Tempestivo deposito del ricorso in riassunzione: non si estingue il processo, si rinnova la notifica nulla

Nel caso di deposito del ricorso in riassunzione nel rispetto del termine di cui all’art. 305 c.p.c., seguito dalla sua notificazione attuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente ed oltre l’anno dalla morte della parte, non si verifica l’estinzione del giudizio, poiché il giudice ha l’onere di disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e del decreto nel termine di cui all’art. 291 c.p.c

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2174/2016, depositata il 4 febbraio. Premessa. Gli Ermellini hanno analizzato in dettaglio le conseguenze processuali connesse al tempestivo deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione, cui è seguita la sua erronea notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente, ai sensi dell’articolo 303, comma 2, c.p.c., sebbene oltre l’anno dal decesso della parte. Il citato articolo, come noto, introduce un’eccezione alla regola della notificazione, consentendo all’interessato di notificare l’atto di riassunzione agli eredi impersonalmente e collettivamente, purché la notifica venga eseguita entro l’anno dalla morte della parte con la conseguenza che, decorso tale lasso temporale, il sistema premiale della notificazione di cui all’articolo 303, comma 2, c.p.c. cede il passo a quello ordinario. Il fatto. Il caso è originato ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente in danno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria per avergli questa negato la possibilità di tenere il reperto anatomopatologico prelevatogli in occasione di un intervento chirurgico. L’attore si doleva del fatto che tale comportamento lo avesse privato della possibilità di far sottoporre il campione organico ad ulteriori esami specifici presso altre strutture da lui stesso selezionate. La domanda era accolta in primo grado con condanna al risarcimento del danno, quantificato in euro 10.000,00. Nelle more del giudizio di secondo grado, promosso dall’Azienda Ospedaliera soccombente, nel maggio del 2009 decedeva l’appellato il giudizio era così interrotto nell’ottobre del 2010 su dichiarazione del suo procuratore. L’appellante riassumeva la causa, depositando ricorso in riassunzione nell’ottobre del 2010, a pochi giorni quindi dalla intervenuta dichiarazione d’interruzione nel febbraio del 2011, notificava il ricorso ed il decreto impersonalmente e collettivamente agli eredi dell’appellato. Si costituiva nel procedimento riassunto un solo coerede dell’appellato, denunciando preliminarmente l’inesistenza della notifica dell’atto riassuntivo per essere stata eseguita oltre l’anno dalla morte impersonalmente e collettivamente agli eredi, in violazione quindi della previsione di cui all’articolo 303, comma 2, c.p.c Chiedeva, quindi, venisse pronunciata la nullità del ricorso in riassunzione con conseguente conferma della sentenza di primo grado. La Corte territoriale condivideva la tesi del coerede, dichiarando estinto il processo in virtù dell’inesistenza della notificazione evidenziavano i giudici di seconde cure che il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria, eseguito nel rispetto dei termini di cui all’articolo 305 c.p.c., e la costituzione in giudizio di un solo coerede erano ininfluenti ai fini della declaratoria di estinzione trattandosi, in buona sostanza, di una inesistenza insanabile, così interpretando in maniera rigida l’articolo 303, comma 2. La sentenza veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione con denuncia di erronea motivazione. Per il ricorrente, la pronuncia era da ritenersi erronea in quanto aveva considerato inesistente la notificazione dell’atto di riassunzione, poiché effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi, oltre l’anno dalla morte dell’attore, quando invece, la stessa avrebbe dovuto al più essere considerata nulla, essendo stato il ricorso in riassunzione comunque depositato entro il termine ex articolo 305 c.p.c., al tempo vigente, di sei mesi. Il giudice avrebbe dovuto, quindi, disporre la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 c.p.c Il tempestivo deposito del ricorso in riassunzione in cancelleria. La Cassazione riconosceva la fondatezza del ricorso. Il ragionamento logico giuridico seguito evidenziava come il giudice di seconde cure avesse completamente trascurato la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia secondo cui, interrotto il processo, l’avvenuto tempestivo deposito del ricorso in riassunzione in cancelleria, con contestuale richiesta di fissazione di udienza, fosse già sufficiente al ripristino del rapporto processuale in questa prospettiva l’eventuale errore in ordine alla esatta individuazione della controparte non inficerebbe, quindi, la validità della riassunzione nella misura in cui l’atto contenga ogni elemento utile alla esatta individuazione della causa che si intenda far proseguire. La nullità della notificazione e la sua rinnovazione il corretto iter processuale da seguire. Nel caso di specie, come già detto, il ricorso era stato depositato il cancelleria tempestivamente, mentre il vizio che affliggeva la notificazione dell’atto di riassunzione concerneva l’utilizzo della forma di notificazione agevolata agli eredi della parte defunta, prevista dall’articolo 303, COMMA 2, c.p.c., oltre il periodo stabilito dalla legge per questo motivo i giudici di appello stante la presenza di una notifica viziata avrebbero dovuto correttamente ordinarne la rinnovazione con fissazione di un nuovo termine ex articolo 291 c.p.c. in