Aggiudicatario non qualificabile come terzo, cosa comporta?

La nullità degli atti esecutivi, precedenti l’assegnazione e/o vendita, va dichiarata, anche in assenza di collusione, se l’aggiudicatario non sia qualificabile come terzo.

Se in una procedura esecutiva l'assegnatario del bene coincide con la persona del creditore procedente e, dunque, non è qualificabile come terzo , l'accertamento sopravveniente della inesistenza dell'efficacia del titolo esecutivo determina la caducazione dell'assegnazione stessa. Il principio della non opponibilità al terzo della nullità del processo esecutivo. La ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte territoriale dinanzi alla Cassazione sentenza n. 6535, depositata il 5 aprile 2016 per aver, la prima, disatteso l'eccezione prevista ex art. 2929 c.c Nello specifico, tale norma statuisce che la nullità degli atti esecutivi, che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, fatto salvo il caso di collisione con il creditore procedente. Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale aveva invece dichiarato la nullità dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato con pignoramento presso terzi alla ricorrente, parimenti creditrice procedente, anziché escludere tale conseguenza. Nel ricorso, la critica a questa decisione viene svolta assumendo che con essa la Corte territoriale avrebbe inteso dire che il fatto che il creditore procedente fosse anche assegnatario delle somme, questo sarebbe equivalso a far ritenere la fattispecie de qua analoga a quella della collusione. Mentre, secondo la ricostruzione logico-giuridica della ricorrente, mancava del tutto la prova dell'asserita collusione, quale intesa segreta allo scopo di frode. E tanto proprio in virtù della coincidenza tra il creditore procedente e l'assegnatario posto che una collusione può esistere se questi due soggetti sono rappresentati da persone differenti. La nullità del processo esecutivo si fa valere in presenza di collusione ed anche quando manca la qualità di ‘terzo’, il cui affidamento viene tutelato dalla norma. La Cassazione preliminarmente coglie l'occasione per rilevare come la ricostruzione effettuata dalla ricorrente fosse errata atteso che, sebbene con una scarna motivazione, la sentenza impugnata non affermava affatto quanto ipotizzato. Al contrario, il provvedimento ribadiva semplicemente che il principio dettato dalla norma 2929 c.c., nella parte in cui dispone che la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente od all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente, è evidentemente volto a tutelare senza riserve l'aggiudicatario non colluso, in quanto terzo in buona fede. Diversamente, allorquando vi sia stata collusione con il creditore procedente nella consecuzione dell'acquisto per aggiudicazione oppure assegnazione, nonostante la pregressa nullità del procedimento, è evidente che l'effetto della norma teso ad immunizzare il processo da queste nullità non avrebbe alcuna giustificazione. Questo perché in caso di collusione, cioè di una intesa col fine di preservare l'acquisto e l'assegnazione derivanti da una frode, una tale decisione avallerebbe di fatto la condotta illegittima ed illecita che, invece, l’ordinamento non ammette. La ratio – continua la Corte viene confermata dalla circostanza secondo cui, anche nell'ipotesi in cui venisse accertata l'inesistenza del titolo fatto valere dal creditore procedente, il principio di tutela dell'affidamento del terzo -purché a costui non sia imputabile una condotta fraudolenta fa sì che allo stesso non possano essere opposte le irregolarità formali del processo. Tanto era stato affermato anche da precedente sentenza della Cassazione identificata con n. 1968 dell’anno 1969 ed espressamente richiamata dai giudici di piazza Cavour nella pronuncia de qua. L’identificazione corretta della ratio dell’art. 2929 c.c Seguendo questo filo logico è evidente che, anche in assenza di collusione, nell'ipotesi in cui esistessero dei vizi relativi agli atti esecutivi e ci fosse coincidenza tra il creditore procedente e l'assegnatario, quest'ultimo mai potrebbe essere considerato in qualità di terzo. Ed è esclusivamente per questo che l'eventuale accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito, in tal caso, travolgerebbe l’assegnazione. Gli Ermellini, pertanto, riportano nel giusto alveo il ragionamento logico giuridico della Corte territoriale la quale, attribuendo rilevanza alla circostanza che il creditore procedente in quanto assegnatario non possa essere considerato terzo, applicava un principio astrattamente corretto. In base a questo principio tanto nell'ipotesi in cui si sia verificata una pregressa nullità del processo esecutivo quanto nell'ipotesi in cui l'esercizio dell'azione esecutiva sia avvenuto senza titolo o in mancanza di un titolo efficace, il riconoscimento di queste situazioni travolge necessariamente la posizione dell'assegnatario oppure aggiudicatario laddove lo stesso, essendo coincidente con la persona del creditore, non possa assumere la posizione di terzo estraneo e, contrariamente, sia responsabile almeno sul piano oggettivo della patologia della vicenda esecutiva. Il principio di diritto enunciato. Qualora in una procedura esecutiva per espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, la successiva sopravvenienza dell’accertamento dell’inesistenza dell’efficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, determina la caducazione dell'assegnazione stessa in quanto l’assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non è terzo rispetto all’illegittimo svolgimento dell’azione esecutiva senza che il titolo fosse