detta decisione, aveva rigettato l’appello da lei proposto contro la sentenza del febbraio 2002 del Giudice di Pace di Gragnano, il quale, investito a l. n. 479 del 1999 aveva rigettato la domanda introdotta dalla E. nel gennaio del 1994 davanti alla Pretura di Napoli, Sezione Distaccata di Gragnano contro la s.p.a. L’Edera allora in bonis e poi messa in l.c.a., con designazione della società su indicata quale impresa per il F.G.V.S. ed il D.L. , per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dalla sua autovettura in occasione di un sinistro stradale occorso con un motocarro ritenuto di proprietà del D.L. ed assicurato presso detta società. p.3. Nella pendenza del giudizio di primo grado davanti al giudice di pace, la E. , avendo rilevato che proprietario del motocarro con il quale era venuta a collisione la sua autovettura, non era in realtà D.L.G. , bensì P.G. , ed assumendo la sua qualità di litisconsorte necessaria ai sensi dell’art. 23 della l. n. 990 del 1969, chiamava in causa la medesima per l’integrazione del contraddittorio. p.4. Al ricorso per revocazione ha resistito con controricorso soltanto la s.p.a. L’Edera s.p.a p.5. Essendo risultata irreperibile la P. all’indirizzo in cui si era tentato di notificarle il ricorso ed essendo emerso che la medesima era deceduta, la E. provvedeva a rinotificare il ricorso ai figli D.L.G. e D.L.A. , che non hanno resistito. 6. La ricorrente e la resistente hanno depositato memoria. Motivi della decisione p.1. In via preliminare va riconosciuta la legittimità della spontanea rinotificazione del ricorso in revocazione ai figli della D.L. nell’asserita qualità di suoi eredi legittimi, a seguito dell’esito negativo del procedimento notificatorio nei suoi confronti. Parte ricorrente ha documentato la relazione familiare dei medesimi con la de cuius producendo il relativo stato di famiglia e l’allegazione della loro qualità di unici eredi legittimi nell’atto di rinnovazione della notifica del ricorso nei loro confronti con indicazione della qualità nella relata non ha dato luogo a contestazioni all’atto della ricezione della notificazione. In tale situazione la successione nella posizione della de cuius può valutarsi dimostrata. p.2. Con l’unico motivo di revocazione si denuncia mancato esame del secondo motivo di ricorso per cassazione formulato dalla Sig.ra E.G. ed errata percezione del contenuto del ricorso per cassazione omessa pronuncia art. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c. . Si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe commesso un errore di percezione in ordine al numero dei motivi sui quali il ricorso era fondato. Essi erano due e non uno e la sentenza avrebbe esaminato soltanto il primo nella dichiarata affermazione che il ricorso fosse fondato su un unico motivo, in tal modo commettendo un errore di percezione del ricorso per cassazione, integrante una vera e propria svista materiale e, dunque, un errore su un fatto di natura processuale, riconducibile al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., essendo al contrario incontrovertibile la presenza nel ricorso ordinario di due distinti motivi. p.3. Ai fini dello scrutinio del ricorso per revocazione è necessario dar conto e lo si fa tramite riproduzione della motivazione della sentenza qui impugnata. p.3.1. Essa ha avuto il seguente tenore Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1367, 2043, 2054, 2697 c.c., artt. 101, 102, 106, 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 156, 157, 159, 269, 311, 329, 354 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 24, 111 Cost., L. n. 990 del 1969, artt. 18, 23 violazione del divieto di reformatio in peius della decisione di primo grado nullità della sentenza e del procedimento omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 . Si afferma in particolare che censurabile è la decisione in esame ove ha affermato che l’atto di integrazione del contraddittorio notificato a P.G. nel giudizio di primo grado è del tutto inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su una censura riguardante l’integrazione del contraddittorio a fronte della ratio decidendi dell’impugnata decisione basata sull’applicabilità, nella vicenda in esame, di quanto disposto dall’art. 345 c.p.c. nuovo testo . Il Tribunale, infatti, dopo aver ritenuto preliminare la questione della produzione in appello di documento irritualmente prodotto in primo grado ed aver affermato