Ammissibile la notifica a mezzo fax se idonea a comunicare l’atto difensivo

L'art. 15 l.fall. consente al presidente del Tribunale, in presenza di particolari ragioni d'urgenza, non solo di abbreviare i termini di convocazione del debitore ma anche di disporre che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del destinatario con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità che non sia indispensabile a rendere quegli atti conoscibili.

Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 7974 depositata il 20 aprile 2016. Le problematiche al centro della controversia sono relative alla notifica di un ricorso di fallimento. Le questioni. In primo luogo si chiede alla Suprema Corte se possa considerarsi ritualmente notificato un ricorso di fallimento a mezzo fax su una utenza non intestata al destinatario con l’invio di una sola copia e senza che la parte che abbia inviato il fax abbia dichiarato nella relata a chi fosse indirizzato società o socio accomandatario in proprio nell’ipotesi in cui il Tribunale abbia disposto ai sensi dell’art. 15 l.fall. di omettere ogni formalità necessaria. Inoltre, la Cassazione si interroga sulla questione se sia legittimo un provvedimento di abbreviazione dei termini che in una procedura fallimentare autorizzi la notifica del ricorso almeno ventiquattro ore prima dell’udienza senza esonerare il debitore dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa quali il deposito dei libri contabili degli ultimi tre anni ed una relazione aggiornata sullo stato patrimoniale economico e finanziario relativo a due mesi prima della data fissata di comparizione. Il quadro normativo. In proposito occorre rammentare che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza è stato oggetto di novella ad opera del d.l. n. 179/2012. Il comma terzo dell’art. 15 l.fall. prevede infatti che il ricorso e il decreto debbano essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è quindi trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, del decreto del P.d.R. del 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. La rilevanza della notificazione. La Cassazione osserva in proposito come anche nell’ipotesi in cui il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, in quanto si sia reso irreperibile si deve applicare la regola che impone la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione all’udienza. Tuttavia, come prescrive il quinto comma dello stesso art. 15 l.fall., i termini stabiliti dal su menzionato terzo comma dell’art. 15 l.fall. possono essere abbreviati dal presidente del Tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del Tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. La giurisprudenza. In proposito, la Cassazione a Sezioni Unite ha già affermato che il ricorso alla peculiare modalità di trasmissione della notifica a mezzo fax è riconducibile alla previsione dell'art. 151 c.p.c., che consente di autorizzare la notifica in un modo diverso da quello stabilito dalla legge quando sussistano esigenze di particolare celerità. Quanto allo strumento del fax, la sua idoneità in via di principio a costituire un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dalla opzione compiuta dallo stesso legislatore nell'introdurre una siffatta previsione - sia pure con riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione - nell'ultimo comma dell'art. 366 c.p.c. cfr. Cass. SS.UU. n. 9151/2008 . Un’altra pronuncia della Suprema Corte ha inoltre osservato che, con riguardo alla notifica del ricorso per fallimento, l'art. 15 l.fall. consente al presidente del Tribunale, in presenza di particolari ragioni d'urgenza, non solo di abbreviare i termini di convocazione del debitore ma anche di disporre che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza del destinatario con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità che non sia indispensabile a rendere quegli atti conoscibili. È quindi valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, in base a quanto disposto con specifico provvedimento del presidente del Tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, anziché nelle forme della notifica di cui all'art. 136 e ss. c.p.c. cfr. Cass. 19797/2015 . La soluzione alla fattispecie la ritualità della notifica. Nella fattispecie oggetto della sentenza qui in esame la notifica era stata effettuata a mezzo fax. La ricorrente ha dedotto che il numero del fax utilizzato non era intestato alla società debitrice, tuttavia la Corte di appello ha correttamente ritenuto provata e non contestata la circostanza che il numero di fax al quale la notifica era stata eseguita fosse stata utilizzata dalla debitrice per richiedere una fornitura proprio alla società creditrice istante e con grafia identica a quella dei precedenti ordini trasmessi da utenza telefonica intestata. Secondo la Corte, ciò, alla luce anche della irreperibilità della società debitrice e del suo socio accomandatario, rendeva rituale la notifica. Quanto è ammissibile il reclamo? Sulla questione se sia legittimo un provvedimento di abbreviazione dei termini che in una procedura fallimentare autorizzi la notifica del ricorso almeno ventiquattro ore prima dell’udienza senza esonerare il debitore dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa, la Cassazione la ritiene inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. Infatti, come ha affermato una recente pronuncia della stessa Suprema Corte n. 2302/2016 il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi dell'art. 18 l.fall. laddove lo stesso sia fondato unicamente su vizi di rito senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, è ammissibile solo se l’eventuale fondatezza delle doglianze imporrebbe una rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., altrimenti dovendosi dichiarare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione. In conclusione. Secondo la Cassazione, nella fattispecie la società reclamante non ha indicato quali sarebbero state le difese che avrebbe potuto approntare e che gli sono state impedite dalla ristrettezza dei tempi concessi, quali sarebbero stati i documenti e le prove che avrebbe voluto portare a propria difesa senza riuscirvi. Ciò era sufficiente per ritenere inammissibile la censura proposta con il reclamo. Pertanto il ricorso non può essere accolto.