Opposizione all’esecuzione vs opposizione agli atti esecutivi

Nel caso di opposizione proposta da un debitore avverso un'intimazione di pagamento notificata da Equitalia e relativa a contravvenzione al codice della strada, l'azione introdotta deve essere qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. se si lamenta la mancata formazione del titolo esecutivo sostenendo che la non avvenuta notifica del previo verbale di accertamento nei termini di cui all'art. 201 cds ha determinato l'estinzione dell'obbligo relativo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3866/16, depositata il 26 febbraio. Il fatto. Equitalia notificava un'intimazione di pagamento relativa a una contravvenzione al codice della strada. Il debitore si opponeva lamentando che il credito era prescritto essendo decorsi oltre 5 anni dalla data di maturazione del debito e rilevando che l'intimazione di pagamento non era stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale, né dal verbale di accertamento della violazione. Sottolineava inoltre che era stata iscritta ipoteca ancora prima dell'intimazione di pagamento. L'opposizione però veniva respinta considerando che l'atto di intimazione era una semplice messa in mora e quindi non poteva essere dichiarato nullo o in efficace per eventuali vizi formali. La sentenza sottolineava inoltre che nessuna prescrizione era maturata. Il debitore proponeva allora ricorso in Cassazione. Opposizione all’esecuzione vs opposizione agli atti esecutivi. Secondo la sentenza impugnata l'azione introdotta dal debitore era duplice e doveva quindi essere trattata e giudicata di conseguenza. In particolare veniva qualificata come opposizione all'esecuzione nella parte in cui si sosteneva l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito vantato. Doveva invece essere giudicata come opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui si contestavano le irregolarità formali della procedura seguita da Equitalia. Con riferimento alla prima questione la sentenza di merito respingeva l'opposizione non ritenendo decorso alcun termine di prescrizione. In relazione alla seconda parte l'opposizione ex art. 617 c.p.c. veniva respinta non essendo stata proposta nel termine di 20 giorni previsti dalla norma. Come noto, con lo strumento previsto dall'art. 615 c.p.c. l'intimato contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Le ragioni possono riguardare l'esistenza o l'efficacia del titolo esecutivo oppure questioni di merito nei limiti in cui - se trattandosi di titoli giudiziali - non siano precluse dal giudicato o dalla litispendenza. Si può dire che con l'art. 615 c.p.c. si contesta l' an del procedimento esecutivo. La legittimazione attiva spetta a chiunque in concreto stia subendo l'esecuzione. Con l'opposizione agli atti esecutivi art. 617 c.p.c. invece il debitore non contesta in radice la pretesa avversaria, bensì censura come si sta procedendo all'esecuzione. Il debitore in altre parole con tale strumento lamenta le irregolarità formali dei singoli atti del processo esecutivo. A differenza dell'art. 615 c.p.c., tale rimedio deve essere introdotto nel termine perentorio di 20 giorni dall'atto contestato. Nel caso di specie il ricorrente sosteneva che la distinzione e la relativa qualificazione come operate nella sentenza impugnata erano errate. L'opposizione infatti doveva essere senz'altro ricondotta nell'alveo dell'art. 615 c.p.c. dato che l'intimato sosteneva la nullità radicale del titolo esecutivo per mancata notifica degli atti prodromici nei termini di legge. Inoltre la mancata notifica del verbale di accertamento aveva di fatto determinato l'estinzione per prescrizione dell'obbligo relativo. Infine, sempre rientrante nell'ambito dell'art. 615 c.p.c., vi era la deduzione dell'inesistenza del titolo esecutivo per essere stata l'intimazione di pagamento notificata successivamente all'iscrizione di ipoteca. La Cassazione condivide in parte le tesi del debitore sopra riepilogate. Identificazione del mezzo di impugnazione esperibile. Dapprima ricorda che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile e quindi il regime, la disciplina e i termini applicabili contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta secondo il principio dell'apparenza cioè rispettando la qualificazione dell'azione proposta data dal giudice a quo, a prescindere dal fatto che sia corretta o meno. Proseguono gli Ermellini spiegando che se in