Ticket mal posizionato in auto: niente contravvenzione, ma l’automobilista paga parte delle spese processuali

Parcheggio effettuato, ma tagliando per la sosta a pagamento sistemato frettolosamente sul sedile posteriore della vettura. Il vigile urbano non se ne accorge logica la multa. Contravvenzione nulla, sanciscono i giudici, ma la sbadataggine dell’automobilista gli costa cara dovrà pagare le spese sostenute per il processo.

Vettura parcheggiata, e ticket comprato. Ma la fretta tradisce l’automobilista egli piazza il tagliando non sul cruscotto della vettura, bensì sul sedile posteriore. Sbadataggine evidente, però non sanzionabile con una multa. Azzerata, difatti, quella messa ‘nero su bianco’ dal vigile urbano, che non aveva notato il ticket Cassazione, sentenza n. 8282/2016, Sezione Sesta Civile, depositata ieri . Errore. Vittoria e sospiro di sollievo, quindi, per l’automobilista annullata la sanzione amministrativa per mancato pagamento della sosta . Egli però deve farsi carico di parte delle spese di lite . Per i giudici di merito, difatti, vi sono tutti i presupposti per compensare le spese . Ciò proprio alla luce della stranezza della vicenda, da cui è emersa la correttezza del comportamento tenuto dall’agente di Polizia municipale, che, non per sua colpa, non si era reso conto della presenza del ticket sul sedile posteriore della vettura. E tale visione viene ora condivisa dalla Cassazione. Inutili le proteste dell’automobilista, che, ha spiegato in aula, per ottenere l’annullamento di una ingiusta contravvenzione, da 45 euro ha dovuto sborsare dieci volte quella somma per sostenere costi di spostamento e costi di iscrizione a ruolo e spese per l’impugnazione in sede di Appello e in Cassazione . Per i magistrati del ‘Palazzaccio’ il comportamento del vigile urbano è stato assolutamente corretto , perché non era dato riscontrare la presenza del ticket, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo . E in questa ottica va tenuto presente che la tipologia dell’infrazione è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti che dovrebbero esporre in modo visibile il tagliando , così da agevolare l’attività di controllo , evitando disguidi . Tutto ciò ha permesso di escludere che la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione , ma, aggiungono i giudici, allo stesso tempo, è stato anche dimostrata l’assenza di un errore o di una negligenza riferibile al vigile e, di conseguenza, all’autorità amministrativa . E tale ultimo dato è stato correttamente ritenuto decisivo, nonostante le obiezioni dell’automobilista, per la compensazione delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 3 dicembre 2015 – 27 aprile 2016, n. 8282 Presidente Petitti – Relatore Parziale Svolgimento del processo 1. L'avv. P.A. impugna la sentenza n. 3806/2013 del Tribunale di Milano, depositata in data 19.3.2013 e non notificata, che ha respinto la sua impugnazione alla sentenza del giudice di pace che, pur accogliendo la sua opposizione avverso sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada mancato pagamento di sosta tariffata , compensava le spese. 2. - Rileva il ricorrente che il Giudice di Pace accoglieva il ricorso. Ma compensava le spese di mediante la classica formula Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della controversia e nelle considerazioni poste a base della decisione, per compensare tra le parti le spese di lite” . 3. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi. Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata. Motivi della decisione 1. I motivi del ricorso. 1.1 - Erronea motivazione e conseguente violazione e falsa applicazione di una norma di diritto ex art. 360 co. I n. 3, precisamente degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c . Rileva il ricorrente che la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza, può essere disposta solo ed esclusivamente per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione , e che non è assolutamente ammissibile la cd. motivazione implicita, che costituisce, dunque, palese violazione di legge . Richiama al riguardo Cass. 2013 n. 3723. Il GDP di Cassano d'Adda non ha speso una sola parola sulle ragioni della compensazione, limitandosi puramente e semplicemente ad accogliere quanto dedotto dal ricorrente ed aggiungendo la sopra citata formula, definita di stile . Il giudice di pace nulla aveva motivato al riguardo, mentre il giudice di secondo grado ha risolto la questione con il rigetto dell'appello e con una laconica motivazione , affermando che il GDP ha esplicitamente descritto le ragioni giustificanti la compensazione richiamando non solo genericamente la particolare natura della controversia, ma indicando e richiamando per evidenti ragioni di sinteticità le considerazioni che lo hanno indotto ad accogliere l’opposizione esposte nel periodo immediatamente precedente . Aggiunge che il giudice dell'appello ha laconicamente fatto proprie le considerazioni del Giudice di Pace di Cassarlo D’Adda, senta fare alcun