Legge Pinto: nulla la notifica del solo decreto senza il ricorso

La notificazione ex art. 5, comma 2, legge n. 89/01 del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5-ter stessa legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c. ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinché l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia numero 3994 del 29 febbraio 2016. Il caso. A seguito di opposizione ex art. 5- ter legge numero 89/01 proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte d’appello adita dichiarava l’inefficacia di un decreto di condanna emesso a titolo di equa riparazione ai sensi della predetta legge. La statuizione traeva fondamento dal fatto che il ricorrente si era limitato a notificare al Ministero della Giustizia il solo decreto e non anche il ricorso. L’opposto proponeva ricorso in Cassazione. Notifica del ricorso e del decreto di accoglimento della domanda. Sostiene il ricorrente che la mancata notificazione del ricorso unitamente al decreto non comporta alcuna nullità o inefficacia, ma solo una mera irregolarità, giacché il Ministero ha avuto contezza del procedimento e nel proporre l’opposizione si è difeso anche nel merito della pretesa vantata. Nell’accogliere il motivo di censura, la Suprema Corte richiama preliminarmente la normativa di riferimento e, in particolare, l’art. 5 della legge numero 89/01, a norma del quale il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce poi che il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, cui consegue una preclusione alla riproposizione della domanda di equa riparazione. Le ipotesi di nullità della notifica. Ciò premesso, nell’unico precedente in materia Cass. numero 5656/2015 , la Suprema Corte ha affermato che, nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l’inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza pertanto, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l’eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 5- ter della legge. 24 marzo 2001, numero 89. Nel ribadire il principio in parola, gli Ermellini osservano che la notificazione è nulla oltre che nei casi tassativi di cui all’art. 160 c.p.c., altresì nelle ipotesi in cui manchino i requisiti di forma-contenuto indispensabili affinché l’atto raggiunga il suo scopo pacificamente identificato nella conoscenza giuridica del medesimo . La nullità della notificazione abbraccia, quindi, un ambito inclusivo dei vizi inerenti al suo stesso oggetto non riconducibile ad un diverso ambito d’invalidità. Applicazione dei principi affermati con riguardo al procedimento monitorio. Alla luce di tali considerazioni, la notificazione del solo decreto e non anche del ricorso ex lege numero 89/01 non realizza lo scopo dell’atto e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156, comma 2, c.p.c. Invero, ritengono gli Ermellini che al procedimento d’equa riparazione possa estendersi la giurisprudenza sull’art. 644 c.p.c., laddove afferma che l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta. Ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione d’inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c. In tal caso, l’unico rimedio esperibile sarà l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c., con la quale la parte opponente dovrà svolgere anche le proprie difese nel merito. Opposizione e rinnovazione della notifica per la sanatoria. La particolarità del procedimento di equa riparazione sta nel fatto che, a differenza della notificazione derivante da altra causa, la sola opposizione non dimostra di per sé la piena conoscenza di un atto – il ricorso, appunto – la cui copia autentica non è stata consegnata. Il che, a differenza del caso del decreto ingiuntivo notificato in maniera invalida, consente un’opposizione anche soltanto in rito. Pertanto, il giudice dell’opposizione è tenuto a disporre d’ufficio, in base all’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del solo ricorso, con la conseguenza che la sanatoria della nullità è in tale ipotesi l’effetto di una fattispecie a formazione progressiva, che consta dell’opposizione ai sensi dell’art. 5-ter legge numero 89/01 e della rinnovazione della notifica del ricorso nel termine concesso. Ciò sempre che l’amministrazione interessata, pur eccependo la nullità della notificazione per mancanza della copia autentica del ricorso, non abbia svolto compiutamente le proprie difese, dimostrando così di non avere interesse alla rinnovazione dell’atto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 5 novembre 2015 – 29 febbraio 2016, n. 3994 Presidente Petitti – Relatore Manna In fatto Con decreto depositato il 24.3.2014 la Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’opposizione ex art. 5ter legge n. 89/01 proposta dal Ministero della Giustizia, dichiarava inefficace il decreto emesso dal consigliere designato della medesima Corte, che aveva condannato il predetto Ministero a corrispondere a B.M. la somma di Euro 3.000,00, a titolo di equa riparazione ai sensi della predetta legge. A base della decisione, la circostanza che il ricorrente si era limitato a notificare al Ministero della Giustizia il solo decreto emesso ai sensi dell’art. 3, comma 5 legge cit., e non anche il ricorso, il che aveva vulnerato la difesa dell’amministrazione erariale nel merito. Per la cassazione di tale decreto ricorre B.M. , sulla base di un unico motivo, genericamente ribadito da memoria. Resiste con controricorso il Ministero. Motivi della decisione 1. L’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5ter legge n. 89/01, dell’art. 12 disp. prel. c.c. e degli artt. 162 e 291 c.p.c., nonché dell’art. 6 CEDU, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c Deduce al riguardo il ricorrente che la mancata notificazione, in una col decreto, anche del ricorso non comporta alcuna nullità o inefficacia, ma solo una mera irregolarità, giacché ad ogni modo il Ministero ha avuto contezza del procedimento e nel proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 5ter della legge n. 89/01 si è difeso anche nel merito della pretesa vantata. 