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 marzo – 20 aprile 2016, n. 7974 Presidente Nappi - Relatore Didone Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.- La s.a.s. D. Preziosi di D.M. ha proposto ricorso per cassazione - affidato a due motivi - contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21.6.2010 con la quale è stato rigettato il suo reclamo contro la sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento. Resiste con controricorso la s.p.a. Stella , creditrice istante. 2.- Le questioni risolte dalla corte di appello e riproposte con i motivi di ricorso sono due e sono sintetizzate nei quesiti formulati dalla ricorrente ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ. - non applicabile ratione temporis - qui di seguito trascritti solo per ragioni di sintesi a se sia da considerarsi ritualmente notificato un ricorso di fallimento a mezzo fax su una utenza non intestata al destinatario con l'invio di una sola copia e senza che la parte che abbia inviato il fax abbia dichiarato nella relata a chi era indirizzato società o socio accomandatario in proprio nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia disposto ai sensi dell'art. 15 1. fall. di omettere ogni formalità necessaria. Quanto stabilito dal Tribunale fallimentare e dalla Corte di appello di Napoli in relazione alla notifica del ricorso di fallimento non rappresenta una interpretazione eccessivamente estensiva ed illegittima dell'art. 15 1. fall. comma V determinando di fatto una violazione del principio del contraddittoria e del diritto di difesa del resistente b se è legittimo un provvedimento di abbreviazione dei termini che in una procedura fallimentare autorizzi la notifica del ricorso almeno 24 ore prima dell'udienza senza esonerare il debitore dagli adempimenti previsti dalla normativa vigente quali il deposito dei libri contabili degli ultimi tre anni ed una relazione aggiornata sullo stato patrimoniale economico e finanziario relativo a due mesi prima della data fissata di comparizione . 3.- Le censure - là dove non sano inammissibili - sono infondate. Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall. sia la regola anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile il quinto comma dell'articolo citato permette tuttavia, con una previsione analoga a quella di cui all'art. 151 cod. proc. civ., che il presidente del tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, possa disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi Sez. 1, Sentenza n. 22151 del 29/10/2010, che ha ritenuto valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, come ordinato con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, e non nelle forme della notifica di cui agli artt. 136 e s. cod. proc. civ. . In particolare, si è ritenuto che la notifica del ricorso per cassazione , e dell'avviso di fissazione della relativa udienza di trattazione, mediante utilizzo del fax , previa autorizzazione in tal senso da parte del presidente, trova giustificazione nella previsione dell'art. 151 cod. proc. civ., che consente di autorizzare la notifica in un modo diverso da quello stabilito dalla legge quando sussistano esigenze di particolare celerità nella specie, da ravvisarsi nella necessità di decidere il ricorso entro un termine, ristretto , là dove l'idoneità dello strumento del fax a costituire, in via di principio, un'adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti, è desumibile dall'opzione effettuata dallo stesso legislatore nell'introdurre una siffatta previsione - sia pure in riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione in argomento cfr. Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008, in relazione al ricorso per cassazione . Nella concreta fattispecie era incombente la scadenza del termine di cui all'art. 10 1. fall La ricorrente deduce che il numero del fax utilizzato non era intestato alla società debitrice. Ma la Corte di appello ha correttamente ritenuto provata e non contestata la circostanza che il numero di fax al quale la notifica era stata eseguita - utenza intestata alla s.r.l. D. - era stata utilizzata dalla s.a.s. D. per richiedere una fornitura proprio alla società creditrice istante e con grafia identica a quella dei precedenti ordini trasmessi da utenza telefonica intestata alla s.a.s. D. , senza che fosse stato dedotto che anche la s.r.l. avesse rapporti commerciali con la s.p.a. Stella . Ciò, alla luce anche della irreperibilità della società debitrice e del suo socio accomandatario, rendeva rituale la notifica. Quanto alla deduzione che la copia inviata era soltanto una, si tratta di deduzione nuova che non risulta - dalla sentenza impugnata - sollevata in sede di reclamo e la ricorrente non indica i modi e il luogo di deduzione della relativa questione in sede di merito. Sì che in questa parte la censura è inammissibile. La censura sub b è inammissibile. Infatti, è inammissibile, oltre che per difetto di interesse anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento proposto ai sensi dell'art. 18 l.fall. nella formulazione derivante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007 laddove lo stesso sia fondato esclusivamente su vizi di rito nella specie, l'inosservanza del termine dilatorio di comparizione di cui all'art. 15, comma 3, 1. fall. , senza la contestuale e rituale deduzione delle eventuali questioni di merito, ed i vizi denunciati non rientrino tra quelli che comportino una rimessione al primo giudice, tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Sez. 1, Sentenza n. 2302 del 05/02/2016, Rv. 638407 . A tale insegnamento si è attenuta la Corte di appello evidenziando che la reclamante non aveva neppure indicato quali sarebbero state le difese che avrebbe potuto approntare e che gli sono state impedite dalla ristrettezza dei tempi concessi, quali sarebbero stati i documenti e le prove che avrebbe voluto portare a propria difesa senza riuscirvi . E ciò era sufficiente per ritenere inammissibile la censura proposta con il reclamo. Contro tale affermazione non risulta proposta specifica impugnazione e la deduzione della ristrettezza dei tempi per produrre i libri contabili - in quanto svolta per la prima volta in sede di legittimità - è inammissibile. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge.