Unica procedura esecutiva anche se il bene è oggetto di due distinti pignoramenti

Se lo stesso bene è oggetto di due successivi pignoramenti, ed il secondo pignoramento abbia dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell’esecuzione, a seguito della necessaria riunione dei procedimenti, che comporta l’inserimento degli atti del secondo procedimento nel fascicolo dell’esecuzione del primo, non è possibile distinguere due diverse procedure esecutive, poiché l’esecuzione si svolge in un unico processo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3436/16, depositata il 22 febbraio. Il caso. Due fratelli adiscono la Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza del Tribunale di Messina, che respingeva l’opposizione agli atti esecutivi del decreto di trasferimento. Nel caso concreto, durante una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, promossa sulla base di due distinti pignoramenti aventi ad oggetto lo stesso immobile di proprietà dei due ricorrenti, il giudice dell’esecuzione riuniva i due pignoramenti e aggiudicava il bene emettendo il decreto di trasferimento in favore di uno dei due creditori. Successivamente all’aggiudicazione, ma prima dell’emissione del decreto di trasferimento, veniva accolta l’opposizione dei ricorrenti avverso la prima procedura esecutiva, iscritta nel registro delle esecuzioni del Tribunale nel 1990. In seguito alla sospensione, i due fratelli proponevano opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, in particolare deducendo che l’ordinanza contenente la delega di vendita al notaio, che aveva aggiudicato l’immobile, sarebbe riferita alla procedura sospesa iscritta nel registro nel 1990 e non a quella iscritta nel registro delle esecuzioni nel 1996. Quindi, il giudice non avrebbe potuto adottare alcun atto esecutivo e neppure il decreto di trasferimento dell’immobile impugnato. Motivo del ricorso è il fatto che il Tribunale messinese abbia respinto l’opposizione sull’assunto che la delega al notaio, avvenuta dopo la riunione delle due procedure esecutive, non poteva affatto ritenersi esclusivamente riferita alla prima procedura di pignoramento. Necessaria riunione dei fascicoli dell’esecuzione. La Corte Suprema afferma che nel caso venga pignorato un immobile, già oggetto di un atto espropriativo, il secondo pignoramento deve essere direttamente inserito nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo, senza neanche la necessità di formare un secondo fascicolo dell’esecuzione. Inoltre, riportando un orientamento consolidato da tempo, sostiene che la riunione in un’unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell’art. 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge e da attuarsi mediante l’intervento del conservatore immobiliare annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo e del cancelliere inserimento del pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore qualora, per qualsiasi ragione non operi l’indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell’esecuzione provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti dell’esecuzione . Unicità del processo esecutivo . Seguendo il ragionamento della Corte è possibile affermare il principio generale dell’unicità del processo esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene , secondo cui, se lo stesso bene è oggetto di due successivi pignoramenti, ognuno dei quali ha un proprio fascicolo dell’esecuzione, a seguito della necessaria riunione dei procedimenti, che comporta l’inserimento degli atti del secondo procedimento nel fascicolo dell’esecuzione del primo, non è possibile distinguere due procedure esecutive, poiché l’esecuzione si svolge in un unico processo. Ne discende che l’ordinanza di delega emessa dal giudice dell’esecuzione messinese, dopo la riunione dei pignoramenti, riguarda l’unico processo esecutivo nel quale sono confluite le due azioni esecutive dei diversi creditori e, quindi, ha come oggetto l’unico bene oggetto di espropriazione. Per questi motivi i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 dicembre 2015 22 febbraio 2016, n. 3436 Presidente Amendola Relatore Tatangelo Fatto Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa sulla base di due distinti pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo immobile sito in omissis di proprietà dei germani P.A. e N. , pignoramenti rispettivamente posti in essere dalla Sicilcassa S.p.A. procedura iscritta al n. 208 dell'anno 1990 del registro esecuzioni del tribunale e da F.R. procedura iscritta al n. 437 dell'anno 1996 del medesimo registro e successivamente riuniti, il giudice dell'esecuzione, dopo l'aggiudicazione del bene pignorato, ha emesso il decreto di trasferimento in favore dell'aggiudicatario B.F. . Dopo l'aggiudicazione, ma prima dell'emissione del decreto di trasferimento, era stata peraltro disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., della sola procedura esecutiva originariamente iscritta al n. 208 dell'anno 1990 del registro esecuzioni, sulla base di una opposizione promossa, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dai germani P. nei confronti della Sicilcassa S.p.A I germani P. hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento, per una serie di motivi, dei quali ancora rilevano, nella presente sede, esclusivamente quelli con i quali era stato dedotto che la delega di vendita al notaio che aveva aggiudicato l'immobile sarebbe stata espressamente effettuata nell'ambito della procedura