2. Il motivo è fondato, seppure per ragioni in parte diverse. Ai sensi dell’art. 5 legge n. 89/01 il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta primo comma . Il decreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta secondo comma . L’unico precedente in materia, avente aspetti parzialmente analoghi a quella di specie, con cui si è espressa questa Corte ha affermato che nel procedimento di equa riparazione per durata irragionevole del processo, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la notifica al Ministero del solo decreto ingiuntivo, e non anche del ricorso, non ne comporta l’inesistenza, ma solo la nullità per incompletezza, sicché, non essendo applicabile l’art. 188 disp. att. c.p.c., che presuppone una notificazione mancante o giuridicamente inesistente, per dichiarare l’eventuale inefficacia del decreto va proposta tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 5 ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 Cass. n. 5656/15 . Il caso aveva di mira la soluzione di un problema preliminare l’individuazione dello strumento tecnico adoperabile per far dichiarare l’inefficacia del decreto e dunque si arrestava proprio alla soglia della questione successiva oggetto del ricorso in esame. Non di meno, il principio espresso impegna due premesse la prima è che l’oggetto incompleto della notificazione rifluisce su quest’ultima provocandone la nullità la seconda è che l’inefficacia del decreto monocratico per mancata notificazione sia integrabile in via d’interpretazione sistematica da norme dettate per l’inefficacia del decreto ingiuntivo. 2.1. Tale soluzione deve essere ribadita e sviluppata ai fini che qui rilevano. L’art. 160 c.p.c. stabilisce che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l’applicazione degli articoli 156 e 157 c.p.c Il richiamo all’art. 156 c.p.c. rimanda ad ulteriori ipotesi di nullità per difetto dei requisiti di forma-contenuto dell’atto, e dunque amplia la categoria alle ipotesi d’invalidità derivanti da altra causa incidente sui requisiti indispensabili perché l’atto raggiunga il suo scopo quest’ultimo pacificamente identificato nella conoscenza giuridica e non materiale del contenuto dell’atto. Delineata in tal modo, la nullità della notificazione abbraccia un ambito necessariamente più ampio e, segnatamente, inclusivo dei vizi inerenti al suo stesso oggetto, non riconducibili ad un diverso ambito d’invalidità. Se l’atto oggetto della notificazione non è affetto da vizi suoi propri, il modo erroneo o incompleto con cui, pur nel rispetto degli artt. 137 e ss. c.p.c., esso è portato a conoscenza del destinatario non può determinare altra invalidità se non quella afferente la stessa notifica. Alla cui base vi è sempre un difetto dell’attività dell’istante o dell’ufficiale giudiziario. Così, nello specifico, l’omessa o incompleta notificazione della sola copia autentica del ricorso ex art. 3, primo comma, legge n. 89/01 non può intaccare l’originaria validità dell’atto introduttivo del procedimento e, dunque, dell’ editio actionis perfezionatasi in precedenza con la proposizione del ricorso stesso. Né è pensabile che un successivo vizio d’attività renda invalido il precedente esercizio della giurisdizione effettuato nel rispetto delle norme di rito. Piuttosto, tale vizio impedisce la corretta instaurazione del rapporto processuale, perché sottrae all’amministrazione destinataria la piena conoscenza dell’atto. La domanda giudiziale, infatti, è soltanto desumibile dal contenuto del decreto notificato, nella misura variabile e necessariamente sommaria data la natura del provvedimento con cui il giudice monocratico ne riassuma i tratti essenziali. Va da sé, pertanto, che la notificazione del solo decreto e non anche del ricorso ex lege n. 89/01 non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena e non da urta qualunque conoscenza legale della domanda giudiziale, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156, 2 comma c.p.c Il che esclude, ad un tempo, sia la mera irregolarità sia l’inesistenza della notificazione. 