La cassazione “fa ordine” sulle produzioni consentite e necessarie nel giudizio di opposizione

Il ricorso con il quale a norma dell’art. 93 l.fall. si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 99, comma 2, l.fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata né al fascicolo di ufficio, né a quello di una delle parti, il Tribunale che non sia in grado di ricostruire sulla scorta degli ulteriori atti processuali il contenuto di quella e che ne ritenga l’esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione VI civile, nella sentenza n. 2561/16, depositata il 9 febbraio. Il caso. In un giudizio ex art. 98 l.fall. il Tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo introdotta da una società creditrice perché essa non aveva depositato l’originale o copia conforme della domanda di ammissione al passivo con il timbro del depositato in cancelleria, né il fascicolo dell’insinuazione al passivo ritenendo insufficiente l’allegazione della comunicazione ex art. 97 l.fall. non firmata dal curatore , né la copia conforme del provvedimento impugnato. Tali allegazioni sono state considerate insufficienti e, non essendo tenuto ad acquisire d’ufficio simili documenti, il Tribunale aveva respinto l’opposizione. La società creditrice proponeva allora ricorso in Cassazione Opposizione allo stato passivo e produzioni necessarie e consentite. La Cassazione prende posizione su alcune questioni che sono state oggetto di decisioni e pareri contrastanti in giurisprudenza e in dottrina. In ordine alla mancata produzione della domanda di ammissione allo stato passivo ex art. 93 l.fall. e del relativo fascicolo nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.fall. in precedenza la giurisprudenza aveva escluso qualunque possibilità di recupero d’ufficio da parte del Tribunale così Cassazione 22711/2010 . Secondo tale impostazione il materiale probatorio dell’opposizione è tutto e solo quello prodotto dalle parti in tale fase con le preclusioni cioè dell’art. 99 l.fall. e il Tribunale non può recuperare autonomamente i documenti contenuti nella domanda di ammissione al passivo, ma non allegati dal curatore o dalla parte nel giudizio di opposizione. Si riteneva peraltro che la mancata produzione del fascicolo non fosse causa di improcedibilità del ricorso essendo essenziale tutt’al più solo per valutare nel merito la domanda. Recentemente tuttavia gli Ermellini hanno osservato che l’istanza ex art. 93 l.fall. non può essere considerata come documento da produrre a pena di decadenza ex art. 99 l.fall. con il deposito del ricorso ex art. 98 l.fall Pertanto, se il Tribunale non riesce a ricostruirne il contenuto sulla scorta degli altri elementi presenti, deve provvedere alla sua acquisizione così Cassazione 3164/2014 . Tale orientamento è confermato dalla decisione in commento. Anche in relazione alla mancata produzione del provvedimento impugnato i contrasti giurisprudenziali erano frequenti. Secondo l’interpretazione più risalente, analogamente a quanto previsto dall’art. 347, comma 2 c.p.c. per il procedimento di appello, è fondamentale la produzione della copia autentica del provvedimento impugnato, pena l’improcedibilità del ricorso in tal senso Tribunale di Napoli 19.12.2007 . Recentemente invece la Cassazione ha osservato che la copia autentica del provvedimento impugnato non deve essere necessariamente allegata a pena di improcedibilità con il ricorso ex art. 98 l.fall Tuttavia, essendo comunque indispensabile ai fini della decisione, può essere prodotta da qualsiasi parte in qualunque momento fino alla chiusura del contraddittorio così Cassazione 6804/2012 . Con la decisione in commento, i Giudici del Palazzaccio censurano quindi nuovamente il decreto del Tribunale e aderiscono all’orientamento più recente. La tempestività dell’opposizione. Anche in ordine alla valutazione sulla tempestività dell’opposizione, la decisione in esame sposa l’orientamento oggi prevalente secondo il quale è onere del curatore dimostrare che il ricorso ex art. 98 l.fall. è tardivo producendo l’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 97 l.fall. oggi la PEC per provare il decorso dei termini di legge. Concludendo. In conclusione, la Cassazione ribadisce che il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è propriamente un appello ed è comunque fondato sul principio dispositivo secondo il quale il materiale probatorio che lo riguarda come sopra anticipato è quello acquisito dalle parti o acquisito dal giudice ex art. 210 c.p.c. o 213 c.p.c Gli Ermellini osservano inoltre che tale principio vale sin dalla fase di ammissione al passivo, ricordando tuttavia che nessuna preclusione in tal senso matura ai sensi dell’art. 95 l.fall La parte, quindi, nel giudizio di opposizione può depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna osservazione ex art. 95 l.fall Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione accoglie il ricorso della società e cassa il decreto impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, sentenza 3 dicembre 2015 – 9 febbraio 2016, numero 2561 Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Mediatrade s.numero c. ha proposto istanza di insinuazione al passivo del fallimento Alimentari Provenzano s.r.l. per la somma di 56.659,46 Euro di cui 39.060,00 a titolo di acconto provvigioni maturate dal gennaio 2006, in forza del contratto di agenzia del 30 dicembre 2004, e le restanti somme a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali. Ha dedotto di aver agito in via monitoria e di aver ottenuto sentenza numero 2624/12 di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Palermo. 