azionabile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre 2015 – 5 aprile 2016, n. 6535 Presidente Amendola – Relatore Frasca Svolgimento del processo § 1. La s.p.a. Passavant Impianti ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Nettuno avverso la sentenza del 3 ottobre 2011, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha provveduto a seguito di rinvio disposto dalla sentenza di questa Corte n. 26294 del 2007. Con tale sentenza era stata cassata la precedente statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello contro la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Velletri il 12 settembre 2000, osservandosi da parte di questa Corte che quel giudice aveva qualificato la controversia come opposizione all'esecuzione e che, dunque, erroneamente la Corte capitolina aveva dichiarato inammissibile l'appello nel presupposto che la controversia fosse un'opposizione agli atti esecutivi. § 2. Con la sentenza emessa in sede di rinvio e qui impugnata la Corte capitolina, decidendo sull'appello della qui ricorrente contro la sentenza del tribunale velletrano ha disatteso - per quanto in questa sede ancora interessa - il terzo motivo di appello. § 3. Al ricorso per cassazione, che propone un unico mezzo relativo al rigetto di detto terzo motivo, ha resistito con controricorso il Comune di Nettuno. § 4. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione § I. Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2929 cod. civ. . Tale motivo si duole del rigetto del terzo motivo di appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri. Con detto motivo la qui ricorrente ed allora appellante si era doluta che il Tribunale, dopo avere accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Nettuno avesse dichiarato la conseguente nullità dell'ordinanza di assegnazione del credito pignorato con pignoramento presso terzi alla stessa ricorrente, creditrice pignorante, anziché escludere tale conseguenza alla stregua dell'art. 2929 c.c. reputando che l'effetto salvifico di cui alla norma si estendesse anche all'acquirente e all'assegnatario che nel contempo fossero creditori procedenti. La Corte d'Appello ha disatteso il motivo così argomentando l'art. 2929 c.c. statuisce che la nullità degli atti esecutivi, che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione, non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Il riferimento al creditore procedente è indice inequivoco che tale disposizione non si applica ovviamente nel caso in cui la rilevata nullità sia stata determinata come nel caso in esame, dallo stesso creditore procedente altresì assegnatario della somma . § 1.1. Ora, la critica a tale motivazione viene svolta assumendo che con essa la Corte territoriale avrebbe inteso dire che il fatto che il creditore procedente sia, anche, assegnatario delle somme, equivale a far ritenere tale fattispecie analoga a quella della collusione . Viceversa, secondo la ricorrente che evoca Cass. n. 193 del 2003 , nel caso di specie mancava la prova della collusione, nel senso di una intesa segreta a scopo di frode, ma anzi ne difettava il presupposto soggettivo, costituito dalla diversità fra creditore procedente e assegnatario, occorrendo secondo l'art. 2929 c.c. la diversità fra tali soggetti. La prospettazione è in sostanza che l'unica eccezione alla verificazione dell'effetto dell'art. 2929 c.c. si dovrebbe rinvenire nel caso della collusione fra due soggetti distinti. Difettando nella specie tale distinzione, la nullità del processo esecutivo sotto il profilo del mancato rispetto del termine dilatorio per il pignoramento secondo la normativa applicabile al Comune come pubblica amministrazione sarebbe stata addebitata ad essa ricorrente erroneamente e l'effetto di indifferenza dell'assegnazione rispetto alle nullità del processo esecutivo, previsto dalla detta norma, sarebbe stato a torto negato dalla Corte territoriale. § 2. I1 motivo è infondato, anche se la giustificazione della disposta caducazione dell'ordinanza di assegnazione deve rinvenirsi sulla base di una motivazione diversa da quella enunciata dalla Corte territoriale. § 2.1. Si deve, innanzitutto rilevare che il motivo almeno nella sua prima parte si profila inammissibile per mancanza di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. In tale prima parte si postula, infatti, che la Corte territoriale abbia ritenuto esistente una situazione di collusione fra la ricorrente come creditrice procedente e come assegnataria per il sol fatto, parrebbe, che l'una e l'altra qualità si siano radicate nello stesso soggetto. In realtà, la pur scarna motivazione della sentenza impugnata non afferma affatto quanto ipotizzato dalla ricorrente essa sembra solo avere desunto dalla previsione di una rilevanza della posizione del creditore quando egli ha colluso con l'aggiudicatario o l'assegnatario e, quindi, in una situazione in cui sia soggetto distinto da essi, la conseguenza che, allorquando ricorra una situazione per cui aggiudicatario o assegnatario si identifichino nello stesso creditore, essa si collocherebbe al di fuori della regola dell'art. 2929 c.c., per cui le nullità degli atti che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non hanno effetto - salvo appunto il caso di collusione - riguardo all'acquirente o all'assegnatario. § 2.2. La scarna motivazione adottata dalla sentenza capitolina, sotto tale profilo, rappresenta l'espressione di un principio ovvio di esegesi dell'art. 2929 c.c. Principio che, proprio prendendo spunto dalla previsione dell'eccezione all'insensibilità delle nullità nel caso di collusione fra il creditore e l'aggiudicatario, individua la ratio