Il deposito dell’avviso di ricevimento “serve” a perfezionare la notifica e instaurare il contraddittorio

L’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la copia del ricorso per cassazione, non allegato al ricorso e neppure depositato successivamente, può essere prodotto fino all’udienza di discussione, prima che abbia inizio la relazione del consigliere incaricato o prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, anche se non notificato mediante elenco alle parti ex art. 372, comma 2, c.p.c In caso di mancata produzione dell’avviso e in assenza di attività difensiva da parte del ricorrente, il ricorso è inammissibile.

E’ quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 3553/16, depositata il 23 febbraio. Il caso. I ricorrenti adiscono la Corte Suprema contro la sentenza della Corte d’appello di Catania, che rigettava l’appello proposto contro la sentenza di primo grado, che a sua volta aveva dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. Unico motivo del ricorso è la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 245/2002, convertito con modificazioni in l. n. 286/2002, che concedeva la sospensione per gli abitanti della provincia di Catania, in cui risedevano i ricorrenti, di tutti i termini legali, convenzionali, sostanziali, processuali, fino alla fine di marzo 2003. Produzione dell’avviso di ricevimento. La Corte di Cassazione, senza vagliare le questioni di legittimità sottoposte alla sua attenzione, dichiara inammissibile il ricorso. Infatti, i Giudici di legittimità affermano che la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, contenente la copia del ricorso per cassazione, spedita per la notificazione tramite posta o della raccomandata con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità ex art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge per provare il perfezionamento della notifica e la conseguente instaurazione del contraddittorio. L’avviso non allegato al ricorso e neppure depositato successivamente, seguendo il ragionamento della Cassazione, può essere prodotto fino all’udienza di discussione, prima che abbia inizio la relazione del consigliere incaricato o prima dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, anche se non è stato notificato mediante elenco alle parti ex art. 372, comma 2, c.p.c In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione. Attività del difensore del ricorrente. La Corte sottolinea che il difensore del ricorrente presente all’udienza o all’adunanza in camera di consiglio, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, l. n. 890/1982, può domandare la remissione in termini per il deposito dell’avviso, se afferma di non averlo ricevuto e se da prova documentale di essersi attivato chiedendo alle poste un duplicato dell’avviso. Nel caso concreto non risulta depositato l’avviso di deposito della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale e non risulta che il difensore del ricorrente abbia formulato un’istanza di rimessione in termini. Per questo motivo la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sottoposto alla sua attenzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 5 novembre 2015 – 23 febbraio 2016, n. 3553 Presidente Petitti – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza n. 750/13 pubblicata il 9.4.2013 la Corte d'appello di Catania rigettava l'appello proposto da D.F.G. e da S.S. nei confronti della F.lli M. s.n.c. avverso la sentenza n. 983/05. Con tale pronuncia il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai D.F. - S. , i quali, notificata il 15.2.2003 la citazione in opposizione per l'udienza di prima comparizione del 5.4.2003, si erano poi costituiti in giudizio il 25.2.2003, e dunque oltre il termine dimezzato dell'art. 165 c.p.c A base della decisione d'appello, la circostanza che, inoperante la sospensione dei termini processuali di cui al D.L. n. 245/02, convertito in legge n. 286/02, per rinuncia tacita, gli opponenti non potevano invocare a proprio vantaggio il ridetto provvedimento legislativo, poiché electa una via non datur recursus ad alteram . Tale improcedibilità, a sua volta, travolgeva anche la domanda riconvenzionale fatta valere con l'opposizione, salva la possibilità di proporla in separato giudizio. Per la cassazione di tale sentenza D.F.G. e S.S. propongono ricorso, affidato ad un solo motivo. La F.lli M. non ha svolto attività difensiva. Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata. Motivi della decisione 1. - Con l'unico motivo d'impugnazione i ricorrenti deducono la violazione o falsa applicazione di norme di diritto . Sostengono, al riguardo, che per effetto dell'art. 4 del D.L. n. 245/02, convertito con modificazioni in legge n. 286/02, per i residenti nella provincia di Catania tutti i termini, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, sono sospesi fino al 31.3.2003. Tale normativa, avente carattere speciale e derogatorio rispetto a quella ordinaria, non prevede alcuna ipotesi di rinuncia alla sospensione. Inoltre, la domanda riconvenzionale proposta con l'atto d'opposizione non può ritenersi travolta dalla pronuncia improcedibilità di quest'ultima, trattandosi di domanda autonoma e indipendente, esaminabile nell'ambito dell'ordinario giudizio di cognizione cui da vita l'opposizione a decreto ingiuntivo. Nella specie, con la domanda riconvenzionale è stata esercitata un'azione di garanzia e di risarcimento dei danni per i vizi dell'opera eseguita dalla F.lli M. s.n.c, azione costituente uno sviluppo della contesa originariamente instaurata dalla ridetta società per il pagamento del corrispettivo. 2. - Il ricorso è inammissibile. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, c.p.c In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982 Cass. S.U. n. 627/08 . Nella specie non risulta depositato l'avviso di deposito della notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale, né il difensore della parte ricorrente ha formulato istanza di rimessione in termini. 3. - Pertanto va pronunciata la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, senza regolamento delle spese. 4. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.