Se vi è una sola condanna pecuniaria l’opposizione all’esecuzione segue le regole generali

In un giudizio di opposizione all’esecuzione riservato alla competenza dei Tribunali dell’impresa, istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, numero 1, convertito, con modifiche, nella l. 24 marzo 2012 , numero 27, ove si tratti di opposizione promossa in relazione a un precetto contenente solo l’ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al Giudice dell’esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli artt. 17, 27 e 615 codice di rito, senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui all’art. 124, comma 7, del d. lgs. 10 febbraio 2005, numero 30, la quale opera in relazione all’esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6945/2016, depositata l’8 aprile. La fattispecie. Il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza motivata, ha dichiarato la propria incompetenza per materia nell’esaminare una opposizione all’atto di precetto a favore della sezione specializzata in materia di impresa della Corte d‘Appello di Napoli in quanto trattasi di esecuzione in relazione a una sentenza inerente alla violazione di un brevetto. La Corte d’Appello ha sollevato il regolamento di competenza ritenendo competente il Tribunale di Napoli posto che il giudice di gravame non ha fatto altro che confermare la sentenza del magistrato di prime cure. A ciò si aggiunta che, nel caso di specie, è da ritenersi competente il Tribunale nella sua qualità di sezione specializzata per la proprietà ,industriale e intellettuale. Si applica la norma speciale o quella generale. La Corte, in primo luogo, ha precisato che ai fini di individuare la competenza è necessario verificare se nel caso di specie trova applicazione la norma codicistica o l’art. 124, comma 7, del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 la quale stabilisce che sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette . Tale disposizione, ad avviso della Corte, si applica unicamente qualora la sentenza non contenga un mero ordine di pagamento in quest’ultima ipotesi non vi sono ragioni per derogare le regole generali in tema di competenza. La notifica dell’atto introduttivo e la competenza. Ai fini della determinazione della competenza è necessario verificare la norma vigente al momento della ricezione dell’atto introduttivo del giudizio da parte del destinatario e non quella vigente al momento della spedizione. Nel caso in esame l’atto è stato ricevuto quanto le sezioni specializzate d’impresa erano, ormai, subentrate alle soppresse sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale. Di conseguenza deve ritenersi competente il Tribunale di Napoli sezione specializzata in materia di impresa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6945 Presidente Armano – Relatore Cirillo Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale d’ora in poi SSPII , con sentenza del 23 febbraio 2007 dichiarò la s.r.l. Ecomac responsabile, ai sensi dell’art. 2598, n. 1 , cod. civ., della contraffazione di un brevetto industriale avente ad oggetto una macchina per la microfiltrazione di particelle solide sospese in una corrente liquida di cui erano titolari la s.r.l. Nuove Energie e l’ing. M.D. e condannò la predetta società, fra l’altro, al pagamento della somma di euro 1.000 per ogni violazione e inosservanza contestate successivamente alla pubblicazione della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, nonché alla pubblicazione della sentenza a spese della medesima società ed al pagamento delle spese di giudizio. La pronuncia di condanna fu confermata dalla Corte d’appello di Napoli, SSPII, con sentenza 22 giugno 2009. 2. Invocando l’efficacia esecutiva della sentenza d’appello, la società Tecnoemme 3 e M.D. , con atto notificato il 6 settembre 2012 intimarono precetto alla s.r.l. Ecomac ed alla s.r.l. C.G.S. Immobiliare - quest’ultima in qualità di titolare di una parte del patrimonio della s.r.l. Ecomac, che si era in parte scissa nel frattempo - per la somma complessiva di Euro 1.772.000, assumendo che la società Ecomac non aveva rispettato gli obblighi di cui alla pronuncia stessa. La s.r.l. Ecomac e la s.r.l. C.G.S. Immobiliare proposero opposizione al precetto con atto di citazione a comparire davanti al Tribunale di Nocera Inferiore e nel giudizio si costituirono la società Tecnoemme 3 e Massignani Donato, eccependo l’incompetenza del Tribunale adito e contestando il fondamento dell’opposizione. Con ordinanza dell’8 maggio 2013 il Tribunale dichiarò la propria incompetenza per materia, indicando come competente la Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale della Corte d’appello di Napoli. 3. Il giudizio è stato riassunto davanti al giudice indicato come competente e la Corte d’appello, ormai divenuta Sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza del 5 gennaio 2015 ha sollevato d’ufficio il regolamento di competenza, chiedendo a questa Corte di dichiarare competente il Tribunale di Napoli, SSPII. Ha osservato la Corte d’appello che, a norma dell’art. 124, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate da quella norma decide il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure stesse. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che la competenza funzionale spetti al giudice che emesso le misure, con la conseguenza che, ove quel provvedimento sia stato integralmente confermato in sede di appello, la competenza spetta al giudice di primo grado. E poiché, nella specie, la sentenza del 2009 della Corte d’appello di Napoli, SSPII, non si era affatto occupata delle misure correttive e sanzionatorie stabilite dal giudice di primo grado, limitandosi a confermare quanto deciso da quest’ultimo, la competenza deve ritenersi spettante al Tribunale di Napoli, SSPII. Ha poi ritenuto la Corte d’appello che la competenza dovrebbe spettare al Tribunale nella sua qualità di Sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, e non al medesimo Tribunale in qualità di Sezione specializzata in materia di impresa la modifica normativa, infatti, intervenuta con l’art. 