Sentenze in ritardo: i problemi familiari del giudice non costituiscono valida giustificazione

I ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. q , d.lgs. n. 109/2006, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all’ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività.

È quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 6021 del 25 marzo 2016. Il caso. Un magistrato in funzione presso la Sezione Lavoro di Corte d’appello veniva sottoposto a censura per aver ritardato, in modo reiterato, grave e ingiustificato, il compimento di atti relativi all’esercizio del proprio ufficio, in particolare per non avere rispettato i termini prescritti per il deposito di numerose sentenze. Avverso la decisione del CSM l’incolpato proponeva ricorso in cassazione. Le ragioni addotte a giustificazione dei ritardi. A giudizio del ricorrente, la decisione avrebbe ignorato l’incidenza del trascinamento del ritardo nel deposito di sentenze per il quale il medesimo era stato già sanzionato allorché era in funzione presso il Tribunale. In particolare, il CSM non avrebbe considerato l’avvenuto deposito, nel periodo in contestazione, delle sentenze oggetto della precedente incolpazione, le quali avrebbero dovuto essere sommate con quelle decise e depositate in Corte d’Appello ai fini della valutazione della produttività complessiva annuale. Il CSM non avrebbe poi considerato la peculiarità del rito del lavoro, i tempi necessari allo smaltimento dell’arretrato e all’indispensabile riconversione professionale del magistrato, come attestato in una nota del Presidente della Sezione Lavoro, che, oltre ad esprimere una valutazione positiva circa la preparazione professionale del ricorrente, dava atto di una situazione particolarmente congestionata della Sezione. Il provvedimento si sarebbe così limitato ad una visione atomistica dei fatti, senza peraltro spiegare perché alcune vicende familiari rappresentate dal magistrato in particolare un lutto e una malattia della moglie non siano state rinvenute eccezionali e rilevanti al fine di escludere la colpevolezza. Irrilevanza del pregresso ritardo. Nel respingere il ricorso, le Sezioni Unite escludono innanzitutto che l’esigenza di smaltimento dei ritardi oggetto della precedente condanna disciplinare potesse elidere l’antigiuridicità dei ritardi successivi. Corretta appare dunque la decisione del CSM di escluderne la rilevanza in ragione del fatto che, in caso contrario, si finirebbe per giustificare qualsiasi successiva inerzia del magistrato. Invero, lo stesso CSM ha giustamente osservato che il ricorrente aveva la possibilità di organizzare la gestione del ruolo di udienza in modo tale da assicurare il rispetto dei termini di deposito, trattenendo in decisione un numero di procedimenti congruo rispetto al complesso dell’attività da svolgere ed alle capacità di smaltimento dell’arretrato. Irrilevanza della positiva valutazione del Presidente di Sezione. Del pari irrilevante è ritenuta l’attestazione del Presidente della Sezione lavoro circa l’impegno e le capacità dimostrate dal ricorrente. All’uopo, le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che, ai fini della sussistenza dell’illecito per ritardo nel deposito dei provvedimenti, non è ostativa la mancata percezione della gravità dei fatti nella ristretta cerchia giudiziaria nella specie, da parte dei presidenti del tribunale e della sezione di appartenenza , la quale può riflettere una desensibilizzazione circa la gravità della condotta. Irrilevanza dei problemi familiari. Infine, le Sezioni Unite escludono che la dedotta patologia che aveva colpito la moglie del ricorrente potesse incidere sulla valutazione del suo comportamento. Innanzitutto la stessa era subentrata successivamente ai ritardi già maturati nel periodo pregresso. Inoltre, come già affermato in giurisprudenza, l’eventuale sussistenza di ragioni personali estranee all’ambiente di lavoro che abbiano influito sull’attività del magistrato non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove lo stesso non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 9 febbraio – 25 marzo 2016, n. 6021 Presidente Rordorf – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo Con la decisione impugnata, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - in relazione a capo di incolpazione con successive integrazioni fondato su notizie circostanziate acquisite tra il 5/11/2012 all’11/9/2013, il 27/6/2014 ed il 