Morte della parte non dichiarata: ultrattiva la procura e legittimo l’appello promosso dal difensore

Nel caso in cui la morte di una parte, intervenuta nel corso del processo di primo grado, non venga dichiarata o notificata dal suo procuratore, in virtù dell’ultrattività del mandato alle liti, rilasciato per il giudizio di primo grado ma conferito anche per le impugnazioni, il procuratore è legittimato alla proposizione dell’appello in rappresentanza del defunto così risultando stabilizzata la posizione della parte rappresentata ed integro il contraddittorio.

La Seconda sezione della Corte di Cassazione con la decisione n. 11038 depositata il 27 maggio 2016 si è occupata di evento interruttivo del processo e dei poteri riconosciuti al difensore in caso di morte della parte rappresentata intervenuta nella fase attiva del giudizio. La pronuncia è d’interesse poiché, nell’ipotesi di cui sopra, sancisce il valore ultra attivo della procura alle liti riconoscendo al procuratore il potere di promuovere un ulteriore grado di giudizio. Il fatto. Una società agricola era convenuta in giudizio da diversi attori affinché fosse accertato il trasferimento di alcuni terreni di sua proprietà in forza di riscatto agrario. Il Tribunale accertava il trasferimento del bene subordinandolo al pagamento del prezzo del riscatto da corrispondersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Altra società agricola, cui nelle more era stato trasferito il bene a seguito di scissione dell’impresa principale, proponeva azione perché fosse dichiarato il mancato avveramento della condizione, per non aver i convenuti eseguito il pagamento del prezzo di riscatto. Il Tribunale accoglieva la domanda. La pronuncia era poi impugnata dai soccombenti. Nel corso del giudizio la società agricola cessionaria eccepiva il difetto di contraddittorio per non essere stato l’atto di appello notificato anche nei confronti degli eredi di una delle parti dell’originario giudizio, frattanto deceduta. Difettando la prova della notifica nei confronti degli eredi la Corte d’appello rigettava il gravame in quanto inammissibile. La decisione era impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dalla parte soccombente la quale rilevava la violazione e falsa applicazione dell’art. 300 c.p.c. e 360 n. 3 c.p.c La Corte si trovava a discutere dei poteri riconosciuti ai difensori in caso di decesso della parte costituita, intervenuta nel corso del giudizio. Nella ricostruzione operata dai ricorrenti in presenza di un evento interruttivo verificatosi nella fase attiva del processo ed in mancanza di una dichiarazione o notificazione espressa in tal senso dal difensore, non potrebbe intervenire alcun effetto interruttivo del processo da questo conseguirebbe la stabilizzazione della posizione processuale della parte colpita dall’evento, che pertanto, resterebbe ancora pienamente capace di stare in giudizio. I poteri del difensore in caso di morte o perdita di capacità giuridica del proprio rappresentato. Gli Ermellini riconoscevano la fondatezza del ricorso. L’accoglimento del gravame trovava il proprio fondamento in alcune delle argomentazioni giuridiche seguite da una recente pronuncia delle Sezioni Unite, la n. 15295/2014 , con cui la Cassazione è tornata ad occuparsi dei poteri riconosciuti al difensore nel caso in cui la parte da lui rappresentata sia morta o abbia perso la capacità di stare in giudizio. Era così affermata l’ultrattività del mandato alle liti sicché ove il difensore non notifichi o non dichiari l’evento interruttivo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato con conseguente stabilizzazione della posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale, anche in quello di eventuale appello. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione ove il procuratore che abbia proposto l’impugnazione avendone i poteri abbia dato notizia dell’evento interruttivo o in udienza o mediante notifica. Ultrattività del mandato e suo fondamento giuridico. L’approdo giurisprudenziale delle Sezioni Unite, nella ricostruzione operata con la sentenza in commento, trova il proprio fondamento giuridico in una serie di considerazioni. In primo luogo la fattispecie di cui all’art. 300 c.p.c. è di natura complessa in quanto perché si verifichi l’effetto interruttivo è necessario che una volta attuatosi l’evento se ne dia comunicazione in udienza ovvero si provveda alla sua notifica. La dichiarazione del procuratore così individuata ha natura negoziale essendo nei poteri del difensore provocare oppure no l’interruzione del processo. La sopravvivenza del mandato