Incertezze su chi sia la parte onerata alla mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo

La sentenza in commento si pronuncia su due temi assolutamente delicati relativi al rapporto tra mediazione civile e processo civile il primo è chi sia la parte onerata di avviare il procedimento di mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e il secondo se il termine di quindici giorni deve essere rispettato a pena di non considerare avverata la condizione di procedibilità oppure può, a certe condizioni, essere superato.

In questo senso la sentenza del Tribunale di Monza n. 156, depositata il 21 gennaio. Il debitore opponente deve avviare la mediazione. Quanto al primo dei temi affrontati dalla sentenza del Tribunale di Monza che si è pronunciato all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e, quindi, di mediazione obbligatoria la soluzione adottata è in consapevole continuità con il noto precedente della Corte di Cassazione del 3 dicembre 2015, 24629 secondo cui nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la parte su cui grava l’onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente infatti, è proprio l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga . Per il Tribunale di Monza non vi sono ragioni per discostarsi dal precedente di legittimità e quindi, ha affermato che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso, ma incide esclusivamente sul procedimento di opposizione da dichiararsi improcedibile con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto . Ecco quindi che l'attuale quadro della giurisprudenza di merito che si è formato dopo la sentenza della Corte di Cassazione si muove lungo due direttrici la prima è quella che segue l'orientamento di legittimità come nel caso del Tribunale di Monza , l'altro come quello seguito dal Tribunale di Firenze con la sentenza del 17 gennaio 2016 e dal Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 3 febbraio 2016, n. 199 che non condividono quell'orientamento e accollano l'onere della mediazione – come a me è sempre sembrato più corretto – sul creditore opposto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo nel caso di mancato avvio della mediazione. Deposito tardivo della mediazione. Il secondo profilo di interesse della sentenza del Tribunale della Spezia attiene al profilo della tempestività del deposito della domanda di mediazione obbligatoria e, cioè, al rispetto del termine di quindici giorni da parte dell'onerato dell'avvio. Nel caso di specie era accaduto che quel termine non fosse stato rispettato ma che il procedimento di mediazione si fosse concluso negativamente entro il termine finale dei tre mesi previsti dal d.lgs. n. 28/2010 e, in ogni caso, entro l'udienza fissata dal Tribunale per verificare l'esito della mediazione. Orbene, secondo il Tribunale non vi sarebbe nessun dubbio, circa la natura ordinatoria del termine di quindi giorni assegnato dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione . Un termine rispetto al quale, quindi, per il Tribunale la parte a carico della quale è stato posto l’onere di instaurare il procedimento può ottenere dal giudice una proroga sempreché depositi tempestivamente l’istanza prima della scadenza del termine stesso . Senonché, rispetto alle conclusioni del Tribunale di Monza si potrebbero svolgere alcune considerazioni volte a ridimensionare la valenza qualunque essa sia di quel termine. E ciò proprio partendo dal caso deciso dal Tribunale ove il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non aveva determinato nessuna conseguenza né per le parti né per il processo civile che aveva, in ogni caso, acquisito la condizione di procedibilità come previsto dal d.lgs. 28/2010 . Senza voler affrontare la natura processuale o no del termine di quindici giorni, non avrebbe comunque giustificazione razionale la necessità di prevedere un'attività giudiziaria di proroga del termine che avrebbe come effetto questo sì paradossale di allungare ulteriormente i termini. Peraltro, nessuna norma attribuisce allo spirare di quel termine nessun effetto preclusivo dell'attività di mediazione come, viceversa affermato dal giudice spezzino. Ne deriva che la tardività dell’instaurazione del procedimento di mediazione in un caso ove il procedimento di mediazione si è regolarmente svolto entro i termini previsti dalla legge e, quindi, senza aver determinato alcun ritardo nello svolgimento del processo e nessuna compromissione di alcuna finalità presidiata da alcuna norma non può essere equiparato , sic et simpliciter , ad un mancato svolgimento del procedimento di mediazione. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento La mediazione nel processo civile di Roberto Masoni

