La tempestività dell'eccezione di lite transatta in corso di causa

La Cassazione interviene sulla delicata e ricorrente questione della tempestività dell'eccezione di lite transatta in corso di causa nonché sulle possibili complicazioni derivanti dalla sottoscrizione di testi prestampati con annotazioni a mano.

Questo quello di cui si è occupata la Corte di Cassazione nella sentenza della Terza sezione Civile n. 3177/16, depositata il 18 febbraio. La richiesta di risarcimento danni. Nel caso di specie vi era stata una vicenda processuale che prendeva le mosse dalla domanda di risarcimento dei danni causati da un incidente stradale ove il primo grado si era concluso con un'ordinanza anticipatoria ex art. 186- quater c.p.c. rispetto alla quale le parti convenute avevano rinunciato alla sentenza. A seguito di ciò, per quel che in questa sede più interessa, la Compagnia aveva corrisposto le somme di denaro alla parte danneggiata facendo sottoscrivere un documento per quietanzare l'avvenuto pagamento. Il dubbio interpretativo. Senonché, quella dichiarazione era stata sottoscritta dalla parte danneggiata su un modulo prestampato dalla compagnia assicuratrice ove era stato cancellato il termine transazione . Un atto, però, dove si poteva leggere che espressamente dichiarato di essere pienamente tacitata e soddisfatta, esprimendo la rinuncia a domande e/o ad azioni giudiziarie che potessero avere titolo nel sinistro stradale oggetto di causa . Ne era derivato un dubbio interpretativo per la compagnia si trattava di un atto di transazione mentre per la parte danneggiata una quietanza di pagamento in funzione di esecuzione del titolo giudiziale che non precludeva un ulteriore corso per le poste risarcitorie non coperte dall'ordinanza risarcitoria. Ecco allora che, su questo presupposto la danneggiata propone appello per chiedere il risarcimento delle ulteriori voci che, però, viene dichiarato inammissibile con sentenza di appello, infine, cassata dalla Corte di Cassazione per error in procedendo . Il giudizio di rinvio. Si apre quindi il giudizio di rinvio nel corso del quale la compagnia produce per la prima volta il documento di dubbia interpretazione tra le parti. Per la Corte la produzione è ammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché si trattava di un accordo in corso di causa che sfugge alle regole in tema di decadenza dalle prove specialmente nel sistema previgente dominato da una maggiore elasticità applicabile alla concreta fattispecie. In secondo luogo, perché l'esame nel merito della controversia era comunque consentito anche in sede di rinvio in quanto la prima sentenza di appello che era stata cassata aveva dichiarato l'inammissibilità del gravame allora proposto. Quanto al contenuto e quindi agli effetti tombali o meno dell'accordo transattivo la Corte di appello aveva rilevato che sebbene la somma ottenuta dalla danneggiata corrispondesse a quella liquidata nell'ordinanza ex art. 186- quater c.p.c., l'atto fosse una vera e propria transazione tombale. Ed infatti, se l'accordo fosse esclusivamente teso a saldare quanto riconosciuto dal Tribunale a titolo di provvisionale per poi proseguire sulle voci non coperte dall'ordinanza la parte non avrebbe avuto necessità di stipulare una transazione, ma le sarebbe stato più agevole mettere in esecuzione il titolo ottenuto per conseguire la somma sino a quel momento liquidata . La produzione della transazione non era tempestiva. Senonché, la Corte di Cassazione sul ricorso della danneggiata ritiene che la transazione integra un fatto estintivo non nuovo che – alla luce della giurisprudenza di questa Corte avrebbe dovuto essere dedotto al più in sede di precisazione delle conclusioni del primo giudizio di appello, là dove, invece, una siffatta deduzione neppure si è avuta nel successivo giudizio di legittimità, al fine di una verifica sull'interesse ad impugnare della parte ipoteticamente soddisfatta nel proprio diritto . Nel caso di specie, quindi, l'eccezione di lite transatta e la relativa e congruente produzione documentale non potevano avere luogo nel conseguente giudizio di rinvio, nel cui ambito, stante la relativa natura di giudizio a struttura chiusa” avrebbero potuto rilevare semmai i soli fatti estintivi del diritto sopravvenuti mentre, come detto, la transazione era di gran lunga precedente . Dalla dichiarata inammissibilità dell'eccezione di lite transatta e della conseguente produzione documentale deriva anche l'assorbimento dell'esame dei motivi con i quali la ricorrente aveva censurato l'interpretazione del documento prodotto.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 novembre 2015 – 18 febbraio 2016, n. 3177 Presidente Berruti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - A seguito di azione risarcitoria promossa, in conseguenza di sinistro stradale verificatosi il omissis , con citazione notificata il 14 aprile 1995 da C.M. terza trasportata nei confronti di Ca.Ri. conducente della vettura su cui viaggiava l'attrice , S.B. conducente dell'altra vettura coinvolta nel sinistro , Co.An.Ma. proprietaria della vettura condotta dalla S. e delle rispettive compagnie di assicurazione, Meie Assicurazioni S.p.A. e Allsecures S.p.A., il giudice istruttore del Tribunale di Roma, riunito il procedimento con altro promosso dalla S. per il medesimo sinistro, con ordinanza ai sensi dell'art. 186-quater cod. proc. civ., resa in data 26 febbraio 1998, riconosciuta la responsabilità del Ca. e della Co. nell'anzidetto sinistro stradale, condannò i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di L. 333.190.434, oltre accessori, disponendo, previa separazione dei procedimenti riuniti, il rinvio della causa instaurata dalla stessa C. all'udienza collegiale del 21 giugno 2000 per la pronuncia della sentenza di definizione del giudizio. 2. - Nelle more, sia la Meie Assicurazioni S.p.A., che la Allsecures Assicurazioni S.p.A. rinunciarono alla sentenza, sicché la C. propose appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 186-quater cod. proc. civ. per ottenere l'integrale risarcimento del danno che assumeva non esserle stato correttamente liquidato. Nel contraddittorio con la Meie Assicurazioni, l'AXA Assicurazioni già Allsecures Assicurazioni S.p.A. , la Co. e la S. e nella contumacia del Ca. , la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4621/2003, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale della Meie, dichiarò inammissibile il gravame per non aver l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma acquisito il valore di sentenza, in assenza di rinuncia proveniente da tutte le parti destinatarie. 3. - A seguito di ricorso di cassazione proposto dalla C. , questa Corte, con sentenza n. 20994/2007, reputando sufficiente la rinuncia di uno solo dei convenuti a trasformare l'ordinanza anticipatoria di condanna in sentenza impugnabile, cassò la sentenza impugnata e rinviò la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. 4. - C.M. riassumeva il giudizio, insistendo per la riforma dell'impugnato provvedimento del Tribunale di Roma in punto di riconoscimento del maggior danno patrimoniale e non patrimoniale patito, anche tramite rinnovo della c.t.u. medico-legale. Rimanevano contumaci il Ca. e la S. , mentre si costituivano in giudizio l'Axa Assicurazioni e la Co. chiedendo il rigetto del gravame, siccome nel merito infondato. Si costituiva anche l'Aurora Assicurazioni S.p.A. già Meie Assicurazioni eccependo, in via pregiudiziale, l'estinzione del diritto della C. per rinuncia da essa espressa, insistendo, in subordine, per la reiezione dell'impugnazione. 4.1. - Con sentenza resa pubblica il 18 gennaio 2012, la Corte di appello di Roma rigettava il gravame interposto dalla C. , con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. 4.1.1. - La Corte territoriale osservava che tra C.M. e l'Aurora Assicurazioni S.p.A. era intervenuto, in data 18 agosto 1998, atto di transazione con cui la prima aveva ricevuto, ad integrazione dell'importo già percepito di L. 40.000.000, la somma di L. 306.139.808, ed espressamente dichiarato di essere pienamente tacitata e soddisfatta, esprimendo la rinuncia a domande e/o ad azioni giudiziarie che potessero avere titolo nel sinistro stradale oggetto di causa . Il giudice di appello riteneva, quindi, che la produzione del documento da parte della compagnia di assicurazioni era ammissibile sia perché si trattava di un accordo che - intervenuto tra le parti in corso di causa - sfugge alle regole in tema di decadenza dalle prove, peraltro nel regime previgente caratterizzate da una maggiore elasticità sia perché, la pronuncia cassata non ha affrontato il merito del giudizio, essendosi limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., cosicché non è precluso in sede di rinvio l'esame di questioni che afferiscono al diritto della parte appellante ad ottenere il riconoscimento di ulteriori somme . 4.1.2. - Quanto, poi, all'accordo concluso inter partes , la Corte territoriale soggiungeva che, sebbene la somma ivi recata corrispondesse a quella accordata dal giudice istruttore con l'ordinanza impugnata, la rinuncia a far valer qualsiasi pretesa derivante dall'incidente induceva ad escludere che l'accordo stesso fosse esclusivamente teso a saldare quanto riconosciuto dal Tribunale a titolo di provvisionale, salvo poi proseguire nel merito per le voci di danno non accordate , posto che, altrimenti, la parte non avrebbe avuto necessità di stipulare una transazione, ma le sarebbe stato più agevole mettere in esecuzione il titolo ottenuto per conseguire la somma sino al quale momento liquidata. Sicché, concludeva il giudice del gravame, il tenore letterale della transazione non lasciava dubbi sull'intenzione delle parti di porre fine alla controversia, con l'esclusione di qualsiasi seguito giudiziale . 5. - Per la Cassazione di tale sentenza ricorre C.M. affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la Unipol Assicurazioni S.p.A. già Aurora Assicurazioni S.p.A. e la Axa Assicurazioni S.p.A., mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Co.An.Ma. , S.B. e Ca.Ri. . Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 394 cod. proc. civ La Corte di appello avrebbe errato a ritenere ammissibili, in violazione del divieto risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 384 e 394 cod. proc. civ., l'eccezione di transazione e la produzione del relativo atto di transazione e quietanza rispettivamente sollevata ed effettuata soltanto nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione unicamente per error in procedendo , sebbene riferite ad un fatto estintivo della lite verificatosi nel 1998 e che, dunque, avrebbero dovuto essere fatte valere eccezione e produzione documentale nelle precedenti fasi di merito. Dunque, a seguito della cassazione per mero vizio processuale della sentenza Impugnata che aveva escluso la proponibilità dell'appello avverso il provvedimento del Tribunale ex art. 186-quater - cod. proc. civ. , alla compagnia assicuratrice era preclusa la possibilità di formulare eccezioni diverse da quelle precedentemente sollevate e produrre nuovi documenti, là dove, peraltro, essa C. aveva tempestivamente contestato la novità dell'eccezione e del deposito documentale. 1.1. - Il motivo è fondato. La transazione in data 18 agosto 1998, per la somma di L. 306.139.808 integrativa dell'importo di L. 40.000.000 a titolo di provvisionale , tra l'attrice C.M. e la convenuta Aurora Assicurazioni S.p.A. già Meie Assicurazioni ed attualmente Unipol Assicurazioni S.p.A. [configurabile quale fatto estintivo del diritto risarcitorio, in quanto potenzialmente satisfattivo dello stesso] è intervenuta prima della instaurazione del giudizio di appello la cui sentenza n. 4621 del 2003 è stata oggetto di cassazione con rinvio per vizio in procedendo con sentenza di questa Corte n. 20994 del 2007, ma - incontestatamente e, comunque, come è reso palese dal tenore degli atti riportati in ricorso e in forza delle stesse difese della controricorrente Unipol p. 7 controricorso - è stata fatta valere ossia è stata eccepita ed è stato prodotto in giudizio il relativo documento solo nel corso del giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte di appello di Roma n. 298 del 2012, impugnata in questa sede dunque, non è stata mai dedotta in sede di primo giudizio di appello, né in quello di cassazione definito con l'anzidetta sentenza n. 20994 del 2007. Sicché, detta transazione integra un fatto estintivo non nuovo, che - alla luce della giurisprudenza di questa Corte tra le altre, Cass., 22 giugno 1990, n. 6333 Cass., 8 giugno 2005, n. 11962 - avrebbe dovuto essere dedotto al più in sede di precisazione delle conclusioni del primo giudizio di appello, là dove, invece, una siffatta deduzione neppure si è avuta nel successivo giudizio di legittimità, al fine di una verifica sull'interesse ad impugnare della parte ipoteticamente soddisfatta nel proprio diritto. Pertanto, l'eccezione di lite transatta e la relativa e congruente produzione documentale non potevano avere luogo nel conseguente giudizio di rinvio, nel cui ambito, stante la relativa natura di giudizio a struttura chiusa , avrebbero potuto rilevare semmai i soli fatti estintivi del diritto sopravvenuti mentre, come detto, la transazione era di gran lunga precedente . È, dunque, errata la decisione della Corte territoriale di ammettere e decidere su eccezione e produzione documentale anzidette. 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ Il giudice di appello avrebbe ammesso la produzione dell'atto di quietanza e transazione in violazione della norma indicata in rubrica, non avendo mai la Meie Assicurazione richiesto espressamente, in via istruttoria, di essere ammessa alla relativa produzione , come ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla sentenza n. 8203 del 2005 delle Sezioni Unite civili . 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1370, 1325, 1418 e 1965 cod. civ La Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, non avendo interpretato l'atto di transazione e quietanza in base alla comune intenzione delle parti ed il tenore complessivo del documento, che avrebbe condotto ad accertare l'effettivo intento delle parti stesse, ossia quello di dare esecuzione al provvedimento ex art. 186 quater - cod. proc. civ., così come del resto risultava dalla clausola n. 7, appositamente inserita a penna . Peraltro, trattandosi di quietanza su modulo prestampato dalla Meie, con la cancellazione del termine transazione dal titolo del documento , la Corte capitolina avrebbe dovuto interpretare l'atto in senso più favorevole alla danneggiata, quale soggetto aderente , dando cosi prevalenza alla causale del pagamento in funzione di esecuzione del titolo giudiziale. Il giudice di appello sarebbe, poi, incorso nella violazione degli artt. 1325, 1418 e 1965 cod. civ., giacché la supposta transazione non sarebbe stata validamente conclusa, in assenza del requisito indefettibile delle reciproche concessioni tra le parti e della assenza stessa di una res dubia . 4. - Il secondo e terzo motivo, veicolando censure di rito e di merito che investono sempre la transazione dell'agosto 1998, sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo, in forza del quale è stata esclusa l'ammissibilità dell'eccezione di transazione conclusa dalle parti ben prima del giudizio di rinvio nel quale soltanto è stata tardivamente sollevata. 5. - Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti i restanti motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al principio ed ai rilievi di cui al p.1.1. che precede, da cui deriva l'inammissibilità della eccezione di transazione sollevata nel giudizio di rinvio dall'Aurora Assicurazioni S.p.A. attualmente Unipol Assicurazioni S.p.A. . Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.