alle liti oltre la morte della parte consente al procuratore di stare validamente in giudizio, di rispettare il contraddittorio e quindi di non pregiudicare alcun diritto dei soggetti successori della parte. Pertanto, in mancanza di dichiarazione o notificazione si verifica il fenomeno dell’ultra attività della procura che, ove conferita con il potere d’impugnazione, prosegue anche nel giudizio di appello senza che su di essa possano avere riflessi le norme che regolano l’evento interruttivo intervenuto dopo l’udienza di discussione ovvero dopo la notifica della sentenza di primo grado. In buona sostanza quindi, quando la morte o l’evento astrattamente interruttivo intervengono nel corso del processo e nel suo pieno svolgimento viene riconosciuto al procuratore il potere di decidere se dichiarare o meno l’evento interruttivo sicché, nel caso in cui il procuratore decida di non fare alcuna dichiarazione la posizione giuridica della parte da lui rappresentata sarà stabilizzata, nel senso che ci si atteggerà nel processo come se la parte fosse ancora vivente e pienamente capace. Concludendo. Nel caso di specie la morte della parte non era stata dichiarata dai suoi procuratori nel giudizio di primo grado ed essendo stato incardinato il giudizio di secondo grado, dal procuratore munito dei necessari poteri, il contraddittorio risultava rispettato restando così gli eredi soggetti estranei al giudizio. Inoltre rilevava la Corte di Cassazione come le norme in materia d’interruzione del processo siano poste a tutela della parte colpita dall’evento interruttivo conseguentemente l’altra parte non poteva lamentare l’irrituale prosecuzione del processo, come è invece accaduto nel caso di specie, per difetto d’interesse. Pertanto, anche l’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto dall’organo di appello risultava irrituale e comunque inutilmente dato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 febbraio – 27 maggio 2016, n. 11036 Presidente Matera – Relatore Scalisi Svolgimento del processo I sigg. M. N. , A. e Ma. T.F. e V.R. con atto di citazione del 7 febbraio 1990 convocavano in giudizio davanti al Tribunale di Mantova la società Agricola Prevalle spa., per sentir dichiarare trasferita a loro favore, in virtù di riscatto agrario, la proprietà di alcuni terreni siti in omissis . Il Tribunale di Mantova con sentenza n. 1174 del 2004 accoglieva la domanda degli esponenti e, accertando il valido esercizio del diritto di riscatto dichiarava trasferita in capo agli stessi la proprietà dei terreni in questione, subordinandola alla condizione sospensiva del pagamento in favore della società Agricola Prevalle spa., della somma di Euro 43.482,78, entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Nelle more la società Agricola Prevalle spa deliberava la propria scissione parziale, mediante la costituzione di tre nuove e diverse società beneficiarie, fra cui la Cà Del Lupo srl, a cui veniva trasferita la proprietà dei terreni di cui si dice. La società Cà del Lupo con atto di citazione del 7 maggio 2007 conveniva in giudizio i sigg. M. N. , A. e Ma. T.F. e V.R. per sentire accertare il mancato avveramento della condizione sospensiva, stante l’omesso pagamento della somma da versare alla venditrice Azienda Agricola Antoniana, pertanto chiedeva che venisse dichiarata la relativa decadenza del riscatto nei confronti dei convenuti nonché dell’Azienda venditrice. Si costituiva l’Azienda Agricola Antoniana, che aderiva alla tesi dell’attrice. Si costituivano i sigg. M. N. , A. e Ma. T.F. e V.R. , i quali eccepivano che il mancato pagamento era stato dovuto al rifiuto della controparte di accettare il prezzo del riscatto, sicché avevano offerto la somma nelle forme di legge all’unico soggetto apparentemente legittimato, l’Azienda Agricola Prevalle. Sulla scorta di una istruzione solo documentale il Tribunale di Mantova con sentenza n. 156 del 2009, accoglieva la domanda, rilevando come i convenuti non avessero corrisposto la somma di Euro 43.482,78 entro il termine dei tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1175 del 2004. Avverso questa sentenza interponevano appello i sigg. M. N. , A. e Ma. T.F. e V.R. , deducendo con un solo unico motivo che venisse accertato il puntuale avveramento della condizione sospensiva del pagamento della somma di Euro 43.482,78. Si costituivano con distinti atti sia la società Cà del Lupo srl, sia la società Azienda Agricola Antoniana. Su richiesta della società Cà del Lupo veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Ma.Ma. assegnando i termini di legge. All’udienza del 15 dicembre 2010, non essendovi prova dell’intervenuta notifica nei confronti degli eredi, la Corte rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 12 gennaio 2011. Con memoria dell’11 gennaio 2011 intervenivano volontariamente gli eredi di Ma.Ma. , concludendo per l’accoglimento del gravame. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 176 del 2011, dichiarava inammissibile l’appello e condannava gli appellanti e gli intervenuti al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte di Brescia, il termine per la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, quale quella in esame, fissato ex art. 311 cpc., è perentorio non è prorogabile, neppure con l’accordo delle parti, non è sanabile dalla tardiva costituzione della parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio e la sua inosservanza è rilevabile d’ufficio, sicché la sua violazione determina per ragioni di ordine pubblico processuale, l’inammissibilità dell’impugnazione. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dai sigg. M. N. , A. T.F. e V.R. con ricorso affidato a tre motivi. La società Cà del Lupo srl ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. L’Azienda Agricola Antoniana spa., intimata, in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Motivi della decisione Per evidenti motivi logici, va esaminata, in primo luogo, l’eccezione sollevata dalla società Cà Del Lupo srl, con la quale si deduce che deve essere dichiarata l’inammissibilità del presente ricorso perché notificato da avvocato dall’avv. Delillo Vincenzo non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti in cassazione. Tale eccezione va rigettata perchè per uno dei due difensori, l’avv. Sandro Somenzi, non si contesta l’iscrizione all’albo dei cassazionisti e perché inoltre non può considerarsi affetta da alcuna nullità la notifica del ricorso per cassazione eseguita su istanza di avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorché non iscritto all’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio dinnanzi alla Corte di cassazione cfr. Cass. n. 4338 del 1995, n. 1174 del 1983 . 1.- M. N. , A. e Ma. T.F. e V.R. lamentano a Con il primo motivo di ricorso la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 300 cpc., ex art. 360 n. 3 cpcomma Secondo i ricorrenti la Corte distrettuale avrebbero fondato la decisione operando un richiamo superficiale di alcune pronunce della Corte di cassazione la sentenza n. 5387 del 2009 la pronuncia a Sezione Unite n. 15783 del 2005 la pronuncia a Sezione Unite n. 10706 del 2006. Epperò le sentenze richiamate sono espressione di un orientamento non consolidato, né uniforme. In particolare, specificano i ricorrenti a in senso esplicitamente contrario si esprime la pronuncia n. 144 del 2006 per cui il decesso della parte costituita, sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado e non denunciato dal procuratore, non priva quest’ultimo del potere di porre validamente l’impugnazione per la parte deceduta. b La pronuncia delle Sezioni Unite non sarebbe applicabile al caso in esame, posto che le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciare in ordine all’incidenza del raggiungimento della maggiore età da parte di soggetto costituito in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti, mentre nel caso in esame si era verificata la morte di una parte. Piuttosto, il legislatore ha regolato in maniera espressa e diversificata gli effetti degli eventi interruttivi relative alle parti del processo verificatesi prima della costituzione in giudizio, ovvero, durante la fase attiva, ovvero dopo la discussione, o ancora dopo la della sentenza o dopo la sua pubblicazione notificazione, ma non avrebbe affatto disciplinato con riferimento alle fasi successive verificatosi nella fase attiva, ma non dichiarato, né successive il caso di evento notificato dal procuratore della parte. E tale vuoto, secondo i ricorrenti, sarebbe colmato dal principio espresso dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 1984, secondo cui verificatosi l’evento interruttivo in una determinata fase del processo e prodottosi l’effetto previsto dall’ordinamento con riferimento a quella fase detto effetto resta regolato dalla stessa disposizione per tutto il tempo successivo. Sicché se l’evento interruttivo si verifica durante la fase attiva del processo, prima della chiusura della discussione, la mancata dichiarazione o notificazione di esso da parte del procuratore impedisce il realizzarsi della fattispecie interruttiva, tanto che la posizione giuridica della parte colpita dall’evento resta stabilizzata a