che merita, dunque, adesione l’assunto secondo cui la distinzione tra documenti e mezzi di prova è determinata dal particolare meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta, giunge ad affermare che le argomentazioni sinora svolte forniscono le coordinate per una lettura dell’art. 345, comma 3, che, nel rigido rispetto del dato normativo, tenga conto, al fine di evitare discrasie ed antinomie ordinamentali, che la L. n. 353 del 1990, sovvertendo la precedente disciplina della novella del 1950, ha aggiunto al preesistente divieto di domande nuove anche quello di nuove eccezioni e nuovi mezzi istruttori sicché, come è stato da tutti riconosciuto, il pervenire alla pressoché totale abolizione dello ius novorum ha fatto assumere all’appello il carattere della revisio prioris istantiae , per essere stati eliminati quegli elementi spuri che permettevano la configurazione del giudizio di gravame come una prosecuzione ed un completamento di quello di primo grado in considerazione di tali principi in relazione alle preclusioni che, nel giudizio d’appello, incontra la produzione dei documenti, l’appello va anche sotto tale profilo rigettato perché il documento estratto cronologico del Pra risulta essere stato prodotto dalla parte soltanto nel presente giudizio di appello all’atto della sua costituzione in giudizio. Tale ratio , come detto, esula da quanto dedotto in ricorso. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase . p.3.2. Va rilevato che nella parte che precede la riportata motivazione che sta sotto l’intestazione motivi della decisione , cioè in quella intitolata allo svolgimento del processo , la sentenza qui impugnata enunciò espressamente che ricorre per cassazione E.G. con un unico articolato motivo . 4. Ai fini della valutazione del motivo di ricorso per revocazione è preliminare la ricognizione del ricorso ordinario deciso dalla sentenza qui impugnata. Tale ricognizione evidenzia, come del resto ha compiutamente esposto la ricorrente nel ricorso per revocazione, che nel ricorso ordinario erano stati proposti effettivamente due distinti motivi. 3.2.1. Il primo è intestato nei termini che la sentenza qui impugnata ha attribuito a quello che ha definito come unico motivo del ricorso ordinario. Tale intestazione, preceduta dall’indicazione con numero romano 1. , è contenuta alla pagina 3 del ricorso ed è seguita da un’illustrazione che si conclude con il quattordicesimo rigo della pagina 11. p.3.2.2. Nel rigo quindicesimo di tale pagina, preceduto dall’indicazione con numero arabo 2. , è enunciata l’intestazione di un secondo motivo, che ha il seguente tenore Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 2697 c.c., 112, 132, 2 comma, n. 4, 184, 311, 320, 345, 359 c.p.c., 12, 1 comma, disp. prel. c.c., 3, 24, 111 Cost. nullità della sentenza e del procedimento omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. . L’illustrazione di tale motivo a si articola immediatamente dopo sotto la lettera A. dalle ultime cinque righe della pagina 11 sino al rigo tredicesimo della pagina 36 con l’esposizione del motivo di appello con cui si era impugnata la sentenza di primo grado quanto alla mancata prova della legittimazione passiva della P. , delle conclusioni dell’atto di appello e, quindi, della motivazione della sentenza di appello con cui venne enunciata una seconda ratio decidendi b prosegue sotto la lettera B. sino al sedicesimo rigo della pagina 38 con la deduzione che erroneamente il giudice d’appello aveva ritenuto che un estratto cronologico del veicolo danneggiante non fosse stato prodotto ritualmente in primo grado c continua ancora sotto la lettera C sino al terzultimo rigo della pagina 40 con una critica alla sentenza di appello per non avere considerato che, essendo stato il giudizio introdotto prima del 30 aprile 1995, ad esso si applicava l’art. 345 c.p.c. nella versione anteriore alla modifica operata dalla 1. n. 353 del 1990, onde la produzione dell’estratto cronologico nuovamente fatta in appello avrebbe dovuto considerasi consentita d procede ulteriormente sotto la lettera D sino al non rigo della pagina 51 argomentando che la produzione avrebbe dovuto comunque consentirsi anche se fosse stato applicabile l’art. 345 c.p.c. introdotto da quella legge e continua ancora sotto la lettera F con altra censura sino al rigo decimo della pagina 53 e, quindi, sotto la lettera G con altra censura sino alla pagina sino alla pagina 57. p.3.3. La