Barcolla in ufficio, parla con difficoltà, ha gli occhi lucidi: la labirintite non la salva dalla sanzione

Secondaria la certificazione medica presentata dalla lavoratrice, vice ispettore di Polizia municipale. La patologia lamentata può giustificare solo alcuni dei problemi manifestati nei locali del Comando. Complessivamente la condizione psico-fisica della donna è inequivocabile.

Certificato medico rilevante ma non decisivo. Acclarata, difatti, la labirintite da cui è affetta la donna – vice ispettore di Polizia municipale –,sono comunque inequivocabili le pessime condizioni psico-fisiche manifestate nei locali del Comando. Non più discutibile, quindi, la sanzione amministrativa per manifesta ubriachezza” decisa dalla Prefettura Cassazione, ordinanza n. 2715/16, sezione Sesta Civile, depositata l’11 febbraio . Lavoro. Chiara la linea difensiva proposta dalla donna. Ella sostiene di essere stata colpita sul luogo di lavoro ossia presso il Comando della Polizia municipale da una grave forma di labirintite che le impediva di compiere movimenti lineari e articolare frasi coerenti . E a corredo viene messa sul tavolo anche una certificazione medica sulla presenza della patologia. Tale ricostruzione, però, convince solo i giudici del Tribunale. Molto più sospettosi il Prefetto e i giudici d’appello. Confermata, difatti, in secondo grado la sanzione amministrativa nei confronti della donna per ubriachezza . Condizioni. E la valutazione compiuta in appello viene ora condivisa dai Giudici della Cassazione. Secondaria la certificazione medica relativa alla labirintite lamentata dalla donna. Facile la lettura della vicenda. La componente del Corpo di Polizia municipale barcollava e non poteva mantenere la posizione eretta senza appoggio aveva la voce impastata e quasi incomprensibile emanava un forte odore di alcol aveva gli occhi lucidi ed il volto congestionato non riusciva ad articolare frasi di senso compiuto . Tali pessime condizioni psico-fisiche, manifestate all’interno del Comando di Polizia municipale, non possono essere giustificate da una semplice labirintite. Anche perché questa malattia può solo pregiudicare la capacità di mantenere la posizione eretta . Tutto ciò permette di ritenere lapalissiana l’ ubriachezza della donna. Logica la conferma della misura adottata dalla Prefettura.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 15 gennaio – 11 febbraio 2016, n. 2715 Presidente Petitti – Relatore Giusti Ritenuto che il consigliere designato ha deposita to, in data 10 giugno 2015, la seguente proposta di de finizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. L.C. ha adito il Giudice di pace di Firenze in opposizione all'ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto di Firenze, rigettando il ricorso amministrati vo della stessa C., le irrogava la sanzione ammi nistrativa per l'illecito depenalizzato di manifesta ubriachezza di cui all'art. 688 cod. pen. Con l'opposizione, la C. - vice ispettore della Polizia municipale di Firenze - affermava di essere sta ta colpita sul luogo di lavoro ossia, presso il Comando della Polizia municipale di Firenze da una grave forma di labirintite che le impediva di compiere movimenti li neari e articolare frasi coerenti il suo superiore ge rarchico, anziché disporre accertamenti medici, equivo cava il suo atteggiamento e, ritenendolo dovuto all'abuso di alcol, redigeva il verbale di accertamento e contestazione dell'illecito. Con sentenza in data 19 novembre 2000, il Giudice di pa ce, ritenendo non inverosimile la ricostruzione dei fat ti proposta dall'opponente, annullava l'ordinanza in giunzione. Accogliendo l'appello della Prefettura, il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 5 agosto 2014, in totale riforma della pronuncia del Giudice di pace, ha rigetta to l'opposizione proposta dalla C., rilevando che gli atti dell'accertamento rendono palese la fondatezza della contestazione e la legittimità della sanzione ap plicata. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la C. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 settembre 2014, sulla base di quattro motivi. L'intimata Prefettura ha resistito con controricorso. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa ap plicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. il petitum dell'appello era giuridicamente impossibile per difetto di interesse, giacché la Prefettura, nelle sue conclu sioni dell'atto di gravame, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dalla C Il motivo appare infondato, atteso che la richiesta di riforma della decisione di primo grado può essere posta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle censure e delle deduzioni contenute nell'atto di appello. Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ. per il mancato riconoscimento di fede privilegiata alle dichiarazioni riportate nel verbale in atti e rese dalla C., pubblico uffi ciale in servizio nell'adempimento delle proprie funzio ni. Il motivo appare privo di fondamento. La dichiarazione rilasciata dalla C. è priva del valore di atto pubblico, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., ancorché la stessa fosse, dal punto di vista soggettivo, pubblico ufficiale in servizio la C., infatti, non era il soggetto verbalizzante, non spendeva, cioè, quel potere asseverativo dei fatti che è prerogativa del solo pub blico ufficiale redattore del verbale nell'esercizio della funzione di accertamento e di contestazione dell'illecito amministrativo. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto de cisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussio ne tra le parti certificazione medica della labirinti te , nonché mancato riconoscimento di fede privilegiata alla certificazione medica della labirintite redatta e sottoscritta dal dott. Gennaro Ferriero. Il quarto moti vo, a sua volta, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 688 cod. pen. per evidente mancanza dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito. I motivi terzo e quarto - da esaminare congiuntamente, stante la loro connessione - appaiono inammissibili. Con congruo e logico apprezzamento delle risultanze pro batorie, il Tribunale ha rilevato - che nell'occasione la C. barcollava e non poteva mantenere la posizione eretta senza appog gio, aveva la voce impastata e quasi incomprensibi le, emanava un forte odore di alcol, aveva gli oc chi lucidi ed il volto congestionato, non riusciva ad articolare frasi di senso compiuto - che è vero che la labirintite è malattia che può pregiudicare la stazione eretta, ed è anche vero che alla C. è stato rilasciato, in data 12 febbraio 2009, un certificato medico di sindrome vertiginosa ai cambiamenti di postura da circa un mese ma la labirintite non provoca tutti gli al tri sintomi la cui presenza è stata verificata nel la specie l'odore di alcol, l'incapacità di arti colare frasi, il volto congestionato e gli occhi lucidi -- che inoltre la sindrome vertiginosa in atto da circa un mese non si doveva presentare in forma acuta e difficilmente avrebbe causato un così prolungato barcollamento. In questo contesto, i motivi di censura, al di là della loro astratta rubrica, sono palesemente ed univocamente volti allo scopo di sollecitare questa Corte ad una nuo va, e non consentita in questa sede, valutazione dei fatti oggetto dell'illecito amministrativo contestato. Né, d'altra parte, ha rilevanza ostativa alla configura bilità dell'illecito la circostanza che l'episodio sia avvenuto all'interno di un comando di polizia municipa le, e, più in particolare, all'interno del corpo di guardia, in orario di chiusura al pubblico , giacché - al contrario di quanto opinato dalla ricorrente - il fatto si è verificato in un luogo pubblico, tale essendo il comando di polizia municipale. Il ricorso per cassazione può essere avviato alla trat tazione in camera di consiglio, per esservi rigettato . Letta la memoria di parte ricorrente. Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. che i rilievi critici contenuti nella memoria illu strativa, e ribaditi dal difensore della ricorrente in camera di consiglio, non sono idonei a condurre a diver sa soluzione, tanto più che la certificazione medica, redatta non contestualmente al fatto ma ad oltre un giorno di distanza , che pure attesta la presenza di una labirintite, non giustifica la ricorrenza di tutti gli altri sintomi constatati nella specie e dal giudice del merito ricondotti, con congruo e motivato apprezzamento, ad un episodio di ubriachezza manifesta che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza che, poiché il ricorso è stato proposto successiva mente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -- ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Prefettura controricorrente, che liquida in complessivi euro 700 per compensi, oltre alle spese prenotate a de bito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei pre supposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.