un'opposizione esecutiva è possibile distinguere un duplice contenuto da una parte ex art. 615 c.p.c., dall'altra ex art. 617 c.p.c. , l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i due distinti tipi di opposizione. Nel merito della vicenda la Suprema Corte qualifica come opposizione all'esecuzione la parte in cui si sostiene che la mancata notifica del verbale di accertamento nei termini di cui all'art. 201 cds ha determinato l'estinzione dell'obbligo relativo. Avendo quindi contestato in radice il diritto a procedere ad esecuzione forzata per mancata formazione del titolo esecutivo, correttamente l'azione doveva essere considerata come opposizione ex art. 615 c.p.c. Da questo punto di vista la tesi del debitore viene dunque accolta e la sentenza impugnata viene cassata relativamente a tale aspetto. La parte invece in cui il debitore lamenta l'iscrizione dell'ipoteca in data anteriore alla notifica dell'intimazione di pagamento doveva essere giudicata come opposizione agli atti esecutivi trattandosi di vizi collegati alla ritualità formale del procedimento di esecuzione esattoriale. Sotto questo aspetto la Cassazione conferma allora la sentenza impugnata che aveva ritenuto ormai decorso il termine tassativo di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 – 26 febbraio 2016, n. 3866 Presidente Petitti – Relatore Giusti Ritenuto in fatto 1. - Con atto di citazione notificato in data 5 maggio 2010 e 11 maggio 2010 nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e della Prefettura di Roma, C.S. ha proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Roma avverso l’intimazione di pagamento n. 0972009036246515/000, notificata il 29 marzo 2010 e relativa a contravvenzione al codice della strada, per l’importo di euro 174,40, lamentando a che la pretesa si era prescritta per decorso di oltre un quinquennio dalla data della maturazione del credito sino alla data di notifica dell’intimazione b che l’intimazione non era stata preceduta dalla notifica della cartella esattoriale e del verbale di accertamento della violazione c che prima dell’intimazione era stata iscritta ipoteca, avverso cui era stata proposta altra opposizione. Il Giudice di pace adito, con ordinanza del 21 settembre 2010, ha dichiarato la connessione con altra causa pendente davanti al Tribunale di Roma e, per l’effetto, si è spogliato della causa in ragione della ritenuta competenza per valore prevalente del Tribunale, fissando il termine per la riassunzione. Con comparsa regolarmente notificata l’opposizione è stata riassunta davanti al Tribunale di Roma. Si è costituita la sola Equitalia Gerit s.p.a., resistendo. L’istanza di riunione con l’altro procedimento pendente davanti al Tribunale adito è stata rigettata. Quindi, il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 23 luglio 2012, ha respinto l’opposizione e condannato l’opponente alla refusione dei compensi di lite in favore di Equitalia Gerit s.p.a Il Tribunale ha evidenziato che l’intimazione di pagamento oggetto di opposizione non è un provvedimento amministrativo assimilabile ad una cartella di pagamento, ma un mero atto di messa in mora, non suscettibile di essere dichiarato nullo o inefficace in ragione di vizi formali, tanto più che nella specie i motivi di doglianza avanzati dall’attore non investono specificamente il sollecito in questione, bensì la cartella di pagamento allo stesso sottesa. Il Tribunale osserva quindi che l’azione proposta va qualificata sia come opposizione all’esecuzione, là dove, con il primo motivo, è stata denunciata l’illegittimità della stessa per la sopravvenuta estinzione del credito vantato, sia come opposizione ai sensi dell’art. 617, primo comma, cod. proc. civ., controvertendosi, con il secondo ed il terzo motivo, in ordine alla mera regolarità formale della procedura espropriativa. Il Tribunale rileva che non è maturata alcuna prescrizione poiché la cartella esattoriale è stata notificata in data 27 giugno 2006 a fronte di una violazione amministrativa commessa nel 2003. Gli altri motivi di opposizione sono stati giudicati inammissibili poiché l’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, è stata spiegata tardivamente, ossia oltre 20 giorni dalla notifica dell’atto opposto, essendo stato il sollecito di pagamento comunicato in data 29 marzo 2010, mentre l’atto di citazione introduttivo del giudizio dinanzi al Giudice di pace risulta notificato il 5 maggio 2010. 