Il disconoscimento di un documento foto-riprodotto deve essere sempre motivato e non generico

La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l‘indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.

E’ quanto emerge dalla sentenza n. 7105 della Corte di Cassazione, depositata il 12 aprile 2016. La fattispecie. Nel caso in esame il Tribunale, confermando la sentenza del giudice di Pace, aveva rigettato la domanda risarcitoria spiegata dall’interessato nei confronti della compagnia di assicurazione a seguito di un incidente stradale. A dire del Magistrato l’attore non aveva dimostrato di essere proprietario del veicolo danneggiato in quanto la compagnia convenuta aveva disconosciuto la fotocopia del libretto i circolazione prodotto, asserendo che era differente rispetto all’originale e, pertanto, inutilizzabile rispetto alla decisione finale. Difatti a seguito del disconoscimento il soggetto leso non aveva offerto alcun principio di prova che avvalorasse il proprio diritto di proprietà sull’immobile. Il ricorso in Cassazione. Il soccombente, non domo, ha impugnato la decisione avanti al Supremo Collegio, per violazione dell’art. 2179 c.c., asserendo che il disconoscimento non sarebbe rituale in quanto generico e immotivato. La contestazione di un documento foto-riprodotto deve essere effettuata in modo circostanziato. Il Giudice di legittimità ha asserito, confermando il proprio indirizzo giurisprudenziale, che la contestazione di un documento foto-riprodotto con l’originale non può avvenire con clausole di stile come ad esempio impugno e contesto, contesto tutta la documentazione poiché inammissibile e irrilevante ma deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo circostanziato con la precisa indicazione del documento disconosciuto e in quali parti la fotocopia differirebbe dall’originale. Pertanto, nel caso in esame, il Giudice di merito ha errato nel ritenere rituale il disconoscimento svolto dalla compagnia in quanto generico e, pertanto, inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 gennaio – 12 aprile 2016, n. 7105 Presidente Ambrosio – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del 5 dicembre 2011, il Giudice di pace di Napoli respinse la domanda proposta da D.P.M. nei confronti di F.C. e della Assicurazioni Generali S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni riportati dalla propria autovettura e cagionati dal F. , proprietario dell’autovettura investitrice. 2. - Avverso tale decisione il D.P. , con citazione del 24 gennaio 2012, proponeva appello, che il Tribunale di Napoli rigettava con sentenza resa pubblica l’1 febbraio 2013. Per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice del gravame osservava che l’attore, a dimostrazione del titolo proprietario sull’autovettura danneggiata nel sinistro, aveva depositato in atti una riproduzione fotostatica del solo frontespizio della carta di circolazione , la cui annotazione della identità del dominus contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice risultava idonea a documentare tale veste, avendo la certificazione amministrativa rilasciata ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 soltanto valore dichiarativo. 2.2. - Tuttavia, il Tribunale rilevava che il documento prodotto, in semplice copia informale ricavata meccanicamente , era stato espressamente disconosciuto nella sua conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c. e tempestivamente dalla compagnia assicuratrice, la quale, con affermazione trascritta a verbale di causa di significato inequivocabile, puntualmente riferita a una prova precostituita specificamente individuata tra quelle esibite ex adverso , ne aveva contestato la difformità rispetto alla matrice , dichiarando di impugnare la fotocopia del libretto di circolazione attestante la legittimazione attiva . 2.3. - Posto, quindi, che il disconoscimento aveva reso la fotocopia inutilizzabile ai fini della decisione , il giudice di appello riteneva che l’attore non avesse offerto né indicato alcun valido elemento di valutazione per avvalorare la tesi della corrispondenza tra le dichiarazioni consacrate nella copia del documento divenuto non esaminabile e quelle riportate nel suo testo originale , mancando di provare il fatto costitutivo della domanda, tenuto conto dell’inammissibilità ex art. 345, comma 3, c.p.c. del deposito in grado di appello del certificato cronologico . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.P.M. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso la Generali Italia S.p.A., per mezzo del procuratore generale Generali Business Solutions S.c.p.a Non ha svolto attività difensiva l’intimato F.C. . Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere rituale il disconoscimento della fotocopia del libretto di circolazione da parte della compagnia di assicurazione, in quanto esso sarebbe stato operato in modo generico ed immotivato , senza addurre le ragioni per cui andrebbe escluso che la copia possa tenere luogo dell’originale . 1.1. - Il motivo è fondato. Il giudice di appello ha ritenuto che configurasse, a norma dell’art. 2719 cod. civ., disconoscimento idoneo della conformità all’originale della copia del libretto di circolazione dell’autovettura danneggiata nel sinistro per cui è causa la dichiarazione della Assicurazioni genrali S.p.A. di impugnare la fotocopia del libretto di circolazione attestante la legittimazione attiva . La decisione è, però, in contrasto con il principio - da ultimo ribadito da questa Corte con la sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014 - secondo cui la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche quali, ad esempio, impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante , ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. Nella specie, il giudice del merito, nonostante che la parte operante il disconoscimento non avesse precisato per quali aspetti la copia del libretto di circolazione non corrispondesse all’originale ma si fosse limitata ha una mera declaratoria di impugnazione della copia , ha ugualmente ritenuto - ma erroneamente - che detto disconoscimento fosse efficace ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2719 cod. civ. e 215 cod. proc. civ Il giudice di appello avrebbe errato a dichiarare l’assoluta ed immediata inutilizzabilità della copia di scrittura disconosciuta , non potendo inferirsi dall’art. 2719 cod. civ. gli stessi effetti del disconoscimento di cui agli artt. 214 e ss. cod. proc. civ., giacché la copia del documento disconosciuta non può tenere luogo dell’originale sostituendolo a tutti gli effetti di legge , ma comunque assume rilevanza probatoria demandata all’apprezzamento discrezionale del giudice. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 345, terzo canna, cod. proc. civ Posto che esso appellante aveva prodotto in appello il certificato cronologico attestante la sua proprietà dell’autovettura danneggiata, il Tribunale, in violazione del terzo comma dell’art. 345 cod. proc. civ., nella formulazione in vigore all’inizio del giudizio di appello 24 gennaio 2012 , avrebbe omesso il dovuto apprezzamento circa l’indispensabilità o meno della nuova prova ai fini della decisione , tenuto conto, altresì, che la copia fotostatica prodotta in primo grado assumeva un minimo di idoneità a configurare elemento di prova, fosse pure sotto un profilo esclusivamente presuntivo . 4. - Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione. Ove si ritenesse che l’inammissibilità della nuova produzione documentale fosse stata per implicito dichiarata in difetto di indispensabilità, il giudice di appello avrebbe mancato di motivare tale suo apprezzamento negativo. 5. - I motivi dal secondo al quarto sono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo, giacché vertono su profili a valle della questione relativa alla prova della titolarità dell’autovettura in base alla copia del libretto di circolazione, rispetto alla quale copia il disconoscimento della controparte non può ritenersi efficace. 6. - Va, dunque, accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà all’indagine probatoria in punto di titolarità dell’autovettura danneggiata tenuto conto che la prodotta copia del relativo libretto di circolazione ha efficacia pari all’autentica, ex art. 2719 cod. civ Il giudice dl rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.