Il Giudice “si scorda” del contributo unificato? Nessun problema: il suo rimborso è dovuto per legge

Qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento.

L’ordinanza n. 2691/2016 depositata il 10 febbraio dalla sez. VI Civile della Cassazione ha il pregio di formulare, nell’interesse della legge, un principio di diritto capace di risolvere alla radice alcune possibili controversie inerenti l’esatta portata della condanna alle spese a favore della parte vittoriosa il tutto con specifico riguardo al rimborso del contribuito unificato. Il caso l’istanza di correzione dell’errore materiale. All’esito di un ricorso per regolamento di competenza, la Cassazione liquidava a favore degli avvocati, che si erano dichiarati antistatari, le spese di lite, il cui ammontare, a loro dire, non copriva però l’importo sostenuto per il contributo unificato. Per questo motivo, gli avvocati antistatari proponevano istanza per la correzione dell’errore materiale. Tuttavia, tale ricorso non veniva notificato a nessuno, ma semplicemente depositato. Profilo decisivo, perché la mancata notifica alle altre parte implica l’inammissibilità dell’istanza di correzione. Il ricorso per la correzione dell’errore materiale deve essere notificato a tutte le parti. Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l'esame dell'istanza di correzione. L'applicazione di tali principi, non avendo gli avvocati istanti provveduto a notificare il ricorso per correzione né alla parte che difendevano, né alle controparti del ricorso deciso con l'ordinanza resa oggetto di ricorso per correzione dell’errore materiale, ha comportato l'inammissibilità del ricorso medesimo. Ma il contributo unificato non è comunque e sempre dovuto anche nel silenzio del provvedimento sulle spese? Risposta positiva della Cassazione, che coglie occasione per esprimere un principio di diritto che di fatto chiarisce l’aspetto dibattuto il contributo unificato è infatti sempre e comunque dovuto, anche quando non è oggetto di esplicita statuizione da parte del giudice. Ma non ci potrebbe essere qualche problema in sede di esecuzione forzata? No, perché la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l'iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all'ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita. Il principio di diritto pronunciato nell’interesse della legge. Questo è il principio di diritto che la Cassazione ha ritenuto opportuno affermare nell’interesse della legge ai sensi dell' art. 363, terzo comma, c.p.c. qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna nel regime del d.m. n. 55/2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento . Il rimborso del contributo unificato costituisce una obbligazione ex lege. Il principio era peraltro già stato di recente precisato dalla medesima Cassazione il contributo unificato degli atti giudiziari costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alia parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 11 dicembre 2015 – 10 febbraio 2016, n. 2691 Presidente Armano – Relatore Frasca Fatto e diritto Ritenuto quanto segue p.1. Gli Avvocati G.P. e M. , quali procuratori già costituiti di As.Fi. nel giudizio per regolamento di competenza da essa introdotto contro A.G.J. , la s.r.l. Società Artemisia, la s.p.a. Fondiaria Sai Assicurazioni e la UGF Assicurazioni, ed iscritto al n.r.g. 25008 del 2013, hanno proposto istanza di correzione di errore materiale avverso l'ordinanza n. 3881 del 2015 del 25 febbraio 2015, con la quale è stato deciso il suddetto giudizio. p.2. Il ricorso per correzione di errore materiale non è stato notificato ad alcuno. p.3. Dovendosi il ricorso, a norma dell'art. 391-bis c.p.c., decidersi con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., veniva redatta relazione ai sensi di tale norma ed all'esito del suo deposito ne veniva fatta notificazione alle parti costituite unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato quanto segue p.1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni [ ] p.3. Il ricorso può essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile. Va rilevato che il ricorso per correzione di errore materiale concerne la statuizione dell'ordinanza n. 3881 del 2015 riguardo alla pronuncia sulle spese giudiziali, che sono state riconosciute alla As. e distratte a favore dei difensori qui ricorrenti. Ora, è stato già statuito dalla Corte che il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso o l'istanza debbono essere notificati all'uno e all'altro. Cass. ord. n. 15346 del 2011 . Inoltre, è stato precisato che requisito indispensabile per l'esame dell'istanza di correzione di una sentenza della Corte di cassazione, che si assume affetta da errore materiale, è la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio conclusosi con la sentenza della quale si chiede la correzione in assenza del detto requisito, il ricorso per correzione deve essere dichiarato inammissibile, senza che al riscontrato difetto possa porsi rimedio attraverso l'istituto della rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., utilizzabile soltanto in presenza di notificazione nulla per violazione dello schema legale del relativo procedimento, non anche nel caso di materiale omissione della notificazione medesima. Cass. ord. n. 17453 del 2010 in precedenza Cass. sez. un. n. 15539 del 2003 . Tali principi sono stati ribaditi dalla recente ordinanza n. 6813 del 2015, che ha statuito che Il difensore è legittimato a proporre ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese se nel corso del giudizio aveva formulato specifica richiesta in tal senso, fermo restando che la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio costituisce requisito indispensabile, a pena di inammissibilità, per l'esame dell'istanza di correzione. L'applicazione dei ricordati principi, non avendo gli