Giudizio di impugnazione: se si costituiscono gli eredi serve un nuovo mandato al difensore

Se nella fase di impugnazione, a seguito di morte o perdita della capacità della parte costituita a mezzo procuratore, si costituiscano gli eredi del de cuius o il rappresentante legale della persona giuridica divenuta incapace ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alle liti valida anche per gli ulteriori gradi del giudizio, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti, l’evento, o in caso di contumacia, detto evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. si avrà un’eccezione alla regola dell’ultrattività del mandato alla lite con conseguente incapacità del difensore a rappresentare la parte assistita.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6780 depositata il 7 aprile 2016. Il fatto. A seguito di procedimento di sfratto per morosità con successivo mutamento del rito ex art. 447- bis c.p.c. il Tribunale territorialmente competente dichiarava con sentenza la risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale per inadempimento della società conduttrice. Condannava, altresì, la società a corrispondere alla locatrice i canoni di locazione da novembre 2007 sino all’effettivo rilascio dell’immobile oltre interessi. Avverso tale decisione la società conduttrice proponeva appello cui resistevano gli eredi della locatrice le quali concludevano in via preliminare, per l’inammissibilità dell’appello, e nel merito, per il rigetto dello stesso. La Corte di appello adita con sentenza dichiarava inammissibile il gravame sul rilievo che la società conduttrice era stata cancellata dal registro delle imprese per mancanza di pluralità dei soci e che la costituzione dell’impresa individuale in persona dell’ ex socio amministratore della società non implicava che si fosse verificata alcuna trasformazione della prima società, essendosi invece verificata la trasformazione ex novo di altra società. Il collegio concludeva, pertanto, dichiarando inammissibile l’appello per inesistenza giuridica della società a seguito dell’intervenuta sua cancellazione dal registro delle imprese. La società conduttrice proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. Procura alle liti. Nella caso di specie, gli Ermellini, hanno ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalle eredi della locataria per essere stato lo stesso proposto da un soggetto non più esistente e privo di legittimazione ed interesse alla detta impugnazione e, conseguentemente, del potere di rilasciare specifica procura per tale impugnazione. In particolare, i Giudici uniformandosi all’orientamento delle Sezioni Unite, specificano che la morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell’ulteriore grado del giudizio dell’effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell’evento estintivo. Ciò sulla base del principio generale dell’ultrattività del mandato di difesa e dell’opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel modo migliore gli interessi della parte già rappresentata ivi inclusi quelli attinenti agli effetti dell’estinzione, sempre nel presupposto che agisca previa informazione degli interessati ed in accordo con essi. Concludendo. Nella specie, il difensore della parte ricorrente si è costituito in forza di procura rilasciata non personalmente dai soci subentrati alla società estinta, ma nella persona dell’ ex socio amministratore. I suoi poteri di difesa non risultano quindi, legittimati né dall’efficacia ultrattiva della procura a suo tempo rilasciata dalla società – né dalla nuova procura rilasciata dalla società giuridicamente defunta e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all’art. 2495 c.c

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 3 novembre 2015 – 7 aprile 2016, n. 6780 Presidente Travaglino – Relatore Scrima Svolgimento del processo Pronunciando sulla causa intentata nel 2008, mediante intimazione di sfratto per morosità, con successivo mutamento del rito ex art, 447 bis c.p.c., da M.M.N. poi deceduta in corso di causa , locatrice, nei confronti della Flash s.n.c., conduttrice, il Tribunale di Gorizia, con sentenza n. 690/2011, dichiarava la risoluzione, per inadempimento della conduttrice, del contratto di locazione ad uso commerciale stipulato tra le parti e avente ad oggetto un immobile sito in Grado condannava la Flash s.n.c. a corrispondere alla locatrice i canoni di locazione da novembre 2007 sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi fissava la data del rilascio in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava la M. a corrispondere alla conduttrice l'importo di € 800,00, già rivalutato all'attualità, compensava per 1/4 le spese di lite tra le predette e condannava Allianz S.p.a., chiamata in causa, previa autorizzazione del giudice, dalla M., a rifondere a quest'ultima quanto la medesima avrebbe corrisposto alla conduttrice in virtù della sentenza in parola nonché le spese di quel grado. Avverso tale decisione Flash s.n.c. proponeva appello, cui resistevano C. e M.G.M., quali eredi di M. M.C., le quali concludevano, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto dello stesso veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Allianz S.p.a., che si costituiva, e interveniva altra coerede di M. M.C., S.V La Corte dì appello di Trieste, con sentenza del 17 gennaio 2013, dichiarava inammissibile l'appello sul rilievo che la Flash s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese in data 10 marzo 2009 per mancanza di pluralità dei soci e che la costituzione nella stessa data dell'impresa individuale di G.A. non implicava che si fosse verificata alcuna trasformazione della prima società, essendosi invece verificata la costituzione ex novo di altra società conseguentemente l'impugnazione proposta con ricorso del 28 novembre 2011 dalla Flash s.n.c. non era ammissibile, non avendo detta società più giuridica esistenza dal 10 marzo 2009, a seguito dell'intervenuta sua cancellazione dal registro delle imprese. Avverso la sentenza della Corte di merito la Flash s.n.c. di G.A., nella persona di G.A. ex socio amministratore , ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Hanno resistito con controricorso M.G.e C. M., quali eredi di M.C. M Le intimate Allianz S.p.a e S.V. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione, proposta dalle controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso proposto dalla soc. Flash snc di G.A. . nella persona di G.A. ex socio amministratore e, quindi, da soggetto non più esistente e privo di legittimazione e interesse alla detta impugnazione e, conseguentemente, del potere di rilasciare specifica procura per tale impugnazione. 1.1. L'eccezione è fondata. A seguito della modificazione dell'art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società fin dal momento in cui il provvedimento di cancellazione è stato adottato con la sola eccezione della fiato iuris di cui all'art. 10 Legge Fall. Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6970 . Da tanto consegue l'interruzione del processo del quale la società sia parte, ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e ss., dal momento in cui l'evento interruttivo sia stato dichiarato o fatto constatare nei modi di legge interruzione a cui deve fare seguito la riassunzione da parte dei soci, o nei confronti dei soci che siano subentrati nei rapporti già facenti capo alla società, ai sensi dell'art. 110 C.P.C. civ In mancanza di tale dichiarazione il processo prosegue fra le parti originarie Nel caso all'esame si pone il problema di stabilire se il suddetto principio della cd. stabilizzazione processuale del soggetto estinto estenda i suoi effetti anche al giudizio di impugnazione. L'eccezione proposta dalle resistenti presuppone, evidentemente, la risposta negativa a tale interrogativo, che ha trovato autorevole supporto in una parte della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi di società la cui estinzione non sia stata dichiarata deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci subentrati alla società estinta, poiché la stabilizzazione processuale del soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale sì sia verificato l'evento estintivo v Cass., sez. un., 12 marzo 2013 n. 6970 Cass. 9 aprile 2013, n. 8596 Cass. 20 settembre 2013, n. 21517 . Tale principio è stato però disatteso dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il principio, secondo cui in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti ed al giudice nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, c.p.c. Cass., sez, un. 4 luglio 2014, n. 15295 . È stato, cioè, ritenuto che la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio della parte costituita a mezzo di procuratore, che non siano state dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano che il medesimo procuratore, se originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato anche a proporre impugnazione in rappresentanza della parte venuta a mancare, provocando così la prosecuzione nell'ulteriore grado di giudizio dell'effetto stabilizzante della mancata dichiarazione dell'evento estintivo. Tale soluzione che è stata giustificata in considerazione del principio generale della ultrattività del mandato di difesa e dell'opportunità di lasciare il difensore arbitro del potere di gestire nel modo migliore gli interessi della parte già rappresentata e di coloro che siano destinati a subentrarvi, ivi inclusi quelli attinenti agli effetti dell'estinzione, sempre nel presupposto che agisca previa informazione degli interessati e in accordo con essi. La decisione appena richiamata - relativa peraltro ad un caso in cui la perdita di capacità riguardava una persona fisica, quindi non era soggetta a forme di pubblicità quali l'iscrizione della cancellazione della società nel registro delle imprese , che rendono conoscibile da chiunque l'evento interruttivo, agevolando la proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte effettivamente legittimata - ha tuttavia subordinato l'applicazione del principio al presupposto che il difensore sia munito di valida procura alle liti anche per il giudizio di impugnazione, ed in particolare per proporre il ricorso per cassazione, per il quale è richiesta la procura speciale. Tale requisito è nella specie mancante, poiché il difensore della parte ricorrente, avv. Mauo Guzzon, si è costituito in forza di procura rilasciata non personalmente dai soci subentrati alla società estinta, ma dalla Flash snc di G.A., nella persona di G.A. ex socio amministratore . I suoi poteri di difesa non risultano quindi legittimati né dall'efficacia ultrattiva della procura a suo tempo rilasciata dalla società - procura che per principio non opera in relazione al ricorso per cassazione - né dalla nuova procura rilasciata dalla società giuridicamente defunta e non legittimata ad agire in giudizio in virtù del disposto di cui all'art. 2495 cod. civ 2. Dall'accoglimento dell'eccezione preliminare sopra scrutinata resta assorbito l'esame dell'unico motivo di ricorso proposto. 3. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. 4. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate per intero tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione esaminata e della più recente pronuncia delle Sezioni Unite sopra ricordata, intervenuta dopo la presentazione del ricorso per cassazione. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 Cass. 14/03/2014, n. 5955 . P.Q.M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'ars 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.