Il cumulo di domande determina il cumulo tra mediazione e negoziazione assistita?

Il Tribunale di Verona con l'ordinanza del 12 maggio 2016 contribuisce a chiarire il rapporto tra la negoziazione assistita e la mediazione civile e commerciale quando la domanda azionata in giudizio può prestarsi per qualche ragione che vedremo a essere ricondotta a entrambe le fattispecie che prevedono una diversa condizione di procedibilità.

Nel caso di specie, il problema è quello relativo a sapere se il cumulo di domande astrattamente soggette l'una a mediazione e l'altra a negoziazione assistita comporti il cumulo dei due diversi procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie. Rapporto tra negoziazione e mediazione. Prima di tutto, però, è bene mettere in evidenza che in termini generali e strutturali il rapporto tra negoziazione e mediazione si pone in termini di logica conseguenzialità tra tentativi di composizione di una controversia secondo la logica della sussidiarietà. Sussidiarietà degli strumenti. Ed infatti, una volta che è sorta una controversia e prima di proporre la domanda in giudizio, le parti potrebbero a in primo luogo sedersi intorno ad un tavolo e raggiungere un accordo negoziazione diretta b laddove questo tentativo non dia risultati potrebbero tentare la strada della negoziazione assistita e, cioè, il modello previsto dal d.l. n. 132/2014 aggiungendo” al tavolo delle trattative i rispettivi avvocati e, anche quando questo tavolo non dovesse essere risolutivo c tentare di mediare la loro controversia con l'intervento di un quinto” soggetto al tavolo e, cioè, il mediatore che aiuterà parti, avvocati e tecnici al possibile raggiungimento di un accordo. Alternatività tra negoziazione e mediazione. Tuttavia, quando il legislatore ha previsto l'obbligatorietà del tentativo di mediazione e della negoziazione assistita ha fatto ricorso al criterio della materia attribuendo rilevanza alla causa petendi della promuovenda azione in giudizio. Ebbene, se eccettuiamo la materia della responsabilità civile auto e natanti e il contratto di trasporto, può ben accadere che una domanda relativa al pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro possa avere come titolo” una controversia soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis . In questo caso è chiaro che l'interferenza tra le due normative e, cioè, tra la negoziazione assistita e la mediazione è risolta con la prevalenza dell'obbligo di effettuare il tentativo di mediazione ciò è previsto chiaramente dall'art. 3, comma 1 d.l. 132/2014 con la sua clausola di riserva fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'art. 5 comma 1 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 . E' possibile il cumulo delle condizioni di procedibilità? Orbene, chiarito tutto questo, l'ordinanza del Tribunale di Verona ha avuto modo di esaminare un caso particolare rappresentato da una domanda di risarcimento dei danni subiti dove l'attore ha proposto un cumulo di titoli risarcitori. Da un lato, infatti, l'attore aveva proposto domanda risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa ex art. 2043 c.c. e, dall'altro lato, aveva proposto domanda risarcitoria per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. . Il fatto storico alla base delle pretese dell'attore era identico l'attore lamentava che il convenuto suo concorrente in quanto entrambi titolari di una tabaccheria e rivendita valori bollati nelle immediate vicinanze aveva esposto, per circa due mesi, un articolo del quotidiano veronese L’Arena” del 26 aprile 2015 nel quale era stato riferito che il figlio dell’attrice, il giorno precedente al predetto, era stato controllato dalla polizia ferroviaria e trovato in possesso di alcune marche da bollo apparentemente contraffatte . Per il Tribunale a prima vista, alla luce della prospettazione attorea, parrebbe esservi la necessità di far espletare sia la mediazione, tenuto conto del primo dei titoli di responsabilità invocato dalla ricorrente, sia la negoziazione assistita avuto riguardo all’entità della condanna richiesta sulla scorta del diverso e concorrente titolo di responsabilità . Senonché, per il Tribunale deve escludersi che nel caso di specie possa trovare applicazione il disposto dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 132/2015 che consente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità . E ciò perché, l’ambito di applicazione di tale norma va limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse . Qualche osservazione critica Il risultato raggiunto, però, lascia perplessi perché appare contraddittorio con le premesse. Ed infatti, da un lato il Tribunale afferma che l'art. 3 comma 5 d.l. 132/2014 impone il cumulo tra negoziazione e mediazione nei casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse . Dall'altro lato, però, il Tribunale da quel che è dato comprendere dalla lettura dell'ordinanza non applica correttamente il principio al caso concreto che vedeva due domande fondate su titoli diversi ma connessi per identità del fatto storico cumulate nell'unico processo. Se le due domande fossero state proposte in due separati giudizi al di là del merito, e limitandosi quindi alla prospettazione attorea l'una sarebbe stata soggetta a mediazione l'altra a negoziazione assistita. e una proposta. Il caso appena riferito la cui corretta conclusione avrebbe dovuto essere de jure condito la sottoposizione a entrambi i tentativi dimostra come il legislatore non abbia riservato approfondita attenzione all'interferenza tra mediazione e negoziazione. In un caso come questo la conclusione del giudice di Verona è quella preferibile ed è quella alla quale de jure condendo dovrebbe ispirarsi la Commissione Alpa istituita presso il Ministero della Giustizia al fine di trovare un raccordo per tutte le situazioni interferenti così fornendo all'interprete un criterio guida chiaro e inequivocabile e che non depotenzi la mediazione che ha dato buona prova di sé . Preferire la mediazione. La soluzione in un caso come questo non potrebbe che essere quella di far esperire la mediazione su entrambe le domande e ritenere che la mediazione tentata su entrambe le domande superi la necessità della negoziazione assistita. E ciò perché, come abbiamo ricordato prima con riferimento ai rapporti tra i diversi modi di risoluzione della controversia, la mediazione possiede un quid pluris rispetto alla negoziazione assistita In questo senso, peraltro, aveva avuto modo di pronunciarsi lo stesso Tribunale secondo cui pur essendo stata esperita una negoziazione assistita facoltativa , le parti non sono esonerate dall’esperimento della mediazione anche in considerazione che la mediazione è una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall’intervento di un terzo imparziale, che può favorire l’esto conciliativo cfr. Trib. Verona, sez. III civile, ord. 23 dicembre 2015 n. 8194 .