iscritta al n. 208 dell'anno 1990, e non in quella iscritta al n. 437 dell'anno 1996, onde - essendo stata la predetta procedura n. 208/1990 sospesa - il giudice, ai sensi dell'art. 626 c.p.c., non avrebbe potuto adottare alcun atto esecutivo e tanto meno il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato. Il Tribunale di Messina ha respinto l'opposizione sull'assunto che la delega al notaio, avvenuta dopo la riunione delle due procedure esecutive, non poteva affatto ritenersi esclusivamente riferita a quella originariamente promossa dalla Sicilcassa S.p.A Avverso tale sentenza ricorrono i germani P. , affidando il ricorso a due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui replicano il B. e la Sicilcassa S.p.A. con distinti controricorsi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre parti intimate. Diritto 1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli arti. 626 c.p.comma c.c. e 591-bis c.d.c. e 586 c.d.c. . Sulla premessa in fatto che l'ordinanza di delega alla vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c., emessa dal giudice dell'esecuzione in data 20/21 luglio 2006, fosse riferita esclusivamente alla procedura esecutiva avviata con il pignoramento della Sicilcassa S.p.A. fascicolo iscritto al n. 208/1990 del R.G.E. e non anche a quella avviata con il pignoramento di Rocco Familiari fascicolo iscritto al n. 437/1996 R.G.E. , essi assumono che la ritenuta estensione degli effetti della delega anche alla procedura iscritta al n. 437/1996 R.G.E. per il solo fatto che le due procedure fossero già riunite al momento dell'emissione della relativa ordinanza, presupporrebbe una non consentita delega tacita ad una vendita immobiliare , in violazione dell'art. 1392 c.c. disposizione che si assume analogicamente applicabile alla delega delle operazioni di vendita nel processo di espropriazione immobiliare . La suddetta censura deve intendersi posta, implicitamente, a sostegno della dedotta violazione dell'art. 626 c.p.c., che a sua volta costituisce implicito richiamo al motivo di opposizione ritenuto infondato dal tribunale, con il quale era stato dedotto che, una volta sospesa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. la suddetta procedura n. 208/1990 R.G.E., l'emissione del decreto di trasferimento sarebbe avvenuta in violazione dell'art. 626 c.p.c. disposizione che vieta l'adozione di qualunque atto esecutivo in pendenza della sospensione . Si chiede poi, come conseguenza dell'annullamento del decreto di trasferimento impugnato, l'annullamento altresì degli atti presupposti, individuati nel verbale di incanto redatto dal notaio delegato, con la relativa aggiudicazione dell'immobile in favore del B. . Il motivo è inammissibile - ancor prima che infondato - per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c Si premette che non è stato oggetto di impugnazione, e dunque deve ritenersi coperto da giudicato, il punto della sentenza del Tribunale di Messina che ha accertato che il provvedimento di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. adottato dal tribunale stesso in composizione collegiale, a seguito di reclamo avverso ordinanza di rigetto del giudice dell'esecuzione è riferito esclusivamente all'azione esecutiva promossa dalla Sicilcassa S.p.A. e non a quella promossa dal Familiari dunque non occorre e non è possibile prendere posizione, nella presente sede, sulla questione della legittimità dell'adozione da parte del giudice dell'esecuzione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. riguardante solo una delle azioni esecutive esercitate con distinti pignoramenti sul medesimo bene, oggetto di riunione in unico processo ai sensi dell'art. 561 c.p.c. ovvero degli artt. 524 e/o 550 c.p.c. . Orbene, i ricorrenti assumono che l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione avrebbe delegato al notaio le operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591-bis c.p.c. sarebbe riferita al solo processo esecutivo avviato sulla base del pignoramento operato dalla Sicilcassa S.p.A. nel 1990 e che aveva dato luogo alla formazione del primo fascicolo dell'esecuzione quello iscritto al n. 208/1990 del R.G.E. , non anche a quello, avviato sulla base del pignoramento operato dal Familiari, che aveva dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell'esecuzione, dapprima iscritto al n. 437/1996 R.G.E. e poi riunito al primo ai sensi dell'art. 561 c.p.c Ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., a sostegno di un tale assunto avrebbero peraltro dovuto richiamare il contenuto e comunque indicare specificamente l'atto e/o il documento da cui esso dovrebbe risultare e cioè, presumibilmente, la stessa ordinanza di delega alla vendita , onde consentirne la verifica. Ed infatti, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'Indiretta riproduzione Cass. 15 luglio 2015 n. 14784 sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, positivamente sancito all'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., ex multis, e tra le più recenti, si vedano Cass. 3 febbraio 2015 n. 1926 12 dicembre 2014 n. 26174 24 ottobre 2014 n. 22607 9 aprile 2013 n. 8569 7 febbraio 2011 n. 2966 S.U., 25 marzo 2010 n. 7161 23 settembre 2009 n. 20535 4 settembre 2008 n. 22303 17 luglio 2008 n. 19766 17 luglio 2007 n. 15952 24 maggio 2006 n. 12362 23 marzo 2005 n. 6225 . Nel ricorso manca invece del tutto tale specifica indicazione, non essendo riportato il testo dell'ordinanza di delega alla vendita, dal