struttura del ricorso si articolava, dunque, senza dubbio con due motivi e non con un unico motivo, come invece affermato due volte dalla sentenza impugnata. Si deve rilevare, a questo punto, che la motivazione della sentenza impugnata, per il modo in cui è enunciata, non contiene, al di là del riferimento all’esservi un motivo unico, alcuna enunciazione che la faccia ritenere innocua . Si vuol dire, cioè, che non vi è alcuna considerazioni che possa intendersi come diretta a scrutinare le varie censure, sei, illustrate nel secondo motivo. Infatti, la motivazione dice espressamente inammissibile il primo motivo perché con esso si sarebbe svolta una censura, che si dice relativa all’integrazione del contraddittorio, la quale non sarebbe stata pertinente alla ratio decidendi della sentenza allora impugnata, che si dice relativa all’applicabilità dell’art. 345 c.p.c. nuovo testo . In tal modo lo scrutinio svolto è indubitabilmente relativo al primo motivo ed è avvenuto sulla base di una ragione di rito. In alcun modo la motivazione contiene considerazioni che lasciano intendere che si è esaminato il secondo complesso motivo. D’altro canto, è vero che la ratio decidendi che si dice rendere non pertinente il primo motivo è relativa ad una parte della motivazione che viene criticata nel secondo motivo e particolarmente, nella lettera C , proprio quanto all’applicabilità di quello che la sentenza qui impugnata ha chiamato nuovo testo dell’art. 345 c.p.c., ma detta affermazione non implica in alcun modo un esame del secondo motivo almeno con riferimento a detta censura, bensì esclusivamente l’assunto che il primo motivo non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata. Di modo che l’esame della fondatezza di essa, cui sollecitava una delle censure del secondo motivo risulta assolutamente mancante. Né vi è una qualche espressione che lo dica, a torto o a ragione, assorbito dalla sorte, giusta o sbagliata, del primo. In fine si rileva che, ma lo si nota per absurdum , anche qualora l’affermazione che il primo motivo non era pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata sull’applicabilità del testo novo dell’art. 345 c.p.c. si potesse intendere come implicante pure la mancata impugnazione di detta ratio , dovrebbe rilevarsi che si evidenzierebbe in ogni caso la mancanza di corrispondenza alla realtà della struttura del ricorso, che nel secondo motivo attaccava quella ratio con una delle censure proposte. Sicché si sarebbe in presenza di un errore di percezione del contenuto del ricorso sotto tale profilo. p.3.4. Non si può dubitare, dunque, che la sentenza di cui si chiede la revocazione non abbia esaminato in alcun modo il secondo motivo ed abbia, dunque, omesso di pronunciarsi su di esso. Tale omessa pronuncia, peraltro, nella sentenza impugnata non appare frutto di una mera omissione, cioè non emerge perché la motivazione non esamina e non riferisce in alcun modo il secondo motivo, ma appare dipendere nel tessuto motivazionale da un errore di percezione del fatto processuale inerente la struttura del ricorso ordinario, rappresentato dalla supposizione erronea che il ricorso fosse fondato su un unico motivo, quello identificato come tale e corrispondente al primo motivo. Supposizione incontrastabilmente contraria al contenuto del ricorso. Ne segue che si verte senza dubbio nella fattispecie di errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., in quanto la decisione impugnata è fondata sulla supposizione di un fatto, l’esistenza di un solo motivo, il primo, la cui verità in base al ricorso era incontrastabimente esclusa per la presenza anche del secondo motivo. Ricorre il presupposto dell’emergenza dell’errore dalla sentenza per effetto di una supposizione in essa contenuta e non invece per il sol fatto che la sentenza sia stata semplicemente silente sul motivo si vuol dire cioè che la sentenza, per quanto traspare dalla sua motivazione, è stata silente sul motivo perché ha supposto che non vi fosse e, quindi, un dato processuale contrario al ricorso. L’errore revocatorio di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 che legittima la revocazione della sentenza resa della Corte di Cassazione per omesso esame di un motivo di ricorso sussiste, infatti, non già per il sol fatto che la motivazione della sentenza risulti non avere esaminato il motivo pur presente, naturalmente senza enunciare alcunché che giustificasse in iure tale mancato