2. La curatela fallimentare si è opposta all'ammissione al passivo in quanto del credito non vi era alcuna traccia nella contabilità e ha rilevato che la sentenza di rigetto dell'opposizione era stata emessa dopo la dichiarazione di fallimento. Il G.D. ha escluso il credito vantato dallo stato passivo. 3. Mediatrade s.numero c. ha proposto opposizione ex articolo 98 L.F. che è stata respinta dal Tribunale di Palermo, sezione fallimentare. Ha rilevato il Tribunale nella sua motivazione che la società opponente non ha prodotto l'originale o la copia conforme della domanda di insinuazione con l'attestazione di deposito in cancelleria, né ha prodotto la copia conforme del provvedimento impugnato, né del fascicolo prodotto in sede di insinuazione al passivo. Ha ritenuto insufficiente l'allegazione della comunicazione ex articolo 97 L.F. peraltro non firmata dal curatore e non tenuto il giudice dell'opposizione allo stato passivo ad acquisire di ufficio il fascicolo fallimentare. 4. Ricorre per cassazione Mediatrade s.numero c. di F. e P. che si affida a quattro articolati motivi di impugnazione. Non svolge alcuna difesa la curatela fallimentare. Ritenuto che 5. Con il primo motivo di ricorso Mediatrade s.numero c. deduce a violazione e falsa applicazione degli artt. 93 e 99 della legge fallimentare degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, 210, 213, 783, comma 3, c.p.c. dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 b omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 5 c violazione e falsa applicazione degli artt. 183, comma 4, c.p.c., 24 e 111 Costituzione, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 4. 6. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha deciso la controversia in modo difforme dalla giurisprudenza di legittimità Cass. civ. sez. I numero 3164/2014 e sez VI-1 numero 13870/2013 secondo la quale il ricorso con il quale si propone la domanda di ammissione al passivo fallimentare non è un documento probatorio del credito e pertanto non deve essere prodotto a pena di decadenza al momento del deposito di opposizione allo stato passivo la sua mancata produzione non può giustificare una pronuncia di rigetto dell'opposizione e il giudice se lo ritiene necessario deve provvedere alla sua acquisizione. Peraltro rileva la ricorrente che vi era agli atti una copia dell'istanza di ammissione, mai contestata e trascritta, interamente, anche nel ricorso per opposizione allo stato passivo. La ricorrente contesta anche che l'istanza dovesse e potesse essere acquisita in originale e con l'attestazione di avvenuto deposito. 7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 97-99 L.F. degli artt. 115, comma 1, 116, comma 1, 210, 213, 345, 347, 783, comma 3, c.p.c. dell'articolo 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 comma 1 nnumero 3 e 5 degli artt. 31 bis e 97 L.F. degli artt. 21 e 22 del d.lgs. numero 82/2005, in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 5 degli artt. 101 comma 2, 183 comma 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma numero 4. Lamenta inoltre la ricorrente l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in violazione degli artt. 115 comma 1 e 116 comma 1 c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5. 8. La società ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia riscontrato la presenza in atti del provvedimento impugnato allegato alla comunicazione ex articolo 97 L.F. effettuata dal curatore a mezzo posta elettronica certificata, comunicazione che il Tribunale ha ritenuto erroneamente priva di sottoscrizione, cosi violando sia gli artt. 31 bis e 97 L.F., sia gli artt. 21 e 22 del decreto legislativo numero 82/2005. Secondo la ricorrente il Tribunale avrebbe potuto acquisire copia conforme del provvedimento impugnato o rilevare la necessità della sua produzione assegnando un termine a tal fine, mentre ha fatto discendere erroneamente e immotivatamente dalla mancanza agli atti di tale copia conforme il rigetto dell'opposizione. 9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 97, 98, 99 L.F., degli artt. 115 comma 1 e 116 comma 1 c.p.c., degli artt. 345 e 347 c.p.c., dell'articolo 2697 cc, dell'articolo 783 comma 3 c.p.c, degli artt. 210 e 213 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c. comma 1 nnumero 3 e 4 degli artt. 101 comma 2, 183 comma 4 c.p.c., con riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma numero 4. Lamenta altresì l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in violazione degli artt. 115, comma 1, e 116, comma 1, c.p.c., in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 5 10. La ricorrente lamenta che il Tribunale abbia considerato il giudizio di opposizione allo stato passivo alla stregua di un giudizio di appello. Ritiene la ricorrente che erroneamente il Tribunale, incorrendo nella nullità del provvedimento impugnato per cassazione, non abbia considerato che di tutti i documenti depositati nella fase della insinuazione al passivo era stata prodotta una copia nel giudizio di opposizione allo stato passivo cosicché si sarebbe potuto decidere la causa nel merito ovvero, se ciò fosse ritenuto necessario, si doveva considerare non preclusa la possibilità di acquisire di ufficio copia conforme del fascicolo fallimentare ovvero di richiederne la produzione mediante invito alle parti in tal senso. 11. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. anche con riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c Ritenuto che 12. Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni già chiarite dalla giurisprudenza di legittimità. 13. Il ricorso con il quale, a norma dell'articolo 93 legge fall., si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell'ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, legge fall., al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata né al fascicolo di ufficio, né a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruire sulla scorta degli ulteriori atti processuali il contenuto di quella e che ne ritenga l'esame indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione Cass. civ. sezione I numero 3164 del 12 febbraio 2014, sezione VI-1 numero 18253 del 17 settembre 2015 . 14. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal d.lgs. numero 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all'articolo 339 e seguenti cod. proc. civ., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria inoltre, l'articolo 99 legge fall., che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l'unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice Cass. civ. sezione I numero 2677 del 2012 . Il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, la cui mancata produzione unitamente all'atto oppositivo non è sancita a pena d1improcedibilità, può essere utilmente eseguito da qualsiasi parte e in qualsiasi momento, fino alla chiusura del contradditorio, trattandosi di documento indispensabile alla decisione Cass. civ. sezione 1, numero 6804 del 4 maggio 2012 . 15. A seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 102 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 98 legge fall., nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni per l'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data del suo deposito, detto termine decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito l'onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore, avendo comunque il tribunale, quale giudice dell'opposizione, il potere-dovere di acquisire d'ufficio il fascicolo fallimentare, allo scopo di accertare se esso sia allegato agli atti di detto fascicolo, in quanto ha il dovere di verificare pure d'ufficio l'esistenza di siffatto presupposto processuale, con la conseguenza che, qualora detto avviso non sia rinvenuto tra gli atti del fascicolo fallimentare, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dal deposito Cass. civ. sezione I, numero 17829 del 7 settembre 2005 . 16. Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato - ai sensi dell'articolo 99 legge fall., novellato dal d.lgs. numero 169 del 2007 - dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc. civ., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo tale principio opera sin dalla fase della verifica dei crediti avanti al giudice delegato decidendo tale organo, ex articolo 95 legge fall., nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio e a quelle formulate dagli altri interessati Cass. civ., sezione VI-1, numero 22711 dell'8 novembre 2010 . 17. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex articolo 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello, con conseguente inapplicabilità dell'articolo 345 cod. proc. civ. Cass. civ. numero 11026 del 9 maggio 2013 tale rimedio, infatti, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare ex articolo 96 legge fall., segnando solo gli atti introduttivi ex artt. 98 e 99 legge fall., con l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori Cass. civ. sezione I numero 4708 del 25 febbraio 2011 . 18. Il giudice non può decidere la lite in base ad una questione rilevata d'ufficio senza averla previamente sottoposta alle parti, al fine di provocare sulla stessa il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle rispettive difese in relazione al mutato quadro della materia del contendere, dovendo invece procedere alla segnalazione della questione medesima e riaprire su di essa il dibattito, dando spazio alle conseguenziali attività delle parti. Infatti, ove lo stesso giudice decida in base a questione rilevata d'ufficio e non segnalata alle parti, si avrebbe violazione del diritto di difesa per mancato esercizio del contraddittorio, in quanto in tal modo il giudice vulnera la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con conseguente nullità della emessa pronuncia. Cass. civ. sezione 11 15194 del 9 giugno 2008, Cass. civ. Sezioni Unite numero 20935 del 30 settembre 2009, Cass. civ. sezione I numero 14631 del 21 novembre 2001, Cass. civ. sezione III numero 10062 del 27 aprile 2010, Cass. civ. sezione V numero 11928 del 13 luglio 2012 e numero 11453 del 23 maggio 2014 . 19. I primi tre motivi del ricorso, restando assorbito il quarto, vanno pertanto accolti con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Palermo che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Palermo in diversa composizione.