Sciita in fuga dal Pakistan: possibile la protezione umanitaria

Da valutare con attenzione la situazione del Paese d’origine dello straniero approdato in Italia. Decisivo il riferimento ai soprusi cui viene sottoposta la minoranza sciita. Anche se non si può parlare di violenza indiscriminata, pare comunque plausibile la protezione umanitaria per il cittadino pachistano.

Approdo in Italia per scappare dal Pakistan. L’uomo, appartenente alla minoranza sciita”, spiega i propri timori per un ritorno in patria, facendo addirittura riferimento alle possibili violenze da parte dei suoi parenti sunniti. Plausibile il riconoscimento almeno della protezione umanitaria”, anche tenendo presente il rapporto” di ‘Amnesty International’ Cassazione, ordinanza n. 4405/2016, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Violenze. Posizione netta, quella della ‘Commissione territoriale’ niente protezione internazionale per il cittadino pachistano arrivato in Italia. Irrilevanti i pericoli prospettati dall’uomo in caso di eventuale ritorno in patria. E tale visione viene condivisa dai giudici d’Appello, i quali, smentendo quanto deciso in Tribunale, ritengono impossibile anche la protezione internazionale . Decisiva la constatazione della insussistenza di una violenza indiscriminata in Pakistan in danno della minoranza sciita . Rilevante, poi, anche il carattere privato dei maltrattamenti che lo straniero avrebbe ricevuto dai parenti sunniti . Tutela. Ma in Cassazione si riapre almeno la porta della protezione umanitaria . A dare sostegno alle parole dello straniero, difatti, c’è anche il rapporto ‘Amnesty 2013’ , da cui emerge una crescente diffusione di violenze nei confronti della minoranza sciita . Ciò avrebbe dovuto spingere, spiegano i giudici del ‘Palazzaccio’, a valutare con attenzione l’ipotesi della protezione umanitaria . Anche perché, viene sottolineato, un conto è negare che le violenze ai danni degli sciiti fossero di intensità tale da integrare una violenza indiscriminata e altro conto è affermare, invece, la crescente diffusione di violenze ai danni degli sciiti , violenze di intensità minore ma ritenuta sufficiente , in Tribunale, a giustificare il riconoscimento della tutela umanitaria . E proprio su questo tema dovranno soffermarsi con attenzione i giudici d’Appello per valutare la possibilità di una protezione allo straniero.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 27 ottobre 2015 – 7 marzo 2016, n. 4405 Presidente Ragonesi – Relatore De Chiara Premesso Che nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue 1. - Il sig. A.E., cittadino pachistano, ricorse al Tribunale di Bologna avverso il diniego di protezione internazionale deliberato dalla competente commissione territoriale. Il Tribunale accolse parzialmente ii ricorso, confermando il diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ma riconoscendo a1 ricorrente il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte di Bologna, in accoglimento dell'appello dei Ministero dell'Interno, ha negato anche il riconoscimento della protezione umanitaria. Ha osservato in proposito che, in difetto di appello incidentale del richiedente, il thema decidendum era limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, risultando coperti dal giudicato tutti gli accertamenti di fatto compiuti dal primo Giudice in ordine all'insussistenza di una violenza indiscriminata nel Pakistan ed in particolare nella zona di provenienza dello straniero in danno della minoranza scura, al carattere privato dei maltrattamenti che lo straniero avrebbe ricevuto dai parenti sunniti ed all'insussistenza [e il pericolo] per lo straniero di subire un grave danno o di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti in caso di rientro in Pakistan con la conseguenza che l'affermazione del Tribunale di una crescente diffusione di violenze nei confronti della minoranza sciita rapporto Amnesty 2013 , cui il richiedente dichiarava di appartenere, posta a base del riconoscimento della protezione umanitaria, contraddiceva l'altro accertamento di cui si è appena detto né l'appellato aveva dedotto circostanze nuove o diverse rispetto a quelle considerate dal Tribunale, limitandosi invece a sottolineare la sua documentata integrazione lavorativa, la quale, però, non giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria. Il sig. E. ha proposto ricorso per cassazione con due morivi. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese. 2. - Sia con il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia omesso esame di fatti decisivi, sia con il secondo, con cui si denuncia violazione di norme di diritto, si lamenta che la Corte d'appello non abbia in realtà condotto un accertamento sul presupposto di fatto della protezione umanitaria affermato dal Tribunale, trincerandosi erroneamente dietro il preteso giudicato interno, in realtà insussistente. 2.1. - La complessiva censura merita accoglimento. La ritenuta contraddittorietà delle affermazioni dei Tribunale non dispensava la Corte d'appello dal dovere di accertare essa stessa la sussistenza dei presupposti di fatto della protezione umanitaria, che continuavano a far parte dei thema decidendum anche in difetto di appello incidentale della parte vittoriosa, sul punto, in primo grado. La quale non aveva altro onere che quello di non rinunziare alla relativa pretesa e ai atri che ne erano a fondamento, essendo invece necessario che proponesse appello incidentale esclusivamente per censurare il rigetto delle proprie domande non accolte di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria . Senza considerare, peraltro, che un canto è negare che le violenze ai danni degli sciiti fossero d'intensità tale da integrare quella violenza indiscriminata che è presupposto della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, altro conto è affermare, invece, la crescente diffusione di violenze ai danni degli sciiti violenze, evidentemente, di intensità, minore e tuttavia ritenuta sufficiente -- secondo la tesi del Tribunale -- a giustificare il riconoscimento di una tutela minore quale quella umanitaria. che detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte costituita che non sono state presentate memorie Considerato Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta che il ricorso va pertanto accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà all'accertamento indicato al § 2.1 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.