riferimento e/o richiamo alla mancata descrizione, da parte del GDP, delle gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la compensazione delle spese del giudizio, né tantomeno una motivazione implicita . Precisa che la grave ed eccezionale ragione richiamata dalla norma, non poteva di certo essere riferita al fatto di non aver esposto correttamente il tagliando o ticket della sosta sul sedile anteriore, lato passeggero dell’autovettura . Aggiunge che secondo il Giudice dell'appello, la presunta correttezza dell'operato del vigile che secondo il GDP, ha legittimamente elevato il verbale di contravvenzione per ché il ticket esposto sul sedile anteriore della auto non era assolutamente visibile e quindi non esposto in modo corretto avrebbe legittimato una grave ed eccezionale ragione per la compensazione . Rileva che manca una norma che disciplini espressamente le modalità di esposizione del ticket, posto che l'art. 7 co. 1, lett. f e non l’art 157 co. 6 CdS come erroneamente contestato , recita infatti Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile. l'orario in cui la sosta ha avuto inizio . I1 ricorrente sostiene che debba ritenersi chiaramente visibile il ticket posto sul sedile anteriore e nona necessariamente sul parabrezza , e aggiunge che comunque tale fatto non può essere considerato grave ad eccezionale ragione per compensare le spese di lite, ex art. 92 cpc. in caso di opposizione alla contravvenzione come nel caso di specie . 1.2 - Col secondo motivo il ricorrente lamenta la palese ingiustizia della sentenza impugnata in violazione dell’art. 24 della Costituzione , posto che il ricorso avverso detta contravvenzione è stato presentato soltanto per una meraquestione di giustizia, stante l'eseguità della somma da pagare € 45, 00 oltre al costo del ticket . Osserva che per ottenere l’annullamento di una contravvenzione ingiusta di E 43.00 ha dovuto sborsare, a dir poco, dieci volte la somma della contravvenzione stessa costi di spostamento e costi di iscrizione a ruolo , nonché le spese per l'impugnazione il sede di appello ed oggi alla S. C . 2. li ricorso è infondato e va rigettato. 2.1 - Data la peculiarità della vicenda appare opportuno riportare la motivazione del giudice dell'appello. Ciò premesso, va osservato che il giudice di Pace ha esplicitamente descritto le razioni giustificanti la compensazione richiamando non solo, genericamente, la particolare natura della controversia, ma indicando e richiamando per evidenti ragioni di sinteticità le considerazione che lo hanno indotto ad accogliere l'opposizione esposte nel periodo immediatamente precedente. Ivi, pur dando atto che il tagliando per il pagamento della sosta non era stato esposto correttamente all’interno dell'abitacolo, il Giudice tuttavia ha escluso la sanzionabilità del comportamento, affermando che, appunto., la mancata regolare esposizione essere assimilata alla mancanza di titolo abilitatile alla sosta. E' di tutta evidenza, quindi, il ragionamento giustificante la compensazione l'agente accertatore ha legittimamente elevato il verbale di contravvenzione opposto, giacché l'auto era in sosta senza tagliando di pagamento solo successivamente è emerso che il contravventore-opponente aveva pagato il corrispettivo della sosta, il cui tagliando non era stato esposto in maniera visibile sembra fosse sui sedile anteriore quindi, insussistenza della violazione contestata, ma correttezza dell'operato del vigile che, per difetto dell'opponente, non aveva potuto verificare l’assolvimento dell'obbligo l'accertamento elevato quindi, era stato indotto da un erroneo comportamento dell'opponente. Valutazione, quindi, del tutto condivisibile e integrante le gravi ragioni evocate nell'art. 92 secondo comma c.p. c . 2.2 - La motivazione esposta chiarisce adeguatamente. le ragioni della disposta compensazione. Il comportamento del vigile risulta corretto perché non era dato riscontrare la presenza del tagliando, né, se anche fosse stato lasciato sul sedile, in tale posizione sarebbe stato agevole operare il dovuto controllo. 11 riguardo, data la tipologia della infrazione, è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando, per agevolare l'attività li controllo e per evitare disguidi. Del resto, il giudice di pace ha correttamente escluso che la mancata adeguata esposizione del tagliando potesse legittimare la contestazione della violazione, ma ha sostanzialmente affermato che la specifica vicenda non poteva consentire di individuare un errore o negligenza riferibile al vigile e di conseguenza alla Autorità amministrativa, ai fini anche. della regolazione delle spese di giudizio, I giudici di merito hanno quindi applicato correttamente. la normativa processuale in materia di regolazione delle spese, restando le altre considerazioni svolte dal ricorrente non rilevanti in questa sede. 3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata. Sussistano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificata pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.