Erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario: se la notifica va male è colpa del richiedente

Il notificante ha l’onere, in adempimento agli incombenti preliminari relativi al procedimento notificatorio, di accertarsi dell’assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione con la conseguenza che ricade sullo stesso notificante, il rischio dell’eventuale esito negativo della notificazione.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2640 depositata il 10 febbraio 2016. Il fatto. La proprietaria di un immobile conveniva in giudizio innanzi al Tribunale territorialmente competente i propri vicini per ottenere la condanna di questi ultimi all’arretramento di una porzione di fabbricato realizzata a distanza illegale dal confine. Il Tribunale adito, disattendendo le eccezioni dei convenuti, accoglieva con sentenza la domanda, sentenza che veniva confermata anche in grado di appello. I convenuti, pertanto, proponevano ricorso per la cassazione della sentenza resa dai giudici di appello. Notifica. Nella caso di specie, gli Ermellini, hanno dichiarato preliminarmente – ed in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione proposta dai ricorrenti – l’inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione. Dalle risultanze processuali emergeva, infatti, che la notifica presso il domicilio eletto dal legale dei controricorrenti risultava avvenuta ben oltre il termine stabilito dal codice di rito. Il primo tentativo di notifica, infatti, richiesto a mezzo posta proprio l’ultimo giorno utile prima dello scadere di detto termine sortiva esito negativo per irreperibilità del destinatario. Tuttavia, dagli atti del giudizio si evinceva che il difensore dei controricorrenti già appellati come peraltro attestato dal competente Consiglio dell’Ordine, alla data del termine ultimo utile per la notifica, risultava essere già domiciliata in un studio diverso rispetto a quello presso cui era stata richiesta la notifica. La tempestività della proposizione del ricorso per cassazione. Sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Unite, i Giudici hanno inoltre precisato che, a seguito della sentenza n. 477/2002 resa dalla Corte Costituzionale – secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario – la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna del plico contenente il ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l’eventuale tardività della notifica debba essere addebitata esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, non già a responsabilità del notificante solo quando l’atto in questione non sia ab origine viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario in quanto tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante. Concludendo. Nel caso di specie, dunque, avuto riguardo all’intervenuto trasferimento del difensore domiciliatario degli intimati, agevolmente e tempestivamente conoscibile, per i predetti motivi, in base alla pubblicità ufficiale della comunicazione relativa all’intervenuta modificazione della sede dello studio del procuratore domiciliatario dei controricorrenti con l’ordinaria diligenza da parte del notificante che poteva fare di certo affidamento non solo su canali di informazione non ufficiali agli effetti legali, quali ad esempio il sito internet delle Pagine Bianche o altri similari, ma soprattutto su quello ufficiale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 10 dicembre 2015 – 10 febbraio 2016, n. 2640 Presidente Piccialli – Relatore Orilia Svolgimento del processo Con atto notificato il 4.8.1999 C.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bassano del Grappa i vicini C.M. e B.P. per ottenere la condanna all'arretramento di una porzione di fabbricato realizzata a distanza illegale dal confine. Il Tribunale adito, con sentenza 19.1.2004, disattendendo le eccezioni dei convenuti accolse la domanda e la Corte d'Appello di Venezia, adita dai soccombenti, confermò la decisione di primo grado con sentenza 9.3.2010. C.M. e B.P. ricorrono per cassazione con quattro motivi. Resiste C.C. con controricorso deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione per decadenza ex art. 327 cpc. Motivi della decisione Preliminarmente - ed in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione - va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per intempestività della sua proposizione con riferimento all'osservanza del termine c.d. lungo stabilito dall'art. 327 del codice di civile ratione temporis applicabile nella specie, ovvero con riferimento al disposto antecedente alla modifica sopravvenuta per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17 . Dagli atti risulta che la sentenza della Corte d'Appello venne pubblicata il 9.3.2010 e quindi il c.d. termine lungo di un anno previsto dall'art. 327 epe nel testo previgente andava a scadere il 26.4.2011, tenendo conto della sospensione feriale del termine di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1. La notifica all'avvocato Irene Ceolin, domiciliatario dei controricorrenti, risulta invece avvenuta in data 3.5.2011 data della spedizione a mezzo posta all'indirizzo di piazza IV novembre n. 6, Marcon e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., per come - appunto - eccepito dai controricorrenti e condiviso dal Pubblico Ministero. È vero che vi era stato un precedente tentativo di notifica all'avv. Ceolin a mezzo posta in data 26.4.2011 ma, come si evince dalla relata di notifica del 28.4.2011, all'indirizzo indicato di OMISSIS esso non andò a buon fine, risultando il destinatario irreperibile all'indirizzo. Infatti, dagli atti del giudizio esaminabili anche in questa sede in virtù della natura prettamente processuale dell'avanzata eccezione , il predetto difensore degli odierni controricorrenti già appellati aveva dichiarato al competente Consiglio dell'Ordine l'indirizzo del primo studio in piazza OMISSIS in data 9.10.09, indicando il 12.10.09 quale giorno di trasferimento la comunicazione relativa al secondo studio in OMISSIS è stata effettuata in data 17.5.2010 v. certificazione rilasciata in data 28.6.2011 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia . Quindi, alla data del 26.4.2011 si ripete, termine ultimo per la notifica lo studio dell'avv. Ceolin non era più in OMISSIS , per avvenuto trasferimento da tempo comunicato al Consiglio dell'Ordine. Secondo la condivisibile giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, anche a sezioni unite v. Sez. 2, Sentenza n. 21437 del 2013, non massimata v. altresì sentenze SS.UU. nn. 3818 del 2009 e n. 14494 del 2010 , costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incombenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi dell'assenza di mutamenti riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione, con la conseguenza che ricade sullo stesso il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione ed, eventualmente, della successiva intempestività della notificazione medesima , fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed escluse le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile. Del resto le stesse Sezioni unite cfr. sentenza n. 7607 del 2010 hanno precisato che, a seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia ab origine viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante v. anche Sez. 2, Sentenza n. 21437 del 2013 cit. . È stato anche puntualizzato v. al riguardo Sez. 6-2, Ordinanza n. 2320 del 01/02/2011 Rv. 616613 che la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere alcun rilievo quindi anche in funzione della valutazione della tempestività dell'adempimento , non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall'albo degli avvocati, stante l'agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica, con la conseguenza va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 325, o all'art. 327 c.p.c., nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l'albo dello stesso tenore, Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 29/07/2015 Rv. 636507 . Lo stesso principio è ovviamente applicabile con riferimento al caso di specie, avuto riguardo all'intervenuto trasferimento del difensore domiciliatario degli intimati, agevolmente e tempestivamente conoscibile, per i predetti motivi in base alla pubblicità ufficiale della comunicazione relativa all'intervenuta modificazione della sede dello studio dell'Avv. Ceolin con l'ordinaria diligenza da parte del notificante che non poteva fare affidamento esclusivo su canali di informazione non ufficiali agli effetti legali, quali ad es. il sito internet delle Pagine Bianche o altri similari. La soccombenza dei ricorrenti ne comporta la condanna in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro. 2.200.00 di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.