Sentenza nulla se l’ordinanza emessa fuori udienza non è notificata al difensore

La mancata comunicazione, delle ordinanze pronunciate fuori udienza, al procuratore costituito di una delle due parti, determina la nullità delle attività delle udienze successive e degli atti successivi del processo a causa della violazione del principio del contraddittorio.

E’ quanto affermato dalla Cassazione, con l’ordinanza n. 2692/16, depositata il 10 febbraio. Il caso. Il ricorrente adisce la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di secondo grado di Cagliari, che rigettava l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado. In sede d’appello, dopo la rinnovazione della c.t.u., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 31 gennaio 2014, ma successivamente, con ordinanza, era anticipata all’1 febbraio 2013. Il motivo fondante del ricorso è la richiesta di nullità dell’ordinanza pronunciata fuori udienza dalla Corte cagliaritana, con la quale veniva anticipata l’udienza di precisazione delle conclusioni, senza darne comunicazione al difensore. Ciò, a parere del ricorrente, avrebbe comportato la violazione del principio contradditorio e la nullità, oltre che dell’ordinanza, di tutti gli atti successivi del procedimento d’appello. Le verifiche della Corte. La Cassazione, dopo aver effettuato una verifica nel fascicolo di ufficio, evidenzia che al biglietto di cancelleria, contenente la comunicazione dell’ordinanza di anticipazione dell’udienza, risultano spillati gli avvisi di ricevimento della comunicazione alle diverse parti, ma per quanto riguarda l’avviso fatto al ricorrente è spillato un avviso che riporta una data ampiamente precedente all’emissione dell’ordinanza fuori udienza, quest’ultima infatti è stata emessa il 17 gennaio 2011 ed è allegato un biglietto riportante data 12 agosto 2009, che probabilmente è un biglietto relativo alla comunicazione di una ordinanza precedente. Nel fascicolo, dunque, i Giudici non hanno rinvenuto la prova della avvenuta comunicazione dell’udienza. Nullità delle attività e degli atti del processo. Secondo i Giudici di legittimità la mancata comunicazione delle ordinanze pronunciate fuori udienza al procuratore costituito di una delle due parti, determina la nullità delle attività delle udienze successive e degli atti successivi del processo a causa della violazione del principio del contraddittorio. La Corte ricorda che la nullità è sanata nel caso in cui non vi sia violazione del contraddittorio per effetto della spontanea partecipazione del difensore all’udienza successivamente fissata senza che la cancelleria abbia provveduto all’adempimento informativo, poiché in tal caso la partecipazione dimostra che la parte ha potuto svolgere correttamente le sue difese. Nel caso concreto non è possibile ravvisare questa ultima ipotesi, poiché dai verbali di causa non risulta tale partecipazione, e nemmeno il deposito degli atti conclusionali da parte del difensore del ricorrente. Per questi motivi la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Cagliari per la decisione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 dicembre 2015 – 10 febbraio 2016, n. 2692 Presidente Armano – Relatore Rubino I fatti e le ragioni della decisione È stata depositata in cancelleria la seguente relazione Nel 2002 A.E. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore, conveniva in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti subiti da entrambi a causa del comportamento del medico ginecologo della AUSL n. , già USL n. di omissis , in relazione alla nascita della piccola, che nasceva affetta da gravissime patologie totalmente invalidanti a causa della mancata diagnosi prenatale della esistenza di una infezione al feto. Si costituiva la Regione, chiamando in causa la gestione liquidatoria della disciolta USL n. di omissis nonché la AUSL n. la quale a sua volta evocava in causa la sua compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile, omissis . Il giudice di primo grado rigettava la domanda dei genitori., ritenendo mancasse la prova del nesso causale tra il comportamento del Dott. e il danno lamentato. L'A. proponeva appello, e la causa dopo la rinnovazione della c.t.u. veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.1.2014 la precisazione delle conclusioni veniva successivamente anticipata, con ordinanza del 17.1.2011, all'udienza del 1.2.2013 alla quale non partecipava il difensore degli A. , secondo quanto assume il ricorrente per non aver avuto comunicazione della ordinanza di anticipazione di udienza. La Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza n. 1662/2013 pubblicata il 23.10.2013, non notificata, impugnata dinanzi a questa Corte, rigettava l'appello degli A. dichiarando interamente compensate le spese di giudizio tra le parti. Il ricorrente, per sé e quale tutore della figlia, propone tre motivi di ricorso per cassazione, deducendo 1 con il primo la nullità dell'ordinanza 17.1.2011, per omessa comunicazione di essa al procuratore costituito dell'appellante, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi del procedimento di appello e della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. 