L’omissione della relata non rende nulla la notifica

L’omessa indicazione nella relata che la notifica non sia adempiuta da un pubblico ufficiale ma da una società terza, costituisce una mera irregolarità che non incidere sulla validità della notifica stessa.

E’ quanto affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 3222/16, depositata il 18 febbraio. Il caso. Il ricorrente adisce la Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo, che accoglieva l’appello proposto dal Comune di Rovigo. Nel caso di specie, il ricorrente lamentava, davanti al Tribunale, che la mancanza della relazione di notifica fosse un vizio capace di rendere nulla la notifica stessa. Infatti, nella relata non era riportato che il verbale, contente le violazioni delle norme del codice della strada addebitate al ricorrente ed emesso in via telematica dalla polizia locale rodigina, non era notificato tramite un pubblico ufficiale, ma da una società terza che consegnava all’ufficio postale di Napoli il plico contenente l’atto stesso. Motivi del ricorso sono la violazione delle norme relative alla nullità della notifica e l’omessa pronuncia della sentenza su quanto richiesto dal controricorrente. Trasmissione telematica del verbale. Secondo la Cassazione l’omissione della relata da parte del funzionario costituisce una mera irregolarità, che quindi non va ad incidere sulla validità della notifica stessa. Inoltre, afferma che la notifica avvenuta tramite un ufficio postale, non appartenente al territorio in cui è stato emesso il verbale, è legittima. Questo perché, come già accertato dal giudice di primo grado, la trasmissione del verbale alla società terza era avvenuta in modo telematico da parte dell’ufficio della polizia locale di Rovigo, quindi risulta irrilevante la materiale consegna all’ufficio postale da parte di persona fisica diversa dall’agente della polizia stessa. Corrispondenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato. Per quanto concerne la doglianza sulla mancanza di corrispondenza tra quanto richiesto dal ricorrente e quanto pronunciato dal giudice, la Corte rileva che effettivamente è riscontrabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. che disciplina la materia. Infatti, la parte appellata aveva chiesto il rigetto dell’appello, ma la Cassazione attraverso l’esame degli atti afferma che il Tribunale si era pronunciato solamente sul motivo riguardante la regolarità della notifica, ritenendo assorbiti i restanti 6 motivi d’opposizione. Per questi motivi la Corte Suprema rigetta il ricorso in riferimento al primo motivo, mentre lo accoglie nella parte riguardante la mancata corrispondenza tra quanto chiesto e pronunciato, quindi, rinvia al Tribunale di Rovigo.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 gennaio – 18 febbraio 2016, n. 3222 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatto e diritto M.B. propone ricorso per cassazione contro il Comune di Rovigo, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo del 21.10.2013 che ha accolto l'appello del Comune ed, in riforma della sentenza del GP di Rovigo, ha convalidato il verbale di violazione dei cds n. 3-86620 del 28.7.2009, con condanna alle spese. L'originaria opposizione aveva lamentato la nullità della notifica perché la relata non avrebbe specificato che era stata eseguita non dal pubblico ufficiale ma da società terza che curava la consegna all'ufficio postale di Napoli di plico contenente il verbale in precedenza trasmesso via telematica dalla polizia locale di Rovigo. Il Tribunale ha statuito che la circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere la relazione di notifica costituisce mera irregolarità S.U. n. 7821/1995 e che è legittima la notifica del verbale per il tramite di ufficio postale non dei territorio Cass. 15.9.2008 n. 23588 . Il ricorrente denunzia 1 violazione dell'ari. 201 cds in relazione alla legge n. 890/1992 e del principio di legalità con conseguente inesistenza della notifica 2 violazione dell'art. 112 cpc, omessa pronuncia e nullità della sentenza perché il ricorso introduttivo conteneva sette motivi ed il GP, accogliendo quello relativo alla regolarità della notifica, aveva dichiarato assorbiti gli altri. Il Tribunale, dopo aver statuito sul vizio di notifica, avrebbe dovuto pronunziare sugli altri motivi 3 violazione degli arti. 91 , 92 cpc sulla mancata compensazione delle spese. La prima censura, come proposta, non merita accoglimento. La sentenza ha statuito, come dedotto, che la omissione della relata da parte dei funzionario costituisce mera irregolarità e che la notifica per il tramite di ufficio postale non del territorio è legittima. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente circa l'obbligo di osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari, senza delega ai privati, è inconferente perché già in primo grado era stata accertata la trasmissione telematica da parte della polizia locale di Rovigo ed è irrilevante la materiale consegna all'ufficio postale da parte di persona fisica diversa. Il secondo motivo va accolto. La sentenza statuisce che parte appellata aveva chiesto il rigetto dell'appello ma il consentito esame degli atti dimostra che aveva riproposto i motivi di opposizione sui quali occorreva pronunziarsi. Il terzo motivo è assorbito. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rovigo in persona di altro Magistrato.