della stessa, tenuto conto che non sono comprese nell'àmbito della disposizione le nullità relative alla vendita o all'assegnazione, nell'esigenza di garantire la posizione dell'aggiudicatario o dell'assegnatario in quanto terzi ed in quanto soggetti che non hanno contribuito alla determinazione della nullità. Per cui, allorquando invece vi sia stata collusione con il creditore procedente nella consecuzione dell'acquisto per aggiudicazione o assegnazione nonostante la pregressa nullità del procedimento, cioè un'intesa con il medesimo, l'effetto di immunizzazione dalle dette nullità non avrebbe giustificazione, in quanto avallerebbe una frode, cioè la preservazione dell'acquisto o dell'assegnazione avvenuti per effetto di quell'intesa. Tale principio è stato affermato da una non recente decisione di questa Corte, cioè da Cass. n. 1968 del 1969, la quale, dopo avere precisato che nell'ipotesi in cui venga accertata l'inesistenza del titolo fatto valere dal creditore procedente, nonostante l'efficacia retroattiva della sentenza, le posizioni acquisite dal terzo nel corso del processo esecutivo vengono garantite, per quanto riguarda le irregolarità formali del processo, dal disposto dell'art. 2929 cod.civ. e, per quanto riguarda i vizi sostanziali dell'azione esecutiva, dal principio di tutela di affidamento del terzo, purché in entrambi i casi non sia imputabile al terzo una condotta fraudolenta , ebbe a statuire che ii creditore procedente, però, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore. . Dunque, già quella lontana decisione, occupandosi non solo della posizione dell'assegnatario o aggiudicatario in relazione all'art. 2929 c.c. e, quindi, con riferimento alla verificazione di nullità del processo esecutivo prima della vendita o dell'assegnazione, ma anche dell'ipotesi di esecuzione in mancanza di titolo o in condizioni di mancanza di efficacia, aveva sottolineato che la tutela di chi abbia conseguito l'assegnazione o l'aggiudicazione suppone che la relativa posizione non sia stata conseguita dallo stesso creditore procedente. Se è costui ad essere divenuto assegnatario o aggiudicatario , tanto nell'ipotesi che si sia verificata una pregressa nullità del processo esecutivo e, dunque, di esercizio erroneo dell'azione esecutiva quanto al quomodo, tanto in quella di esercizio dell'azione esecutiva senza titolo o in mancanza della sua efficacia, il riconoscimento di dette situazioni travolge la posizione di assegnatario o aggiudicatario conseguita dal creditore procedente e ciò perché egli non assume la posizione di terzo estraneo, ma è responsabile, almeno sul piano oggettivo, della patologia della vicenda esecutiva. Dunque, la Corte territoriale, attribuendo rilevanza al non essere terzo della creditrice procedente assegnataria, ha applicato un principio astrattamente corretto. § 2.3. Peraltro, lo ha fatto evocando l'art. 2929 c.c. interpretato nel senso che esso non tutela l'assegnatario o aggiudicatario quando si identifichino nel creditore procedente, mentre a rigore, avendo la patologia della vicenda esecutiva riguardato l'an del diritto di procedere all'esecuzione forzata per non avere la qui ricorrente rispettato il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile alla vicenda nella sua formulazione originaria , come del resto è stato sanzionato dall'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione su tale ragione basata, la norma da evocare non avrebbe dovuto essere neppure l'art. 2929 c.c., bensì il principio definitivamente acclarato dalla recente Cass. sez. un. n. 21110 del 2012 nel senso che il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione dei terzo col creditore procedente. In tal caso, tuttavia, resta salvo il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo. . Principio che le Sezioni Unite hanno giustificato anche rievocando la già citata decisione del 1968 e che, come aveva adombrato quella decisione, non può trovare applicazione quando l'aggiudicatario o l'assegnatario si identifichino nello stesso creditore procedente. § 2.4. Il principio di diritto che dev'essere enunciato correggendo la motivazione della sentenza impugnata è, dunque, il seguente qualora in una procedura esecutiva per espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, la successiva sopravvenienza dell'accertamento dell'inesistenza dell'efficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento, per essere stato esso eseguito in violazione del termine di cui all'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella 1. n. 30 del 1997 versione originaria , determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non è terzo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva senza che il titolo fosse azionabile . § 3. Le considerazioni sopra svolte a giustificazione della disposta correzione della motivazione assorbono anche la seconda parte dell'illustrazione del motivo, nel quale, sempre ragionando sulla base dell'art. 2929 c.c., parrebbe postularsi che tale norma, nell'escludere l'effetto salvifico della posizione dell'aggiudicatario/assegnatario nel caso di collusione, non potrebbe giustificare altre esclusioni e quindi quella dell'assegnatario o aggiudicatario che coincidano con il creditore procedente s'è già veduto che non solo in ambiente di art. 2929 c.c., ma anche in ambiente di riconoscimento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione nell'an al momento di inizio della stessa, ambiente nel quale si colloca la vicenda di cui è processo, la posizione del creditore assegnatario o aggiudicatario non è in alcun modo preservata. § 4. Il ricorso è, dunque, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.