esame, bensì allorquando la sentenza riveli che l’omesso esame del motivo è stata frutto di una supposizione erronea della inesistenza del motivo stesso, che era presente invece incontrastabilmente nel ricorso, al contrario della supposizione contenuta nella sentenza. Nel primo caso, infatti, se si ammettesse la revocazione, si censurerebbe una mera dimenticanza della Corte di Cassazione e dunque la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non un’erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto processuale che invece esisteva si veda in termini Cass. ord. n. 16003 del 2011, secondo cui In riferimento all’omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione su un motivo di ricorso, l’unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa . p.4. A questo punto va considerato se il rilevato errore di percezione del fatto processuale costituito dalla presenza del secondo motivo, la cui verificazione si è così accertata, abbia assunto valore decisivo ai fini della decisione assunta dalla sentenza impugnata. L’errore di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., com’è noto, deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa si veda esaurientemente già Cass. n. 12283 del 2004, seguita da numerose conformi . Poiché la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ordinario, che, come s’è visto, ha considerato l’unico, occorre necessariamente domandarsi se nonostante la ritenuta inammissibilità di detto motivo, l’esame del secondo avrebbe potuto aver luogo con la prospettiva che il suo accoglimento avrebbe potuto determinare la cassazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Gragnano. p.4.1. Ora, va considerato che con il primo motivo la ricorrente si era doluta della motivazione della sentenza del Tribunale, con cui esso - investito con l’appello della questione della fondatezza dell’assunto del giudice di pace in primo grado che aveva affermato non risultare provata dalla documentazione esibita nel fascicolo attoreo la legittimazione passiva della convenuta P.G. , nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio, quale effettiva proprietaria del veicolo danneggiante - ebbe in primo luogo a rilevare che l’atto di interazione del contradditorio notificato dalla E. nel giudizio di primo grado era del tutto inammissibile , perché la relativa citazione non è stata mai né richiesta né quindi, autorizzata dal giudice istruttore cfr. Verbali di causa , di guisa da provocare il contraddittorio al di fuori delle forme previste dalla legge cfr. comb. disp. artt. 160 e 269 c.p.c. . Sulla base di tali rilievi il Tribunale aveva soggiunto che ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda della E. , non avendo la stessa evocato i giudizio il soggetto titolare del lato passivo del rapporto dedotto in lite . Solo di seguito, con ampia motivazione aveva esaminato il problema della ritualità della produzione documentale di retta comprovare la qualità della P. . p.4.2. Ebbene, se la declaratoria di inammissibilità della sentenza qui ora impugnata per revocazione avesse determinato il consolidamento di una motivazione della sentenza di appello nel senso, che traspariva per la verità dal suo tenore, che la P. non fosse mai diventata parte del giudizio per l’inammissibilità della sua evocazione, sarebbe palese che l’errore revocatorio di cui sopra s’è detto, cioè la mancata percezione del secondo motivo e, quindi, il suo omesso scrutinio, si configurerebbero come non decisivi ed irrilevanti invero, il Collegio investito del ricorso ordinario avrebbe dovuto dire il motivo assorbito una volta ritenuta inammissibile la censura di cui al primo motivo e ciò perché, negata l’ammissibilità della chiamata della P. per integrare il contraddittorio affermata alla sentenza del Tribunale, diveniva irrilevante sapere se la documentazione relativa alla sua legittimazione era stata ritualmente prodotta in primo grado e poi in appello. p.4.3. Senonché, la sentenza qui impugnata per revocazione, come si è detto, ha considerato inammissibile il primo motivo espressamente osservando che si trattava di una censura riguardante l’integrazione del contraddittorio a fronte della ratio decidendi dell’impugnata decisione basata sull’applicabilità, nella vicenda in esame, di quanto disposto dall’art. 345 c.p.c. nuovo testo . Questa affermazione fatta dalla sentenza revocanda significa che essa ha escluso l’ammissibilità del primo motivo perché, a suo