“Tempus fugit”: nessuna espulsione se manca l’ora di deposito del decreto

Viene trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione a seguito di un provvedimento non convalidato dal Giudice di Pace nei tempi indicati dalla legge. Il destinatario del provvedimento, di nazionalità tunisina, ricorre in Cassazione.

Con ordinanza n. 8268/16, depositata in cancelleria il 27 aprile, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’amministrazione intimata alle spese del giudizio di legittimità. Il caso. La premessa dovuta è che il ricorrente, di nazionalità tunisina, venne trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione in forza di un provvedimento del Questore di Palermo, comunicato al Giudice di Pace di Trapani che lo ha convalidato successivamente. Il ricorrente, con l’unico motivo di ricorso, lamenta la mancata indicazione, nel verbale dell’udienza di convalida, dell’orario in cui quest’ultima fu tenuta, nonché dell’orario del deposito del separato decreto con cui la convalida è stata poi disposta. Il motivo deve essere ritenuto fondato. Fondamentali i tempi nel decreto di convalida del trattenimento . Il decreto di convalida del trattenimento, a norma del d.lgs. n. 286/98, deve essere emesso dal giudice entro le 48 ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, pena l’inefficacia di quest’ultimo. Ove il decreto sia emesso con distinto provvedimento, è infatti necessaria la precisazione dell’ora del suo deposito in cancelleria. Nel caso in esame, il provvedimento risulta quindi nullo per mancanza di uno dei requisiti essenziali. Il ricorso può essere accolto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 3 dicembre 2015 - 27 aprile 2016, n. 8268 Presidente Ragonesi - Relatore De Chiara Premesso Che nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue 1. - Il sig. K.K. , di nazionalità tunisina, venne trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione in forza di provvedimento del Questore di Palermo in data 14 novembre 2011, comunicato il 15 novembre, ore 12,30, al Giudice di pace di Trapani, che lo convalidò il 17 novembre. Il sig. K. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’amministrazione intimata. 2. - Va preliminarmente rilevato che non risulta almeno dal fascicolo regolamentare eseguito, allo stato, il deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche a mezzo posta del ricorso per cassazione. Ove a tale mancanza non venga posto tempestivamente rimedio il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile Cass. Sez. Un. 627/2008 . 3. - Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli art. 13 Cost. e 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si censura la mancata indicazione, nel verbale dell’udienza di convalida, dell’orario in cui quest’ultima fu tenuta, nonché dell’orario del deposito del separato decreto con cui la convalida fu disposta omissione che impedisce la verifica della tempestività del provvedimento del giudice. 3.1. - Il motivo è fondato. A norma dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, che fa applicazione dell’art. 13 Cost., il decreto convalida del trattenimento deve essere emesso dal giudice entro le 48 ore successive alla comunicazione del trattenimento stesso, a pena di inefficacia di quest’ultimo. Essendo il termine stabilito in ore, è indispensabile, ai fini del controllo della sua osservanza, che risulti non soltanto il giorno, ma anche l’ora in cui il decreto è emesso. Ove il decreto sia emesso all’udienza, è sufficiente l’indicazione dell’ora in cui questa si è svolta nel relativo verbale ove il decreto sia emesso con distinto provvedimento, è necessario che sia precisata l’ora del suo deposito in cancelleria, posto che il provvedimento emesso fuori udienza viene ad esistenza soltanto con il deposito. Nella specie tale precisazione manca, onde il provvedimento è nullo per mancanza di un requisito essenziale ai fini del raggiungimento del suo scopo art. 156, comma secondo, c.p.c. che detta relazione è stata ritualmente comunicata alle parti costituite che non sono state presentate memorie. Considerato Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, dando altresì atto dell’avvenuto deposito degli avvisi di ricevimento in essa indicati che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, non essendo più possibile provvedere alla convalida nel termine perentorio imposto dalla legge che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’amministrazione intimata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.300,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali e accessori di legge.