Quando a notificare non ci va né l’avvocato né la parte … ma un’altra persona

L’attività di impulso della procedura di notifica, che consiste nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, può essere delegata dal soggetto legittimato la parte oppure il suo legale in giudizio ad un diverso soggetto, anche con delega verbale. Il fatto che nella relazione di notifica non sia indicata la persona che ha, in concreto, posto in essere l’operazione, oppure non sia menzionata la sua qualità di incaricato legittimato, non riveste importanza in relazione alla validità della notificazione, a condizione che la parte ad istanza della quale deve ritenersi effettuata emerga in modo certo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4520/2016, depositata l’8 marzo. Il caso. Parte attrice citava in giudizio una società, impugnando la delibera di approvazione del bilancio relativo all’anno 2008 ed ogni atto, alla medesima, presupposto. Il Tribunale adito dichiarava inesistente la citazione, in quanto notificata da un legale che non rivestiva la carica di procuratore della parte e, pertanto, privo dello ius postulandi . La Corte d’Appello competente rigettava la domanda di gravame, sottolineando che il suddetto procuratore doveva ritenersi privo di poteri, poiché non menzionato nella procura ad litem . Il soccombente ricorreva per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 137 c.p.c L’impugnante contestava alla Corte territoriale di aver valutato come inesistente la notifica della citazione, poiché realizzata da un soggetto non identificabile né con la parte, né con il procuratore. Il ricorrente, invece, rilevava di essere egli stesso identificabile come la parte istante, risultando dal registro UNEP che la notifica era stata effettuata dalla sua procuratrice. L’attività di notificazione può essere delegata a soggetto diverso. La Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto per cui l’attività di impulso della procedura di notifica, che consiste nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, può essere delegata dal soggetto legittimario la parte oppure il suo legale in giudizio ad un diverso soggetto, anche con delega verbale. Nell’ipotesi di cui sopra, hanno ricordato gli Ermellini, il fatto che nella relazione di notifica non sia indicata la persona che ha, in concreto, posto in essere l’operazione, oppure non sia menzionata la sua qualità di incaricato legittimato, non riveste importanza in relazione alla validità della notificazione, a condizione che la parte ad istanza della quale deve ritenersi effettuata emerga in modo certo. Il principio richiamato, hanno chiosato i Giudici del Palazzaccio, trova applicazione per gli atti di parte che sono destinati alla notificazione e questa deve essere attribuita alla parte stessa, senza che le citate omissioni determinino l’inesistenza o la nullità della notifica. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 gennaio – 8 marzo 2016, n. 4520 Presidente Forte - Relatore Lamorgese Svolgimento del processo R.R., con citazione notificata l'11 settembre 2009, ha convenuto in giudizio la società Polaris, impugnando la delibera di approvazione del bilancio relativo all'anno 2008 ed ogni atto presupposto. La società non si è costituita nel giudizio. E' intervenuta M. R. che ha resistito alla domanda attorea. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inesistente la citazione perché notificata su richiesta dell'avv. G.C. che era privo di ius postulandi, non essendo procuratore della parte. Il gravame di R.R. è stato rigettato della Corte d'appello di Brescia, con sentenza 11 aprile 2013, secondo la quale l'avv. C. che aveva richiesto la notifica della citazione era privo di poteri perché non menzionato nella procura ad litem né altrove. Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo la società Polaris e M. R. non hanno svolto difese. Motivi della decisione Nell'unico motivo di ricorso è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 137 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto inesistente la notifica della citazione, in quanto effettuata su impulso di un soggetto avv. C. non identificabile con la parte né con il procuratore della stessa avv. Daniela Leidi , mentre, al contrario, la parte ad istanza della quale doveva ritenersi effettuata era certa e identificabile con R.R., risultando dal registro UNEP che la notifica era stata richiesta dalla sua procuratrice avv. Leidi il 9 settembre 2009 ed anche la cartolina di ritorno era intestata al medesimo avvocato . Il motivo è fondato. La sentenza impugnata si è immotivatamente discostata dal principio di diritto, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, essere delegata ad altra persona, anche verbalmente, e, in tal caso, l'omessa menzione, nella relazione di notifica, della persona che materialmente ha eseguito la attività suddetta, ovvero della sua qualità di incaricato del legittimato, è irrilevante ai fini della validità della notificazione se 1 risulta egualmente certa - come nel caso in esame - la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata tale principio opera per gli atti di parte destinati alla notificazione, la quale deve essere imputata alla parte medesima, con la conseguenza che le omissioni suddette non danno luogo ad inesistenza o nullità della notificazione v. Cass. n. 10004/2011, n. 14449/2006, n. 164 e 7549/2005 . La sentenza impugnata è, quindi, cassata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.