avviso, la decisione del giudice d’appello era basata solo sulla applicabilità del nuovo testo dell’art. 345 c.p.c In tal modo la Corte, nella sentenza revocanda, ha interpretato la motivazione della decisione del Tribunale là dove esso aveva ragionato dell’inammissibilità della chiamata cosa di cui la E. si era doluta , come se non rappresentasse un’effettiva ratio decidendi . Avendo, dunque, la sentenza revocanda fornito questa interpretazione della sentenza di appello, deve escludersi che si sia consolidata con la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso una statuizione della sentenza del Tribunale sulla inammissibilità della chiamata per integrazione del contradditorio della P. . Ne segue che l’errore revocatorio appare decisivo, perché, se il secondo motivo fosse stato scrutinato, si sarebbe dovuto reputare fondato quanto alla censura su C e ciò perché la sentenza del Tribunale no era interpretabile come statuente l’inammissibilità della evocazione in giudizio della P. . In base alle considerazioni svolte la sentenza impugnata, ferma la statuizione con cui ha rigettato il primo motivo di ricorso, che resta intangibile nel senso in cui si è detto che la sua dichiarata inammissibilità è stata intesa dalla sentenza revocanda e deve ora essere intesa, deve essere revocata nella parte in cui ha affermato l’esistenza solo del primo motivo ed escluso l’esistenza del secondo motivo. p.5. Conclusa positivamente la fase rescindente, si deve passare alla fase rescissoria e, dunque, esaminare il secondo motivo del ricorso ordinario. In proposito la Corte ritiene che la ragione più liquida e tale da giustificarne l’accoglimento si rinvenga agevolmente nella censura esposta nel secondo motivo sotto la lettera C . Con tale censura si imputa alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Gragnano, di non avere considerato, nell’esporre le sue considerazioni per escludere che l’estratto cronologico del P.R.A., diretto a comprovare la legittimazione della P. , cioè la proprietà in capo ad essa del preteso veicolo danneggiante, potesse almeno prodursi in appello considerazioni che il tribunale svolse dopo avere considerato non prodotto p non prodotto ritualmente il documento in primo grado , che il processo era soggetto al regime dell’art. 345, secondo comma, c.p.c. anteriore alla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990, il quale consentiva la producibilità di nuovo documenti. La soggezione del processo a tale regime era, in realtà, incontrovertibile, atteso che esso ebbe ad iniziare nel gennaio del 1994 davanti alla Pretura di Napoli, Sezione Distaccata di Gragnano. Ciò, una volta considerato che il testo dell’art. 345, secondo comma, introdotto dall’art. 52 della l. n. 353 del 1990, trovò applicazione sol ai giudizi introdotti dopo il 30 aprile 1995, mentre a quelli pendenti a quella data rimase applicabile il vecchio art. 345 c.p.c. art. 90, comma 1, l. n. 353 del 1990, nel testo sostituito dall’art. 9 del d.l. n. 432 del 1995, convertito, con modificazioni, nella l. n. 534 del 1995 . Ne segue che il Tribunale avrebbe dovuto in ogni caso considerare rituale la produzione pure in appello dell’estratto cronologico, mentre ha indugiato, con considerazioni del tutto irrilevanti, sull’esegesi dell’art. 345 c.p.c. introdotto dalla l. n. 353 del 1990, che non era applicabile al processo. p.6. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Gragano, è, dunque, cassata in accoglimento della censura sub C del secondo motivo, restando assorbite le altre censure. Il rinvio è disposto al Tribunale di Torre Annunziata, attesa la soppressione della Sezione Distaccata dei Gragnano. Il giudice di rinvio deciderà sulla controversia considerando rituale la produzione dell’estratto cronologico. Al giudice del rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di revocazione e di quello di legittimità. P.Q.M. La Corte, visto l’art. 391 bis c.p.c., accoglie in sede rescindente il ricorso per revocazione della sentenza n. 1356 del 31 gennaio 2012 e dispone la sua revocazione limitatamente all’omessa pronuncia sul secondo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 3863 del 2007. Provvedendo in sede rescissoria su tale secondo motivo di ricorso cassa la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Gragnano e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata, anche pere le spese del giudizio di revocazione di quello di cassazione ordinario.