2.2. Tanto la struttura monitoria del procedimento, che termina con un provvedimento la cui notifica attua la provocatio ad opponendum , quanto l’espressa sanzione d’inefficacia prevista dal 2 comma dell’art. 5 legge cit., rimandano all’analoga disposizione dell’art. 644, 1 comma c.p.c., sull’inefficacia del decreto ingiuntivo per mancata notificazione del ricorso e del decreto nel termine ivi previsto. Norma, quest’ultima, costantemente interpretata da questa Corte nel senso che l’inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso ed esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione d’inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c. cfr. Cass. nn. 17478/11, 18791/09 e 11498/00 . Con la conseguenza che se il decreto è stato notificato, anche se la notifica sia nulla o fuori termine, l’unico rimedio esperibile contro di esso è l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. giurisprudenza costante di questa Corte cfr. per tutte Cass. n. 8126/10 , che a sua volta non può limitarsi a dedurre la nullità o la tardività della notificazione, dovendo la parte opponente svolgere anche le proprie difese nel merito v. Cass. n. 18791/09 . Estesa al procedimento d’equa riparazione, tale interpretazione mantiene intatta la propria originaria funzione conservativa, considerato che l’inoperatività della presunzione di abbandono concettualmente non muta nel caso in esame. 2.2.1. L’estensione della giurisprudenza sull’art. 644 c.p.c. all’ipotesi analoga dell’art. 5, secondo comma, legge Pinto potrebbe supporsi ostacolata dal fatto che quest’ultima norma, a differenza della prima, impedisce la riproposizione della domanda. E dunque contiene una preclusione derivante dall’infruttuosa consumazione d’un potere processuale. L’acquisizione della nullità in parola all’ambito della notificazione, però, risolve l’apparente discrasia. Infatti, l’art. 162, primo comma, c.p.c., lì dove prevede che il giudice nel pronunciare la nullità ordina la rinnovazione dell’atto se possibile , deriva dall’art. 58 del c.p.c. Pisanelli, che escludeva la rinnovazione dell’atto nullo scaduto il termine perentorio per farlo, salvo i casi determinati dalla legge . Tale clausola di salvezza consente di richiamare l’art. 291, primo comma, c.p.c., in base al quale la rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza incluse, ad esempio, quelle relative alla scadenza del termine d’impugnazione giurisprudenza costante di questa Corte a partire da S.U. n. 1070/88 . E a sua volta, data la natura procedimentale della notificazione, che consta di atti sequenziali del richiedente e dell’ufficiale giudiziario, ai fini dell’applicazione di tale ultima norma non è consentito distinguere a differenza di quanto ritenuto da Cass. n. 7848/94, e dovendosi invece condividere la diversa opinione espressa in dottrina tra imputabilità del vizio alla parte o all’ufficiale giudiziario, per limitare il rimedio in parola all’invalidità dei soli atti posti in essere da quest’ultimo. 2.3. Coerenza logica ed esigenze di tenuta del sistema impongono allora un passaggio ulteriore. La nullità derivante dalla notificazione del solo decreto e non anche del ricorso può essere sanata con effetto ex tunc dall’opposizione dell’amministrazione erariale ingiunta, sicché argomentando da e mutuando l’espressione di Cass. n. 2028/71 l’opponente non ha un diritto quesito a sentire dichiarare l’inefficacia del decreto, essendo la Corte d’appello, in composizione collegiale, investita della decisione di merito sulla domanda. Il punto, semmai, è che a differenza della nullità della notificazione derivante da altra causa, la sola opposizione non dimostra di per sé la piena conoscenza di un atto il ricorso, appunto la cui copia autentica pacificamente non è stata consegnata a nessun soggetto e in nessun luogo. Il che, a differenza del caso del decreto ingiuntivo notificato in maniera invalida, consente un’opposizione anche soltanto in rito. Pertanto, il giudice dell’opposizione è tenuto a disporre d’ufficio, in base all’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del solo ricorso, con la conseguenza che la sanatoria della nullità è in tale ipotesi l’effetto di una fattispecie a formazione progressiva, che consta dell’opposizione ai sensi dell’art. 5 ter legge n. 89/01 e della rinnovazione della notifica del ricorso nel termine concesso. Ciò naturalmente, in attuazione del principio di strumentalità delle forme, sempre che l’amministrazione interessata, pur eccependo la nullità della notificazione per mancanza della copia autentica del ricorso, non abbia svolto compiutamente le proprie difese, dimostrando così di non avere interesse alla rinnovazione dell’atto. Ne deriva il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 384, 1 comma c.p.c. la notificazione ex art. 5, 2 comma, legge n. 89/01 del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell’atto, che è costituito dalla piena e non da una qualunque conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell’amministrazione ingiunta, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell’art. 156, 2 comma c.p.c. tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall’opposizione erariale ai sensi dell’art. 5 ter stessa legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d’ufficio dalla Corte d’appello in base all’art. 291 c.p.c. ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinché l’amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta . 3. Conseguentemente, il decreto opposto va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che deciderà la causa nel merito, senza che sia più necessaria la rinnovazione della notifica dell’originario ricorso per equa riparazione, essendone ormai l’amministrazione controricorrente venuta a piena conoscenza. 4. Al giudice di rinvio è rimesso, altresì, ai sensi dell’art. 385, 3 comma c.p.c., il regolamento delle spese di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto opposto con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Perugia, che provvederà anche sulle spese di cassazione.