prescindere da un’eventuale conoscenza aliunde dell’evento stesso, come se detta parte fosse ancora vivente o capace. b con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 286, 328 e 330 cpcomma 1722 cc, 3 e 4 cost. Secondo i ricorrenti, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione posta a fondamento, dalla Corte bresciana, della decisione assunta non potrebbe trovare applicazione nel caso in esame, sia perché quella pronuncia contiene riferimenti normativi, che non possono riguardare anche il caso in esame così gli artt. 286, 330, 328 cpc., ma, anche perché il pericolo di pregiudizio al diritto di difesa ipotizzato nella sentenza più volte citata non si sarebbe verificato in questo caso, posto che le controparti dell’odierno ricorrente non avrebbe patito alcun pregiudizio. Al contrario, sarebbe proprio il ricorrente ad aver subito un’irragionevole lesione del proprio diritto di difesa. Riconoscere alla controparte la facoltà di introdurre nel processo un elemento di portata interruttiva riferito all’altra parte non parrebbe ragionevole. Per altro, nel caso in esame l’evento morte si era verificato nel corso del primo giudizio, ma la controparte lo aveva reso noto, una volta instaurato il giudizio di secondo grado. c con il terzo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 331 cpc., ex art. 360 comma 1, n. 3 cpcomma Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale nel ritenere inammissibile l’appello perché il contraddittorio non era stato integrato nei termini indicati dal giudice, non ha tenuto conto dell’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, qualora la parte nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. procomma civ. si sia costituita spontaneamente dopo la scadenza del termine perentorio fissato dal giudice per l’integrazione, ma non successivamente all’udienza fissata ai sensi del secondo comma dell’art. 331 cit., non si determina l’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere raggiuntolo scopo perseguito dall’atto di integrazione del contraddittorio . Piuttosto, la costituzione degli eredi di Ma.Ma. consente di ritenere raggiunto lo scopo perseguito dall’atto di integrazione del contraddittorio e, cioè, che il giudizio si svolga nei confronti delle stessi parti che hanno assunto la veste di contraddittori necessari in primo grado. Per altro, la Corte distrettuale non ha neppure tenuto conto che nella vicenda nessuna attività istruttoria è stata svolta in primo grado e nessuna attività istruttoria si era resa necessaria in appello e, pertanto, anche se gli eredi si fossero costituiti all’udienza fissata dal giudice, nulla sarebbe cambiato dal punto di vista processuale. 1.1.- Il primo motivo è fondato. Con la recente sentenza n. 15295 del 2014 le SS.UU. di questa Corte, intervenendo per compone l’ultimo dei numerosi contrasti giurisprudenziali sorti in materia di poteri del difensore della parte che nel corso del giudizio di primo grado sia morta o abbia perso la capacità di stare in giudizio ed in ordine all’individuazione, in tale ipotesi, della giusta parte da o contro la quale il giudizio d’appello deve essere proposto, ha affermato il principio che l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.comma è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione . Tale posizione giuridica, precisano le SS.UU., è suscettibile di modificazione nelle ipotesi in cui, nella fase successiva dell’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte come previsto dalla novella di cui all’art. 46 della L. n. 69 del 2006 o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi del 4 comma dell’art. 300 c.p.c Al predetto arresto le SS.UU. sono pervenute considerando 1 che l’effetto interruttivo dei processo, a norma dell’art. 300 c.p.c., è prodotto da una fattispecie complessa, costituita dal verificarsi dell’evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane alle altre parti dal procuratore della parte rispetto alla quale l’evento si è verificato 2 che dunque la dichiarazione non è di mera scienza, ma ha natura negoziale, essendo nella potestà dei difensore il diritto-potere di provocare o meno l’interruzione 3 che la sopravvivenza del mandato giudiziale alla morte od alla perdita di capacità della parte deriva dal fatto che, come rappresentante tecnico, il difensore realizza, con la costituzione in giudizio, anche soprattutto la presenza legale della parte medesima nel processo 4 che, in sostanza, la presenza in giudizio del procuratore ad litem, assicurando e garantendo il rispetto del contraddittorio, non pregiudica in linea di massima