2 con il secondo deduce la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, e segnatamente sulla mancata dimostrazione, da parte della convenuta, della affermata assenza di responsabilità per gli eventi infausti lamentati dall'attore per difetto di causa ad essa imputabile ovvero per la sussistenza di un evento imprevisto ed imprevedibile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. art. 360 n. 5 c.p.c 3 con il terzo, deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1218 c.c. art. 360 n. 3 c.p.c. . Resistono con distinti controricorsi la Gestione liquidatoria della disciolta USL n. di Iglesias, la AUSL n. di omissi s e la omissis . La Regione Sardegna, regolarmente intimata, non ha svolto attività difensive. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere accolto per manifesta fondatezza in relazione al primo motivo. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l'esistenza di un vizio processuale, ovvero la mancata comunicazione al suo difensore della ordinanza anticipatoria della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Segnala che ciò gli ha precluso la possibilità di esser presente, a mezzo del suo difensore, all'udienza di precisazione delle conclusioni ed anche di poter compiutamente argomentare le proprie tesi difensive, a mezzo del deposito delle comparsa conclusionali e delle memorie di replica. Ciò si è tradotto in una lesione del contraddittorio e quindi nella nullità non solo della ordinanza ma di tutti gli atti successivi fino alla sentenza d'appello. Il motivo è fondato. Premesso che, essendo stata denunciata la presenza di un vizio processuale, questa Corte può - e deve - accedere al fascicolo di ufficio per verificare se sia esatto quanto riferito dal ricorrente, ovvero che l'ordinanza di anticipazione della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, pronunciata fuori udienza, non gli sia stata comunicata a cura della cancelleria. Effettivamente il rilievo è fondato. Le controparti, peraltro, nulla osservano in contrario da un punto di vista fattuale. Al biglietto di cancelleria contenente la comunicazione concernente la ordinanza di anticipazione di udienza, in atti, risultano spillati i vari avvisi di ricevimento aventi ad oggetto la comunicazione della stessa alle parti costituite per quanto concerne l'A. , però, è spillato non un avviso in data successiva a quella dell'ordinanza fuori udienza, che è del 17.1.2011, ma un biglietto in data 12.8.2009, ampiamente anteriore e probabilmente relativo alla comunicazione di una precedente ordinanza, né nel fascicolo si rinviene, benché non spillata o in altro modo abbinata al biglietto di cancelleria, la prova della avvenuta comunicazione dell'ordinanza. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio Cass. n. 4866 del 2007, Cass. n. 5758 del 2009 . La nullità può ritenersi sanata nel caso in cui non sussista in concreto violazione di detto principio per effetto della spontanea partecipazione del predetto difensore all'udienza successivamente fissata senza che la cancelleria abbia provveduto al relativo adempimento informativo, in quanto tale partecipazione dimostra che la parte ha potuto svolgere le sue difese, ma dai verbali di causa tale partecipazione non risulta, né il procuratore dell'A. ha provveduto a depositare gli atti conclusionali. Si ritiene pertanto che in accoglimento del primo motivo di ricorso debba essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata il che assorbe i successivi motivi rendendone superfluo l'esame del contenuto , con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione che deciderà anche sulle spese . Le parti non hanno depositato memoria. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione ritenendo che non siano necessarie rispetto ad essa altre osservazioni. Il ricorso va pertanto accolto in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo che è relativo al merito delle questioni esaminate in appello. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione che deciderà anche sulle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Cagliari in diversa composizione che deciderà anche sulle spese. Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella ordinanza.