Tribunale di Verona, sez. III Civile, ordinanza 12 maggio 2016 Giudice Vaccari A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5 maggio 2016 R.A.M. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale L. e L.M. per sentirli condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 20.000,00 o di quella maggiore o minore che fosse risultata accertata in corso di causa e per sentire pubblicare la sentenza, che avesse accolto le sue domande, sul quotidiano l’Arena. A sostegno delle domanda l’attrice, dopo aver premesso di gestire, insieme al proprio figlio, una rivendita speciale secondaria di valori bollati al piano terra dell’edificio ove è ubicato il tribunale civile e penale di Verona, ha dedotto che i convenuti, suoi concorrenti, in quanto titolari di una tabaccheria e rivendita di valori bollati posta a distanza di poche centinaia di metri dalla predetta rivendita, avevano esposto, per circa due mesi, un articolo del quotidiano veronese L’Arena” del 26 aprile 2015 nel quale era stato riferito che il figlio dell’attrice, il giorno precedente al predetto, era stato controllato dalla polizia ferroviaria e trovato in possesso di alcune marche da bollo apparentemente contraffatte. Secondo l’attrice l’esposizione di quell’articolo aveva avuto l’unico scopo di screditarla e diffamarla davanti ai clienti della tabaccheria Marchiotto soprattutto avvocati e segretarie di studi legali e presso gli uffici comunali che avevano bandito la gara per l’assegnazione dei citati locali proprio nel predetto periodo. L’attrice ha individuato espressamente il fondamento della propria domanda risarcitoria sia nel disposto dell’art. 2043 c.c., in relazione alla condotta di diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità attribuita ai convenuti, sia in quello dell’art. 2598, comma 1 numero 2 c.c. c.c. in tema di concorrenza sleale. I convenuti nel costituirsi in giudizio hanno eccepito in via pregiudiziale il difetto di procedibilità della domanda attorea per non essere stata preceduta dalla mediazione finalizzata alla conciliazione. A prima vista, alla luce della prospettazione attorea, parrebbe esservi la necessità di far espletare sia la mediazione, tenuto conto del primo dei titoli di responsabilità invocato dalla ricorrente, sia la negoziazione assistita avuto riguardo all’entità della condanna richiesta sulla scorta del diverso e concorrente titolo di responsabilità. Deve però escludersi che nel caso di specie possa trovare applicazione il disposto dell’art. 3, comma 5, d.l. 132/2015 che, come già affermato da questo giudice in altro provvedimento, effettivamente consente il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e altre condizioni di procedibilità. Infatti l’ambito di applicazione di tale norma, la cui legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 24, comma 1, Cost è alquanto dubbia, ad avviso di questo giudice, va limitato ai casi in cui la medesima domanda o una pluralità di domande distinte siano soggette a condizioni di procedibilità diverse. Si può pensare, a titolo esemplificativo, al caso della domanda di condanna la pagamento di una somma fino ad euro 50.000,00 che si fondi su un contratto agrario, che come tale è soggetta sia a negoziazione assistita che al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti all’ispettorato agrario, o a quello di una domanda di condanna al pagamento di una somma fino ad euro 50.000,00 fondata su una ipotesi di responsabilità professionale alla quale sia connessa una domanda relativa ad un contratto assicurativo, atteso che mentre la prima è soggetta a negoziazione assistita la seconda soggiace a mediazione. Il caso in esame esula dall’ambito di applicazione della norma succitata in virtù del disposto dell’art. 3, comma 1, primo periodo del d.l. 132/2014 che esclude dalla negoziazione assistita le controversie che rientrano nel novero di quelle contemplate dall’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010, quale è la presente in relazione alla prospettata condotta di diffamazione P.Q.M. Assegna alle parti termine di quindici giorni dal momento della comunicazione del presente provvedimento per presentare l’istanza di mediazione e rinvia la causa all’udienza del 13 ottobre 2016 h.9.30.