alcun diritto dei successori della parte 5 che da tanto deriva il potere del procuratore di proseguire il processo, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, insuscettibile di menomare in qualche modo l’esercizio dell’attività tecnica difensiva, che è di sua esclusiva competenza 6 che, pertanto, finché non via sia la dichiarazione o la notificazione - che solo il procuratore è legittimato a fare - il processo prosegue come se l’evento non fosse accaduto e si verifica il fenomeno dell’ultrattività della procura che ove la stessa contempli il potere di proporre impugnazione permane anche per il grado d’appello, senza che sul rapporto processuale possano interferire le diverse normative artt. 286, 328 c.p.c. che regolano gli effetti dell’evento nei casi in cui questo sopravvenga dopo la chiusura della discussione o dopo la notificazione della sentenza di primo grado 7 che in definitiva, quando la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte si verificano nel corso della fase attiva del rapporto processuale, l’unica disciplina applicabile è quella dell’art. 300 c.p.c., con la conseguenza che la scelta esteriorizzazione o meno dell’evento è nelle mani dl procuratore della parte medesima e l’effetto che deriverà da questa scelta permarrà per tutto il successivo corso del processo di merito se il procuratore omette di dichiarare o di notificare l’evento, la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta perciò stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, come se si trattasse di parte ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione del rapporto a seguito e per effetto della proposizione dell’impugnazione e potrà essere modificata, solo se in sede di impugnazione si costituiranno gli eredi dei defunto o il rappresentante dell’incapace, o se il procuratore dichiarerà l’evento o lo notificherà alle altre parti o se, rimasta la parte contumace, l’evento sarà notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell’art. 300 c.p.c Ora, nel caso in esame, posto che la morte di Ma.Ma. non era stata dichiarata, in forza dell’ultrattività del mandato ad litem, rilasciato per il giudizio di primo grado, ma valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dato che conferiva ai difensori anche il potere di impugnazione, deve ritenersi che i procuratori di Ma.Ma. erano legittimati alla proposizione dell’appello in rappresentanza del defunto e, legittimamente, hanno convocato in giudizio, sia la società Ca del Lupo srl e sia la società Azienda Agricola Antoniana, che si costituivano. Non dichiarata la morte di Ma.Ma. , risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice , il contraddittorio risultava perfettamente integro, anche perché gli eredi di Ma.Ma. , in mancanza della dichiarazione di morte del de cuius, non erano parti del giudizio, ma estranei. Per altro, come più volte è stato detto da questa Corte vedi tra le altre, Cass. m 8392 del 27/05/2003 , le norme che disciplinano l’interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita del relativo evento, con la conseguenza che difetta d’interesse l’altra parte a dolersi dell’irrituale continuazione del processo, sicché la morte di Ma.Ma. non poteva, neppure, essere dedotta dalla società Ca del Lupo. La Corte di appello, dunque, non avrebbe potuto, né dovuto, accogliere l’istanza della società Cà Del Lupo srl che il contraddittorio fosse integrato con la chiamata in causa degli eredi di Ma.Ma. perché agli atti, il contraddittorio risultava essere integro. Con l’ulteriore conseguenza che l’ordine del disposto contraddittorio risultava inutile, e/o comunque, illegittimo e in mancanza dei presupposti di legge, tanquam non esset. Di qui l’ulteriore conseguenza che non essendo legittimo l’ordine di integrazione del contraddittorio, che non avrebbe dovuto essere disposto, la Corte distrettuale non avrebbe potuto, come invece ha fatto, dichiarare estinto il processo per inosservanza del termine perentorio di integrazione del contraddittorio, anzi constatata la presenza in giudizio delle parti in causa avrebbe dovuto, e non lo ha fatto, esaminare e giudicare il merito della questione sottoposta al suo esame. 2.- L’accoglimento di questo motivo, assorbe ogni altra questione, il cui esame presupporrebbe l’esistenza giuridica dell’ordine di integrazione del contraddittorio. In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti gli altri due motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di Appello di Brescia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al causa ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.