10/4/2015, ha ritenuto il Dott. S.E. , Consigliere presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Reggio Calabria, responsabile dell’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. q, con conseguente inflizione della sanzione della censura, per avere ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato il compimento di atti relativi all’esercizio del proprio ufficio, così violando i propri doveri di diligenza in particolare, per non avere rispettato i termini prescritti per il deposito di numerose sentenze. Avverso la decisione, l’incolpato, rinnovando le argomentazioni difensive svolte nel giudizio di merito, ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi. Gli intimati Ministero della Giustizia e Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Assume il ricorrente la violazione dell’art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b , l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q, del d.lgs. n. 109/2006, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, art. 606 c.p.p. comma 1, lett. e . La decisione impugnata avrebbe ignorato l’incidenza del trascinamento dei ritardi nel deposito di sentenze introitate presso il tribunale di Reggio Calabria e per il cui omesso deposito esso ricorrente era stato condannato alla sanzione disciplinare della censura con sentenza del C.S.M. n. 72 dell’11/3/2011. Il C.S.M. non avrebbe considerato l’avvenuto deposito, nel periodo in contestazione, di 143 sentenze, oggetto della precedente incolpazione 4 sarebbero state depositate nell’agosto 2013 e, nell’enunciare il numero delle sentenze depositate annualmente, non avrebbe sommato il numero delle sentenze oggetto della precedente censura, depositate tra il 2010 ed il 2013, con quelle decise e depositate in sede di Corte di Appello, così ridimensionando la produttività complessiva di ciascun anno nessuna considerazione emergerebbe dalla sentenza in ordine a 102 ordinanze depositate tra il 21/9/2009 ed il 31/8/2013, nonché di 39 sentenze di tribunale depositate dal 21/9 al 31/12/2009. Nessun esame o valutazione sarebbe stata compiuta in ordine al deposito nel primo semestre 2014 di 318 sentenze, con un totale di 436 sentenze per l’intero anno, in numero maggiore di tutta la sezione. Il CSM non avrebbe considerato la peculiarità del rito del lavoro, i tempi necessari allo smaltimento dell’arretrato e all’indispensabile riconversione professionale del magistrato, come attestato dal Presidente della Sezione Lavoro. La sentenza non conterrebbe alcun riferimento alla nota con la quale il Presidente della Sezione dava atto di un lutto familiare che aveva colpito lo S. , del piano di rientro con il medesimo concordato, nonché la valutazione positiva espressa circa la preparazione professionale manifestata. Assume ancora il ricorrente che l’affermazione del CSM secondo cui si potesse fare di più con una più accorta autorganizzazione del lavoro , sarebbe apodittica ed in contrasto con la situazione della Sezione Lavoro come documentata dal Presidente della Sezione, situazione che aveva determinato un aumento delle udienze destinate alla trattazione delle controversie previdenziali, con un improvviso incremento del carico di lavoro. Riduttiva e omissiva sarebbe la valutazione della patologia che aveva colpito la moglie del ricorrente e dei lunghi accertamenti diagnostici cui la stessa era stata sottoposta, non limitati al 2013, come affermato in sentenza. La sentenza, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata ad una visione atomistica dei fatti, senza spiegare perché nelle vicende familiari e nelle altre circostanze enunciate non siano state rinvenute le circostanze eccezionali e rilevanti atte ad escludere la colpevolezza. La supposta serialità di alcuni procedimenti previdenziali non escluderebbe la necessità di risolvere le non infrequenti questioni procedurali. Il numero delle sentenze depositate oltre il triplo dei termini ammonterebbe a 258 suggestivo e fuorviante sarebbe il riferimento a 677 sentenze come indicate nella incolpazione. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato. Infondata è la censura circa la mancata considerazione circa l’incidenza del trascina-mento dei ritardi nel deposito di sentenze introitate presso il Tribunale di Reggio Calabria. Premesso che l’esigenza di smaltimento di ritardi oggetto di precedente giudizio non elide in alcun modo l’antigiuridicità di ritardi successivi Sez. U, Sentenza n. 11291 del 01/06/2015 , la circostanza risulta esaminata nella sentenza impugnata e ne viene esclusa la rilevanza con l’affermazione in questo modo si finirebbe per giustificare qualsiasi successiva inerzia del magistrato , nonché nella parte in cui si afferma che il giudice aveva la possibilità di organizzare la gestione del ruolo di udienza in modo tale da assicurare il rispetto dei termini di deposito trattenendo in decisione un numero di procedimenti congruo rispetto al complesso dell’attività da svolgere ed alle capacità di smaltimento dell’arretrato . È pur vero che il CSM, nel riportare i dati afferenti la produttività dello S. ha erroneamente indicato congiuntamente il numero delle sentenze depositate in sede di appello con quello delle sentenze oggetto della precedente censura ciò tuttavia non è rilevante avendo il CSM motivato la propria decisione sulla base della insussistenza di giustificazioni specifiche, rigorose e significative circa i ritardi accumulati, in considerazione della richiamata intensità, ripetitività e durata . Ininfluente è quindi l’ulteriore censura afferente la mancata considerazione del deposito di 102 ordinanze tra il 21/9/2009 ed il 31/8/2013, nonché di 39 sentenze di tribunale dal 21/9 al 31/12/2009. Il riferimento contenuto in sentenza in ordine alle funzioni svolte dal dott. S. dapprima presso il tribunale di Reggio Calabria e successivamente presso la Sezione Lavoro della Corte di Appello di Reggio, induce a ritenere implicita, e quindi non abbisognevole di espressa argomentazione, la considerazione, da parte dell’organo di autogoverno, della peculiarità del rito del lavoro, nonché dei tempi necessari per l’indispensabile riconversione professionale del magistrato. Irrilevante ai fini di causa è l’attestazione del Presidente della Sezione lavoro circa l’impegno e le capacità dimostrate dallo S. alla luce dei principi affermati da questa Corte Sez. U, Sentenza n. 4629 del 06/03/2015 secondo cui, ai fini della sussistenza dell’illecito per ritardo nel deposito dei provvedimenti, non è ostativa la mancata percezione della gravità dei fatti nella ristretta cerchia giudiziaria nella specie, da parte dei presidenti del tribunale e della sezione di appartenenza , la quale può riflettere una desensibilizzazione circa la gravità della condotta, ma non la rende legittima, né elide la sua rilevanza . Estranea alla contestazione ed irrilevante ai fini della decisione è l’assunta omessa valutazione dei provvedimenti depositati nel primo semestre 2014. Va ancora escluso il vizio di motivazione della decisione in ordine alla patologia che aveva colpito la moglie del ricorrente. Vero è che in alcuni certificati prodotti si attesta l’insorgenza dei sintomi di Parlcinson fin dal 2012, anziché dal 2013, come ritenuto in sentenza tale circostanza non risulta decisiva tuttavia nell’escludere l’incidenza della stessa sui ritardi già maturati nel periodo pregresso , come affermato in motivazione. Va in proposito riaffermato che i ritardi nel deposito dei provvedimenti, quando per la reiterazione e l’entità superino ogni limite di tollerabilità e ragionevolezza, integrano gli estremi dell’illecito disciplinare di cui all’art. 2, Collima l, lettera q , del d.lgs. 24 febbraio 2006, n. 109, costituendo palese violazione del dovere fondamentale di diligenza del magistrato, e ciò anche nei casi di accertata laboriosità dello stesso e di sussistenza di ragioni personali estranee all’ambiente di lavoro che abbiano influito sulla sua attività, le quali non possono risolversi in un ostacolo al buon funzionamento del servizio giustizia e lasciano aperte, ove il magistrato non sia in grado di svolgere il proprio lavoro in condizioni di apprezzabile serenità ed efficienza, le vie consentite dall’ordinamento giudiziario per potersi assentare temporaneamente dal servizio, quali congedi straordinari e aspettative per motivi familiari Sez. U, Sentenza n. 12108 del 17/05/2013 . In assenza di specifica documentazione sul punto va ancora ritenuta infondata la censura in ordine all’assunta maggiore difficoltà connessa alcuni procedimenti previdenziali, così come all’improvviso ed imprevedibile incremento del carico di lavoro. La distinta disamina dei ritardi contestati pag. 5 consente di ritenere infondato anche il rilievo - fuorviante e solo suggestivo - in ordine al numero complessivo delle sentenze indicato nel capo di incolpazione. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso.