



notificazione | 09 Marzo 2016
Quando a notificare non ci va né l’avvocato né la parte … ma un’altra persona
L’attività di impulso della procedura di notifica, che consiste nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, può essere delegata dal soggetto legittimato (la parte oppure il suo legale in giudizio) ad un diverso soggetto, anche con delega verbale. Il fatto che nella relazione di notifica non sia indicata la persona che ha, in concreto, posto in essere l’operazione, oppure non sia menzionata la sua qualità di incaricato legittimato, non riveste importanza in relazione alla validità della notificazione, a condizione che «la parte ad istanza della quale deve ritenersi effettuata» emerga in modo certo.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 4520/16; depositata l’8 marzo)








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