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27 - modifica entrata in vigore in relazione ai giudizi intrapresi a partire dal 22 settembre 2012 - non riguarda il caso di specie, in cui si tratta di una competenza funzionale relativa a misure assunte, ai sensi del citato art. 124, comma 7, dal Tribunale quale SSPII, competenza destinata a permanere anche in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione. 4. Nel giudizio davanti a questa Corte hanno presentato una memoria difensiva la società Tecnoemme 3 e M.D. , insistendo affinché la competenza venga attribuita alla medesima Corte d’appello che ha sollevato il regolamento. 3. Il P.M. presso quest’ufficio ha chiesto alla Corte di dichiarare che la competenza spetta al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di competenza da regolare ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. e dovendosi applicare la modifica di cui al citato art. 2 del d.l. n. 1 del 2012, essendo stato l’atto di citazione in opposizione all’esecuzione pervenuto a conoscenza dei destinatari in data 25 settembre 2012. Motivi della decisione 1. Le questioni sulle quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi ai fini della decisione del presente regolamento di competenza sono, secondo le argomentazioni poste dalla Corte napoletana, in ordine logico, le seguenti 1 stabilire a quale organo giudiziario spetti la competenza in senso verticale cioè tribunale o corte d’appello , in sede di capoluogo del distretto o meno 2 decidere se, una volta individuato l’ufficio giudiziario competente, esso debba operare nella qualità di sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale ovvero di sezione specializzata in materia di impresa. In realtà, la soluzione del conflitto di competenza suppone la risposta ad un interrogativo preliminare quello sul se la controversia segua le regole di competenza di un’ordinaria opposizione all’esecuzione non ancora iniziata e, quindi, abbia tale natura, oppure si connoti come controversia che, non qualificandosi in quel senso, soggiace ad una regola di competenza presente nel particolare sistema normativo da cui origina la vicenda e che le attribuisce una diversa natura, con ciò che ne consegue ai fini della competenza. Il punto di partenza per la soluzione da dare al regolamento è rappresentato dal pacifico dato di fatto per cui la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli con la sentenza 23 febbraio 2007 è stata integralmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli con la successiva sentenza 22 giugno 2009, la quale è ormai divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del relativo ricorso per cassazione, deciso da questa Corte con la sentenza 21 agosto 2013, n. 19322. La causa dalla quale ha tratto origine il presente regolamento di competenza nasce dall’opposizione al precetto proposta in relazione all’esecuzione forzata promossa dalle parti che sono risultate vincitrici nel giudizio di merito suddetto. 2. La decisione della questione sopra indicata sub 1 impone che si prenda posizione sull’interpretazione da dare alla disposizione dell’art. 124, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la quale stabilisce che sulle contestazioni che sorgono nell’eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette . Tale formula, ad avviso di questa Corte, non si adatta ad una decisione di condanna pecuniaria che suppone il mero adempimento dell’ordine di pagare, ma evoca, invece, le diverse misure che il giudice specializzato può pronunciare ai sensi del commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 124 ora in esame. Il comma 7, quindi, evoca l’insorgenza di contestazioni inerenti il modo di esecuzione delle misure di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, la cui peculiare natura, che interferisce con la materia cognitiva affidata al giudice specializzato, suggerisce che le contestazioni sul modo di eseguirle spettino a lui, che è meglio attrezzato per individuarle. Soltanto in questi casi, quindi, l’art. 124, comma 7, cit. può essere ritenuto norma derogatoria delle regole generali che individuano il giudice dell’esecuzione artt. 17, 27 e 615 cod. proc. civ. . Qualora, invece, si tratti di un giudizio di opposizione all’esecuzione il cui precetto contenga, come nel caso in esame, la condanna al pagamento di una somma di denaro, non sussistono ragioni per considerare derogate le regole generali in tema di competenza nei giudizi di opposizione all’esecuzione. In conformità a quanto correttamente rilevato dal P.M. presso questa Corte nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ., l’art. 124, comma 7, cit. non esclude il diritto di procedere autonomamente all’esecuzione forzata mediante precetto in ordine alle somme in relazione alle quali si ritiene vi sia un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile . In altri termini, l’art. 124, comma 7, cit. disciplina un procedimento sommario avente per oggetto la migliore definizione delle misure da eseguire così ancora il P.M. cit. ove realmente tali misure vi siano, perché è chiaro che in un caso del genere il giudice che le ha emesse è nella condizione migliore per interpretare ed attuare la propria decisione ma è altrettanto evidente che, se l’esecuzione ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, non vi sono ragioni per derogare ai criteri generali fissati nel codice di procedura civile. Le considerazioni che precedono consentono di giungere ad una prima conclusione, e cioè che nel caso in esame la competenza va attribuita non in forza della disposizione speciale sopra richiamata, bensì sulla base degli artt. 17, 27 e 615 del codice di procedura civile. L’art. 615 cit. stabilisce che, se si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore questo essendo il caso in esame, l’ufficio giudiziario competente deve essere individuato ai sensi dell’art. 120, comma 4, del d.lgs. n. 30 del 2005, in base al quale la competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 . Si tratta, dunque, di una competenza per materia, funzionale per cui al quesito sopra indicato sub 1 va data risposta nel senso che nel caso in esame è competente per materia e per territorio il Tribunale di Napoli. 