avvocati istanti provveduto a notificare il ricorso per correzione né alla parte che difendevano, cioè As.Fi. , né alle controparti del ricorso deciso con l'ordinanza n. 3881 del 2015, comporta l'inammissibilità del ricorso. p.4. Peraltro, ove lo ritenesse opportuno, il Collegio potrebbe evidenziare che l'istanza di correzione, giacché denuncia che i duecento Euro liquidati all'As. a titolo di spese esborsi e distratti a favore degli istanti non coprirebbero l'importo del contributo unificato, pari ad Euro 2.112,00, sarebbe stata inammissibile anche per altra ragione. p.4.1. Invero, l'espresso riferimento ad un importo degli esborsi effettuato dal provvedimento impugnato, se vale certamente a comprendere in esso esborsi ritenuti dalla Corte come naturalmente connaturati alla proposizione del ricorso e liquidati in via forfettaria come le altre somme indicate nel ricorso per correzione , non esclude in alcun modo che il provvedimento stesso, in quanto recante la condanna alle spese e per ciò solo, si debba intendere come giustificativo anche della imposizione a carico dei soccombenti dell'obbligo di rifusione della somma sborsata per il contributo unificato. Infatti, poiché il contributo unificato atti giudiziari, di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, costituisce un'obbligazione ex lege di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare Cass. ord. n. 21207 del 2013 e, d'altro canto, la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all'ufficio che riceve l'iscrizione a ruolo dell'affare ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità , si deve ritenere che, allorquando la statuizione sulla condanna alle spese a favore di chi l'abbia versato, ancorché individui come dovuta una somma a titolo di esborsi cioè di spese vive che abbia, come nella specie, determinato forfettariamente nel regime anteriore al d.m. n. 55 del 2014, e che non risulti, per la sua entità, comprensiva dell'importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, essa possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell'art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l'esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo , bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate. Invero, risultando detta misura da un pagamento facilmente documentabile e per un importo predeterminato, sebbene discutibile dall'Amministrazione, è palese che la decisione, anche agli effetti dell'utilizzazione come titolo esecutivo, si deve intendere come impositiva della condanna alla restituzione dell'importo pagato o integrato a seguito di determinazione dell'Amministrazione. In altri termini la natura stessa del contributo unificato e le modalità del suo versamento in correlazione con l'iscrizione a ruolo e della sua definitiva determinazione con poteri riconosciuti all'ufficio di cancelleria, consentono di intendere la decisione che pure formalmente non abbia condannato al pagamento in favore della parte vittoriosa come decisione senz'altro giustificativa, anche sotto il profilo dell'efficacia di titolo esecutivo, di quella condanna, come se si trattasse di una condanna implicita. La facile documentabilità dell'importo e la correlazione di essa ad un accertamento dell'Amministrazione palesa d'altro canto che nella specie l'individuazione della sussistenza del titolo esecutivo non sfugge alla formalità che lo deve contraddistinguere. Nel caso deciso dalla ordinanza n. 3881 del 2015 non veniva in rilievo il d.m. n. 55 del 2014, entrato in vigore successivamente, ma le considerazioni espresse possono riproporsi anche con riferimento al caso in cui, nella sua vigenza, la condanna alle spese venga disposta senza alcun riferimento all'imposizione dell'onere di rimborso del contributo unificato pagato dalla parte vittoriosa. È vero, infatti, che l'art. 2 a proposto della liquidazione delle spese prevede ora che esse debbano essere documentate e comunque stabilisce, in aggiunta, la debenza di un rimborso forfettario per le spese generali commisurato nel 15% del compenso totale per le prestazioni, ma l'onere di documentazione delle spese non si può intendere comprensivo di quello relativo alla sopportazione del pagamento del contributo unificato, giacché, essendo avvenuto il pagamento presso l'ufficio adito e, come s'è detto, con poteri di accertamento del medesimo, sarebbe del tutto illogico pretendere che la parte debba documentare anche detto pagamento, che è rilevabile tramite il fascicolo d'ufficio. Ne segue che, ove lo ritenesse, il Collegio potrebbe affermare nell'interesse della legge, il principio di diritto secondo cui, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento”. p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere. Il ricorso dev'essere, conclusivamente dichiarato inammissibile. Il Collegio condivide anche l'opportunità di affermare il principio di diritto nell'interesse della legge nell'interesse della legge prospettato dalla relazione e, pertanto, enuncia, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c, il seguente principio qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna nel regime del d.m. n. 55 del 2014 eventualmente anche recante condanna alle spese documentate diverse da quella del contributo e nel regime anteriore eventualmente recante la liquidazione di una somma per esborsi forfettariamente determinata inidonea a comprendere il contributo si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento”. Principio che è stato già enunciato di recente da Cass. ord. n. 18828 del 2015 e massimato dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo nei seguenti termini Il contributo unificato atti giudiziali costituisce un'obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta”. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di correzione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.