Tribunale di Monza, sez. I Civile, sentenza 21 gennaio 2016, n. 156 Giudice Mariconda In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'articolo 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. come riformulato dall'articolo 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009 nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la esposizione dello svolgimento del processo . Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'articolo 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. come riformulato dall'articolo 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009 nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la esposizione dello svolgimento del processo . Inoltre ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767 Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542 . Orbene, com'è noto il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato alla L. 9 agosto 2013, n. 98 all'articolo 5 primo comma dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. llo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni perla presentazione della domanda di mediazione Ai sensi del novellato 2° comma dell’articolo 5 l. med. Fermo quanto previsto dal comma l e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione . L'articolo 6, infine, stabilisce che la durata della mediazione fissandola in mesi tre . Orbene, nel giudizio che s'instaura con l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso con riferimento ad una delle materie indicate nel richiamato articolo 5 L. Med., l'omessa instaurazione del procedimento di conciliazione entro il termine fissato dal Giudice determina la improcedibilità della domanda formulata con l'atto di citazione in opposizione ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi , che è l'atto che ha dato origine al procedimento di opposizione, nel quale l'opponente ha la veste processuale di attore. Non vi è dubbio, infatti, che essendo il decreto ingiuntivo astrattamente idoneo a diventare definitivo, si pensi al caso di mancata opposizione ovvero di estinzione del procedimento di opposizione eventualmente proposto il mancato verificarsi della condizione di procedibilità costituita dall'instaurazione del procedimento di mediazione, è destinato ad incidere esclusivamente e negativamente sul procedimento di opposizione e non anche sul decreto ingiuntivo i cui effetti, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale cui, è bene ricordarlo, la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente , divenendo improcedibile il relativo procedimento di opposizione si consolidano e non sono più suscettibili di essere posti in discussione. Ritenere, al contrario, che la mancata instaurazione del procedimento di mediazione conduca alla revoca del decreto ingiuntivo importerebbe un risultato abnorme rispetto alle regole processuali proprie del rito, dal momento che si porrebbe in capo all'ingiungente opposto -già munito di un titolo idoneo a passare in giudicato di coltivare il giudizio di opposizione da lui non instaurato al solo fine di garantirsi la salvaguardia del provvedimento monitorio, in contrasto con l'impostazione inequivoca del giudizio di opposizione come giudizio eventuale rimesso alla libera scelta del debitore ingiunto. Non vi è dubbio, inoltre, che una siffatta ricostruzione porterebbe ad un risultato opposto rispetto all'intento deflattivo sotteso all'istituto della mediazione poiché obbligherebbe la parte l'opposto che già è munita di un titolo il decreto ingiuntivo che si consolida in caso di estinzione del giudizio di opposizione e che, quindi, non è sicuramente interessata alla prosecuzione della lite, di attivarsi anche laddove l'altra parte l'opponente , non si dimostri più interessata all'esito della stessa e ciò, come sovente avviene in caso di opposizioni dilatorie, in seguito all’emissione dei provvedimenti di ui agli articolo 648e649c.p.c. . Deve quindi ribadirsi che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso, ma incide esclusivamente sul procedimento di opposizione da dichiararsi improcedibile. Tale interpretazione ha di recente trovato conferma anche da parte della Suprema Corte che con la pronuncia del 3 dicembre 2015 nr. 24629 ha statuito che nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, , la parte su cui grava l’onere di introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del d.lgs. 28 del 2010, è la parte opponente infatti, è proprio l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intendere precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà l’opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. Il secondo e ultimo aspetto da esaminare attiene al termine entro il quale il procedimento di mediazione deve essere instaurato a pena di inammissibilità. L'articolo 5 sopra riportato dispone, infatti, che il Giudice, nel caso in cui il procedimento non sia stato espletato, sospende la causa per tre mesi articolo 6 assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione . Nessun dubbio, circa la natura ordinatoria del termine di quindi giorni assegnato dal Giudice per il deposito della domanda di mediazione. Conseguentemente la parte a carico della quale è stato posto l'onere di instaurare il procedimento può ottenere dal giudice una proroga sempreché depositi tempestivamente l'istanza prima della scadenza del termine stesso. È noto, infatti, che i termini ordinatori possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 cod. proc. civ. in virtù del quale il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato solo a condizione che essi non siano ancora scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario, potendosi ammettere una eventuale ulteriore proroga sia per l'effetto preclusivo determinato dallo spirare del termine, sia per il contemporaneo verificarsi della decadenza dal diritto di compiere l'attività che ne consegue subordinatamente alla ricorrenza di motivi particolarmente gravi, In tal senso tra le innumerevoli sentenze, si vedano Cass. 21 febbraio 2013 nr. 4448 e Cass. 27 novembre 2010 nr. 23227 . Orbene, la domanda di mediazione sarebbe dovuta essere depositata entro e non oltre il 31 luglio 2015 viceversa l'opponente, a carico del quale era stato espressamente posto l'onere di instaurare il procedimento di mediazione cfr. verbale dell'udienza in data 16 luglio 2015 ha depositato la relativa istanza solo in data 18 novembre 2015 così come emerge dall'analisi del Verbale di Incontro Informativo depositato dall'avvocato di Italfondiario all'udienza del 21 dicembre 2015 con la conseguente improcedibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 7869/2014 il tutto in conformità a quanto eccepito dall'opposta sempre all'udienza del 21 dicembre 2015 cfr. il relativo verbale . Il Tribunale, pertanto, non può che dichiarare improcedibile l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo nr. 7869/2014. A norma dell'articolo 91 cod.proc.civ., l'opponente totalmente soccombente, è condannato a rimborsare all'opposta le spese processuali dallo stesso sostenute, nella misura liquidata in dispositivo in ossequio al disposto di cui al Decreto 55 del 2014 senza riconoscere alcunché per la fase istruttoria che non è stata espletata. La presente sentenzaèprovvisoriamenteesecutivaaisensidell’articolo 282cod.proc.civ P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone 1. Dichiara improcedibile l'opposizione e per effetto 2. Conferma il decreto ingiuntivo nr. 7869/14 3. Condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.030,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali 4. Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.