Data certa e timbro del pubblico ufficio occupano i Giudici di Piazza Cavour

In materia di data certa della scrittura privata verso i terzi, nel caso in cui la scrittura privata non autenticata costituisca un unico corpo con il foglio su cui è stato apposta la timbratura, la data recata dal timbro medesimo rappresenta la data certa della scrittura, per la computabilità di fronte ai terzi.

E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6512/2016, depositata il 4 aprile. Il caso. Il Tribunale di Monza respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta da un istituto di credito, con cui il creditore era stato escluso dal passivo fallimentare, senza che gli fosse riconosciuto il credito richiesto, in base al saldo di un conto corrente bancario. L’istituto di credito ricorreva per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 2704 c.c. data della scrittura privata nei confronti dei terzi . Timbratura presso un pubblico ufficio. La Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto per cui, in materia di data certa della scrittura privata verso i terzi, nel caso in cui la scrittura privata non autenticata costituisca un unico corpo con il foglio su cui è stato apposta la timbratura, la data recata dal timbro medesimo rappresenta la data certa della scrittura, per la computabilità di fronte ai terzi. Ciò in quanto, ha aggiunto il Collegio, la timbratura realizzata presso un pubblico ufficio è equivalente ad un’attestazione autentica del fatto che il documento è stato inviato il giorno stesso in cui è stata posta in essere. Nel caso di specie, gli Ermellini hanno evidenziato come la ricorrente avesse individuato un atto, recante in ultima pagina il timbro dell’ufficio postale e munito, pertanto, di data certa, anteriore alla dichiarazione di fallimento della debitrice sulla base del documento di cui sopra, era deducibile l’esistenza del conto corrente di cui al procedimento. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 4 aprile 2016, n. 6512 Presidente Ragonesi – Relatore Genovese Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 22 luglio 2015, la seguente proposta dì definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. procomma civ. Con decreto in data 24 settembre 2014, il Tribunale di Monza ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dal Banco Popolare socomma coop. con il quale detto creditore era stato escluso dal passivo fallimentare senza il riconoscimento del credito richiesto in base al saldo del conto corrente bancario n. 168152 Filiale di Paderno Dugnano . Avverso il detto decreto il Banco Popolare ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 novembre 2014, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia la violazione e falsa applicazione a dell'art. 2704 c.comma primo mezzo dell'art. 117 D. Lgs. n. 385 del 1993 secondo mezzo dell'art. 99 LF terzo e quarto mezzo , in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.comma Il Fall. ML Arredamenti di M. L & amp C. snc non ha svolto difese. Il ricorso appare manifestamente fondato,per quanto di ragione, giacché A con riferimento alla prima ratio decidendi, con la quale era stata sollevata d'ufficio e accolta l'eccezione di difetto di data certa relativa alla documentazione versata dalla Banca,deve affermarsi il principio di diritto secondo cui In tema di giudizio di cassazione, ove il ricorrente abbia lamentato un travisamento della prova, solo l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, mette in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e fa escludere l'ipotesi contenuta nella censura infatti, il travisamento della prova implica, non una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale. Sez. 1, Sentenza n. 10749 del 2015 . Infatti, la Banca ricorrente ha indicato nel docomma 11, allegato al ricorso ex art. 98 LF, un atto sulla cui ultima pagina è riportato il timbro dell'Ufficio postale di Paderno bugnano, recante la data dell'U gennaio 2011, come tale munito di data certa, anteriore alla dichiarazione di fallimento della debitrice. E, sulla base di tale atto, per l'esplicito riferimento - ivi contenuto - al conto corrente n. 00168152, è deducibile la conseguente inferenza sull'esistenza del conto menzionato, intrattenuto dalla società debitrice, al momento della spedizione del documento avente data certa. Tutte informazioni probatorie acquisite e non valutate, che mettono in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e che comportano la cassazione con rinvio della decisione per la rivalutazione di tali dati. A tal proposito, infatti, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10873 del 1999 secondo cui In tema di data della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un unico corpo con il foglio sul quale è stato impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi come data certa della scrittura, ai fini della computabilità di fronte ai terzi, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. B con riferimento alla seconda ratio decidendi, con la quale è stata ritenuta comunque infondata la domanda di riconoscimento del credito per continuità trasmigrazione tra i dati relativi ad altro conto corrente rispetto a quelli contenuti nel. sopra menzionato rapporto, quello oggetto del travisamento della prova da parte del giudice del merito, la questione - in disparte il problema della forma del contratto di conto corrente come condizione di sua validità, posto nel II mezzo di cassazione - deve considerarsi. assorbita dalla necessità del riesame della certezza di data relativa ai documenti attestanti l'anteriorità al fallimento del sopra menzionato e puntualmente indicato rapporto di conto corrente bancario C Lo stesso dicasi per le doglianze contenute nel terzo e quarto motivo di cassazione relative ai mezzi istruttori negati dal giudice di merito il terzo, perché espressamente subordinato al rigetto del secondo il quarto, anche perché privo dell'indicazione della parte del provvedimento impugnato espressamente reiettivo di quelle produzioni documentali . In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c. . Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse critiche od osservazioni scritte che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e cassata la sentenza impugnata, in ragione dei principi di diritto sopra enunciati, con rinvio della causa al Tribunale a quo, che - in diversa composizione - deciderà anche delle spese di questa fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa,anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Monza, in diversa composizione.