quale dovrebbe evincersi quanto sostenuto dai ricorrenti, né essendo specificamente indicata la precisa allocazione nel fascicolo processuale della predetta ordinanza. Ne segue che l'art. 366, co. 1, n. 6, c.p.c., risulta violato, e tanto comporta l'inammissibilità del primo motivo del ricorso, in quanto la Corte non è posta in grado di verificare l'assunto di parte ricorrente. Non è superfluo aggiungere, per spinto di completezza che le disposizioni di cui all'art. 561 c.p.c. cui corrispondono, nella esecuzione mobiliare e presso terzi, quelle di cui agli artt. 524, u.c., e 550, c.p.c. , prevedono che, laddove venga pignorato un immobile già oggetto di precedente pignoramento, il secondo atto di pignoramento venga direttamente inserito nel fascicolo dell'esecuzione formato in base al primo, senza neanche la formazione di un secondo fascicolo dell'esecuzione. Ed è stato da tempo puntualizzato che la riunione in un'unica esecuzione forzata di più pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell'ari. 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l'intervento del conservatore immobiliare annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo e del cancelliere inserimento dei pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore qualora, per qualsiasi ragione, non operi l'indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell'esecuzione di provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione Cass. 20 dicembre 1985 n. 6549 . Da tali disposizioni discende il seguente principio di diritto, certamente applicabile alla fattispecie laddove il medesimo bene sia esso un bene mobile, un bene immobile o un credito sia oggetto di distinti pignoramenti successivi, ed il secondo pignoramento abbia eventualmente dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell'esecuzione, a seguito della necessaria riunione dei due procedimenti - rectius dell'inserimento degli atti relativi al secondo pignoramento nel fascicolo dell'esecuzione formato in base al primo - non può più parlarsi di distinte procedure esecutive, in quanto l'esecuzione si svolge in un unico processo . Tali disposizioni, in sostanza, sanciscono il principio generale della unicità del processo esecutivo derivante da pluralità di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene, il cui fondamento logico ancor prima che giuridico appare evidente, non potendo ammettersi che il medesimo bene venga espropriato in distinte procedure. Il principio risulta del resto già in qualche modo enunciato da questa Corte - sia pure al fine di decidere una fattispecie non del tutto coincidente con la presente - con la pronunzia del 27 ottobre 1992 n. 11695, che in motivazione così si esprime Dagli artt. 524, 550 e 561 c.p.c. si trae il principio per cui il medesimo bene non può costituire oggetto di più processi di espropriazione forzata, sicché l'esecuzione di successivi pignoramenti dello stesso bene, anche se avvenuta su istanza di creditori diversi dal primo, non da luogo a distinti processi di espropriazione, ma è ricondotta alla disciplina della proposizione di più giudizi, per un'unica causa. Attraverso il pignoramento successivo dello stesso bene, il creditore fa valere il suo diritto ad essere soddisfatto sui beni del debitore in concorso con gli altri creditori art. 2741 c.c. , in rapporto a questi in modo non diverso che se spiegasse intervento art. 499 c.p.c. , anche se, in rapporto al debitore, la sua posizione processuale non è esposta, a differenza dei creditori intervenuti, a risentire gli effetti di eventuali vizi del primo pignoramento. L'ordinanza di autorizzazione della vendita emessa in un processo siffatto è atto esecutivo contenente un unico provvedimento, reso a riguardo dell'unico bene assoggettato ad espropriazione ed in confronto di tutte le parti di quest'unico processo . Ne discende, in base ai principi, che l'ordinanza di delega alla vendita del giudice dell'esecuzione, in quanto emessa dopo la riunione dei due fascicoli formati sulla base dei due distinti pignoramenti, non avrebbe in nessun caso potuto ritenersi riferibile solo ad una delle procedure riunite , riguardando essa necessariamente, invece, l'unico processo esecutivo nell'ambito del quale erano confluite le diverse azioni esecutive originariamente promosse dai due creditori procedenti mediante distinti pignoramenti e dunque, più precisamente, l'unico bene assoggettato ad espropriazione, in confronto di tutte le parti di quest'unico processo. Non a caso del resto, il tribunale ha sottolineato che il provvedimento di delega non conteneva limitazione alcuna. 2.- Conseguente all'inammissibilità del primo motivo di ricorso è il rigetto del secondo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore delle parti resistenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. , ma in sostanza chiedendo la condanna delle controparti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio come conseguenza dell'auspicato accoglimento del presente ricorso. 3.- Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio in favore dei controricorrenti Sicilcassa S.p.A. e B.F. , liquidandole in complessivi Euro 5.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi in favore della prima, ed in complessivi Euro 4.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi in favore del secondo, oltre accessori tributari e previdenziali come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, co. 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.