Salute e privacy: Regione sanzionata, ma spese processuali compensate

Vittoria per una donna, destinataria del beneficio previsto dalla legge 210 del 1992 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni. Troppo esplicita la causale indicata dalla Regione per accreditare sul conto della beneficiaria le somme previste come indennizzo. Ente pubblico obbligato a rimediare, ma non a versare alla donna un risarcimento. E sul fronte delle spese processuali viene sancita la compensazione tra le parti.

Problemi di salute irreversibili, purtroppo, a causa di una trasfusione di sangue. Consequenziale l’indennizzo da parte dello Stato. Ma il pagamento deve essere effettuato tutelando la privacy della persona Cassazione, sentenza n. 10635/16, sezione Prima Civile, depositata il 23 maggio . Causale. Sanzionata la Regione. Essa, difatti, nell’ accreditare i relativi importi sul conto corrente postale della persona beneficiaria – una donna – dell’ indennizzo , ha indicato la causale in modo troppo esplicito, facendo cioè riferimento alla legge 210 del 1992 che prevede un risarcimento a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni . Evidente la violazione del ‘Codice della privacy’. Consequenziale l’ordine di adottare, nell’emissione dei mandati di pagamento, tutte le misure idonee, attraverso la cifratura del dato o la sostituzione del riferimento alla legge con un codice generico identificativo per tutelare il soggetto destinatario dell’ indennizzo . Non plausibile, invece, secondo i giudici del Tribunale, la richiesta avanzata dalla donna, e finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali . Per chiudere la vicenda è necessario anche un passaggio in Cassazione. Nessuno scontro sul tema del risarcimento, però. In discussione, invece, la scelta del Tribunale di disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti . Secondo gli eredi della donna sarebbe stato più corretto applicare il principio della soccombenza . Tale obiezione viene respinta dai Magistrati del ‘Palazzaccio’. Confermata, quindi, la decisione assunta in Tribunale. Ciò alla luce della novità e della particolarità delle questioni trattate . E, in conclusione, viene anche sancita la compensazione delle spese del giudizio in Cassazione .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 22 febbraio – 23 maggio 2016, numero 10635 Presidente Forte – Relatore Scaldaferri Svolgimento del processo Con ricorso a norma dell'articolo 152 D.Lgs.numero 196/2003, P.L., premesso di essere beneficiaria dell'indennizzo, da corrispondere in ratei bimestrali, attribuito dalla Legge numero 210/1992 ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, conveniva in giudizio la Regione Campania e Banco Poste s.p.a. dolendosi del fatto che la Regione, Ente debitore, nell'accreditarle i relativi importi sul suo conto corrente postale, indicasse la causale nel modo seguente pagamento ratei arretrati bimestrali e posticipati L.210/92 per decreto dirigenziale . Chiedeva pertanto la rimozione del dato sensibile divulgato e l'adozione di ogni misura idonea a prevenirne la diffusione, oltre al risarcimento dei danni subiti, in C 15.000 a carico della Regione ed E 10.000 a carico di Banco Poste, o in altra somma ritenuta di giustizia. Alle domande resistevano, con separate difese, gli enti convenuti. L'adito Tribunale di Napoli, con sentenza inappellabile per legge resa pubblica il 14 aprile 2011, accoglieva la domanda di inibitoria nei soli confronti della Regione Campania ordinando a quest'ultima di adottare nell'emissione dei mandati di pagamento tutte le misure idonee, attraverso la cifratura del dato o la sostituzione del riferimento alla legge numero 210/92 con un codice generico identificativo secondo modalità conformi alle prescrizioni del D.Lgs.numero 196/03 . Rigettava invece, per la genericità delle allegazioni in ordine ai danni -patrimoniali o non patrimoniali subiti e per la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio, la domanda dai risarcimento. Compensava infine integralmente tra le parti -in ragione della novità e particolarità delle questioni trattate le spese del giudizio. Avverso quest'ultima statuizione P.F., P.A.M e P.M una, quali eredi di P.L. deceduta nelle more dei giudizio di merito, hanno proposto, a norma dell'articolo 152 comma 13 del citato D.Lgs.numero 196/03, ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso la sola Poste Italiane s.p.a., non avendo la intimata Regione Campania svolto difese. Motivi della decisione I ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., lamentando che il giudice di merito, anziché applicare il principio della soccombenza, ha disposto la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio adottando la semplicistica formula della novità e particolarità delle questioni trattate, incoerente con il provvedimento decisionale che appare tutt'al più un espediente terminologico . La doglianza è priva di fondamento. E' vero che, secondo il testo dell'articolo 92 comma II cod.proc.civ. nella specie applicabile anteriore alla modifica introdotta con D.L.numero 132/14 , l'esercizio della facoltà di compensazione delle spese deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, e che il giudizio interpretativo espresso al riguardo dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche Cass.S.U. numero 2572/12 . Ma, nella specie, il tribunale ha espressamente indicato tali ragioni nella novità e particolarità delle questioni trattate. E tale motivazione non appare qualificabile come semplicistica dal momento che, quantomeno per la novità delle questioni, fa riferimento ad un dato oggettivo, che peraltro non appare smentito dai ricorrenti, la cui difesa, nella odierna discussione orale, ha fatto riferimento alla pronuncia di questa Corte numero 10947/14, che è di molto successiva a quella qui impugnata ed ha espresso un principio tuttora controverso nella giurisprudenza di legittimità Cass.numero 770/03 ha affermato che le caratteristiche di novità di una questione permangono fino a che su di essa non si formi un orientamento di legittimità . D'altra parte, lo stesso legislatore nella modifica del 2014 relativa all'articolo 92 cod.proc.civ. ha specificamente fatto riferimento al motivo relativo alla novità della questione trattata di ciò, pur non essendo la nuova norma applicabile nella specie, non può non tenersi conto nella verifica relativa alla conformità a legge del giudizio espresso in questo caso dal giudice di merito. Il rigetto del ricorso ne deriva dunque di necessità, compensando le spese di questo giudizio di cassazione attesa la carenza di interesse della controricorrente Poste Italiane a resistere al ricorso, che non era diretto a censurare la sua assoluzione dalla domanda di merito. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone d'ufficio che siano omessi le generalità o gli altri dati identificativi di, a norma dell'articolo 52 D.Lgs.numero 196/2003.