3. Così risolto il primo dei due problemi di cui sopra, occorre affrontare l’altro, indicato sub 2 , e decidere se la competenza del Tribunale di Napoli - ormai accertata - debba essere attribuita nella qualità di sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale ovvero di sezione specializzata in materia di impresa. A tale quesito la Corte d’appello di Napoli ha dato risposta nel senso che si è detto, cioè della ultrattività dell’ormai abrogata sezione specializzata per la proprietà industriale ed intellettuale, la quale sarebbe rimasta in vita , in assenza di disposizioni transitorie. 3.1. Rileva il Collegio, invece, che, in conformità a quanto correttamente rilevato dal P.M. presso questa Corte nelle già citate conclusioni, al fine di risolvere il problema in discussione non si debba fare riferimento alla data di inizio del giudizio di merito che ha dato luogo alla pronuncia di condanna sopra indicata ciò che conta è la data di inizio del giudizio di opposizione a precetto in seno al quale è sorto il presente regolamento di competenza. Ciò impone di fare alcune considerazioni circa la data di entrata in vigore della riforma di cui all’art. 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, avente ad oggetto l’istituzione del tribunale delle imprese. Secondo quanto stabilito dal comma 6 del citato art. 2, le disposizioni di tale articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto . La legge di conversione in questione è la legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012 ed entrata in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione, come da espressa disposizione dell’art. 1, comma 2, della medesima, cioè a decorrere dal 25 marzo 2012. Calcolando, a partire da questa data, i centottanta giorni di cui all’art. 2, comma 6, del d.l. n. 1 del 2012, si ha che le disposizioni istitutive delle sezioni specializzate in materia di impresa presso i relativi tribunali sono entrate in vigore il 22 settembre 2012. Nel caso in esame, l’atto di citazione in opposizione a precetto è stato spedito per la notifica il 21 settembre 2012 e ricevuto il 25 settembre 2012, cioè proprio a cavallo dell’entrata in vigore della nuova legge. Ritiene il Collegio, in accordo con le conclusioni del P.M. presso questa Corte, che ai fini dell’identificazione del momento di instaurazione del contraddittorio non debba valere la data di spedizione dell’atto da notificare, bensì quello della ricezione da parte del destinatario il principio della scissione soggettiva dei due momenti, costruito dalla giurisprudenza costituzionale e poi recepito dal nuovo testo dell’art. 149, terzo comma, cod. proc. civ., infatti, è finalizzato ad evitare che ricadano in danno del notificante eventuali ritardi del servizio a lui non imputabili, ma tale esigenza non sussiste nel caso in esame. Il momento di instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione all’esecuzione dal quale ha avuto origine il presente regolamento è, pertanto, da identificare nella data in cui l’atto di citazione è stato ricevuto dalla parte convenuta, che è, appunto il 25 settembre 2012, nella quale le sezioni specializzate in materia di impresa erano ormai subentrare alle soppresse sezioni specializzate per la proprietà industriale ed intellettuale. Né è ipotizzabile che permanga, come vorrebbe la Corte d’appello di Napoli, una sorta di ultrattività delle sezioni specializzate soppresse, che non trova alcun appiglio nel dato normativo v., nel senso qui indicato, la sentenza 1 marzo 2000, n. 2291, in ordine alla competenza del tribunale a decidere le opposizioni agli atti esecutivi anche se l’esecuzione forzata si era svolta davanti al soppresso ufficio del pretore, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51 . In conclusione, al quesito sopra indicato sub 2 va data risposta nel senso che la competenza spetta al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa. 4. Ritiene il Collegio, stante la novità della questione, di dover enunciare il seguente principio di diritto In un giudizio di opposizione all’esecuzione riservato alla competenza dei tribunali dell’impresa istituti ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, ove si tratti di opposizione promossa in relazione ad un precetto contenente solo l’ordine di pagare una somma di denaro determinata, la competenza spetta al giudice dell’esecuzione come individuato sulla base dei criteri di cui agli arti. 17, 27 e 615 cod. proc. civ., senza che venga in considerazione la particolare competenza di cui all’art. 124, comma 7, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la quale opera in relazione all’esecuzione delle speciali misure contenute nei commi 1, 3, 4 e 5 del medesimo articolo . 5. Così risolto il regolamento di competenza, non occorre provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento d’ufficio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa. Nulla per le spese.