2. - Avverso la indicata sentenza del Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione C.S. , articolato su due motivi. La Prefettura di Roma ha resistito con controricorso, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 617, primo comma, cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 86 del d.P.R. 29 novembre 1973, n. 602 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito , e con l’art. 201, quinto comma, del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale adito erroneamente equiparato la fattispecie ad un’opposizione agli atti esecutivi, anziché ad un’opposizione all’esecuzione, il che avrebbe dovuto indurre ad annullare l’intimazione di pagamento in difetto della prova della notifica degli atti prodromici. Nella specie, infatti, l’opposizione mirava a far affermare che la mancata notifica del verbale di accertamento aveva determinato l’estinzione dell’obbligo. Andava inoltre qualificata come opposizione all’esecuzione la deduzione dell’inesistenza del titolo esecutivo per essere stata l’intimazione di pagamento notificata successivamente all’iscrizione di ipoteca. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere il Tribunale adito erroneamente qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi, anziché come opposizione all’esecuzione. 2. - Preliminarmente, va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale sul rilievo che la sentenza del Tribunale, resa all’esito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 della legge n. 689 del 1981, pubblicata in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 , sarebbe appellabile e non direttamente ricorribile in cassazione . Correttamente è stato proposto il ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità per tardività del secondo e del terzo motivo di opposizione, essendo stata questa qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617, primo comma, cod. proc. civ Invero, l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell’apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti Cass., Sez. II, 21 dicembre 2009, n. 26919 Cass., Sez. VI-2, 2 marzo 2012, n. 3338 Cass., Sez. I, 13 febbraio 2015, n. 2948 . D’altra parte, allorché, come nella specie, una opposizione esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione Cass., Sez. III, 27 agosto 2014, n. 18312 . 3. - Nel merito, i motivi - da esaminare congiuntamente, in quanto connessi - sono in parte fondati. Ha errato il Tribunale a ritenere che l’opposizione discendente dall’omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione presupposti fosse da qualificare come opposizione agli atti esecutivi. La sentenza impugnata ha esattamente individuato i principi affermati da questa Corte in ordine ai rimedi esperibili avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada è citata Cass., Sez. I, 18 luglio 2005, n. 15149 , ma ha in parte erroneamente considerato la portata dell’opposizione. Nella specie, infatti, il C. ha dedotto la mancata preventiva notifica del verbale di accertamento della violazione titolo dal quale la cartella dipende mirando a vedere affermato che la mancata notifica nel termine previsto dall’art. 201 del codice della strada aveva cagionato l’estinzione dell’obbligo. Si rientrava, pertanto, in un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., essendosi addotta la mancata formazione del titolo Cass., Sez. XI, 29 dicembre 2011, n. 29696 . Quanto, invece, al rilievo inerente all’essere stata l’intimazione di pagamento notificata successivamente alla iscrizione dell’ipoteca esattoriale, si tratta di vizi attinenti alla ritualità formale del procedimento di esecuzione esattoriale, che impongono la qualifica dell’opposizione come opposizione agli atti esecutivi. Sicché correttamente, con riferimento a questa ragione di doglianza, l’opposizione, ritualmente qualificata come agli atti esecutivi, è stata dichiarata tardiva, essendo stato il sollecito di pagamento comunicato il 29 marzo 2010, laddove l’atto di citazione risulta notificato il 5 maggio 2010, quando ormai il termine di venti giorni dalla conoscenza legale dell’atto impugnato era ampiamente decorso. 4. - Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione. La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta. La causa deve essere rinviata dinanzi ad altra sezione del Tribunale di Roma. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, dinanzi ad altra sezione del Tribunale di Roma.