Multa incontestabile ma conducente non identificato. Sanzione pecuniaria per la proprietaria che non fornisce chiarimenti

Lineare la visione adottata dalla Prefettura. Troppo generica la posizione assunta dalla donna a cui è intestata la vettura. Ella si è limitata a spiegare di non essere in grado di fornire dati utili a individuare il conducente, resosi protagonista della violazione al codice della strada.

Multa per violazione del ‘Codice della Strada’. Non identificato, però, il conducente, anche perché la proprietaria del veicolo glissa, affermando di non essere in grado di fare chiarezza su questo aspetto. Consequenziale per lei la sanzione amministrativa. Legittimo l’operato della Prefettura Cassazione, sentenza n. 8694/16, sezione Seconda Civile, depositata il 3 maggio . Conducente. Chiaro il provvedimento adottato dal Prefetto sanzione pecuniaria per la proprietaria dell’automobile. Ella non ha provveduto a comunicare i dati relativi al conducente che aveva violato il ‘Codice della Strada’. Pagamento inevitabile per la donna, sanciscono poi il giudice di pace e i giudici del Tribunale, ritenendo lineare la visione adottata dalla Prefettura. E tale valutazione è ora confermata anche in Cassazione. Evidente, in sostanza, la violazione commessa dalla proprietaria del veicolo. Difatti, la mera dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente , oggetto di un verbale , non è sufficiente per liberare da ogni responsabilità la persona a cui è intestata la vettura. Ciò anche tenendo presente che il proprietario del veicolo è destinatario di un vero e proprio obbligo di collaborazione da prestare alla autorità preposta alla circolazione stradale . Peraltro, in questa vicenda la donna non ha neanche addotto motivi validi o circostanze eccezionali a giustificare l’omessa comunicazione .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 febbraio – 3 maggio 2016, numero 8694 Presidente Petitti – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con sentenza numero 180/2009 il Giudice di Pace di Erba rigettava il ricorso proposta da B.S. avverso l'ordinanza ingiunzione numero 1536/2008, con cui il Prefetto di Como ordinava alla ricorrente il pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'onere di comunicazione dei dati del conducente dell'autovettura, in relazione alla quale era stato elevato verbale di contravvenzione al C.d.S Avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure interponeva appello la B Resisteva al gravame il Prefetto di Como. Il Tribunale di tale Città, con sentenza numero 521b12011 -resa in funzione di Giudice di appello rigettava l'appello e compensava le spese del giudizio. Per la cassazione della succitata decisione ricorre la B. con atto affidato ad un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva l'intimato Prefetto. Ritenuto in diritto 1. Con l'unico motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 126 bis C.d.S. in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c., per aver ritenuto l'impugnata sentenza sussistente la violazione anche quando la comunicazione dei dati sia inesigibile. Il motivo non può essere accolto. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati da parte del proprietario dell'autoveicolo in relazione al quale è stata elevato il verbale di accertamento di infrazione non può ritenersi soddisfatto dalla mera dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente Cass. numero ri 13748/2007 e 10786/2008 . Il tutto anche alla stregua del pregresso decisum in materia della Corte Costituzionale sent. numero 27/2005 , la quale aveva già avuto modo di affermare il principio per cui deve ascriversi al proprietario del veicolo un vero e proprio obbligo di collaborazione da prestare alla autorità preposta alla circolazione stradale con la comunicazione dei dati richiesti. Deve, infine, rilevarsi che -nella concreta fattispecie in esame non sono stati neppure addotti motivi validi atti a giustificare l'omessa comunicazione ovvero quelle circostanze eccezionali che anche secondo C. Cost. numero 306/2004 avrebbero potuto giusti care l'omessa comunicazione sanzionata. 11 motivo è, quindi, infondato e va respinto. 2. Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.