luogo della erronea estinzione del processo. Per questi motivi il ricorso era accolto con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 novembre 2015 – 4 febbraio 2016, n. 2174 Presidente Chiarini – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Con sentenza del gennaio 2005, il Tribunale di Napoli accolse la domanda proposta da G.E.M. nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli e della Seconda Università degli Studi di Napoli e dichiarò che l'attore aveva diritto a disporre del reperto anatomopatologico prelevatogli a seguito dell'intervento chirurgico al quale fu sottoposto in data 6.6.1988 per il tempo occorrente a far eseguire ulteriori analisi anatomopatologiche presso strutture di propria scelta , altresì condannando le parti convenute al risarcimento dei danni patiti dal G. , quantificati nella misura di Euro 10.000,00, oltre interessi legali. 2. - Avverso tale decisione interponevano appello sia la Azienda Ospedaliera Universitaria della Seconda Università degli Studi di Napoli, che la Seconda Università degli Studi di Napoli, adducendo l'infondatezza della domanda attorea e la carenza di legittimazione passiva della Seconda Università. 2.1. - Si costituiva nel giudizio di appello G.E.M. che instava per la reiezione del gravame. 2.2. - All'udienza del 12 ottobre 2010 il processo veniva interrotto a seguito del decesso del G. , dichiarato dal proprio procuratore. 2.3. - La Seconda Università degli Studi di Napoli provvedeva alla riassunzione del giudizio con ricorso depositato in data 21 ottobre 2010 e notificato il 3 febbraio 2011 all'Azienda Ospedaliera Universitaria, nonché collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto dr. G.E.M. domiciliati presso l'ultimo domicilio del defunto in omissis , altresì notificato il 18 febbraio 2011 agli eredi del dr. G.E.M. presso l'ultimo domicilio eletto da quest'ultimo presso lo studio dell'avv. Francesco Palmieri . Si costituiva, quindi, l'Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli, nonché G.L. , quale coerede del figlio G.E.M. , eccependo preliminarmente la inesistenza della notifica dell'atto riassuntivo, in quanto effettuata oltre l'anno della morte impersonalmente e collettivamente agli eredi di G.E.M. deceduto sin dal omissis , con conseguente nullità del ricorso riassuntivo , concludendo, pertanto, per la declaratoria della nullità della riassunzione per inesistenza assoluta della notifica con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado , altresì istando, in subordine, per la reiezione dell'appello. 2.4. - Con sentenza resa pubblica l'8 marzo 2012, la Corte di appello di Napoli dichiarava estinto il giudizio di appello, compensando interamente le spese del grado. 2.4.1. - La Corte territoriale reputava fondata, anzitutto, l'eccezione di inesistenza della notificazione effettuata il 3 febbraio 2011 dalla Seconda Università degli Studi di Napoli oltre l'anno della morte di G.E.M. avvenuta in data omissis impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ., osservando che il defunto aveva lasciato eredi soltanto i propri genitori, G.L. e P.L. giacché i fratelli del de cuius avevano rinunciato all'eredità in data 18 ottobre 2010 . Inesistenza della notificazione che sussisteva ancorché il ricorso sia stato depositato nel termine , né essendo sanabile con la costituzione di un solo coerede che intenda eccepire pregiudizialmente l'avvenuta estinzione del giudizio, come avvenuto nella fattispecie in esame . Ciò in quanto la disposizione dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. è da reputarsi derogatoria sia del combinato disposto degli artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. applicabile, per quanto compatibile, anche alla riassunzione a seguito di interruzione e 163 cod. proc. civ. - i quali prevedono la specifica individuazione della parte destinataria anche dell'atto di riassunzione -, sia degli artt. 139 e ss. cod. proc. civ. - in relazione al luogo della notificazione di detto atto processuale -, conseguendone la nullità dell'atto di riassunzione e, per l'appunto, l'inesistenza della notificazione per la mancata individuazione delle parti destinatarie di essa . Di qui, pertanto, la estinzione del processo, per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 305, senza possibilità di rinnovazione della notifica inesistente e, dunque, non sanabile a seguito della costituzione del solo coerede G.L. , che ha pregiudizialmente e sostanzialmente eccepito in definitiva l'avvenuta estinzione del giudizio , da dichiararsi ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., con conseguente conferma della sentenza di primo grado . 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Seconda Università degli Studi di Napoli sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso G.L. . Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'intimata Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli. Il G. ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ Considerato in diritto 1. - Con l'unico mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 160, 162, 291, 303 e 307 cod. proc. civ. ed erroneità della motivazione . La Corte territoriale avrebbe dichiarato l'estinzione del giudizio unicamente in base alla ritenuta inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi di G.E.M. , ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., oltre l'anno dalla morte dell'attore, essendosi costituito nel giudizio di appello un solo erede - G.L. - il quale si è limitato ad eccepire tale inesistenza . La decisione contrasterebbe con gli artt. 160 e 161 cod. proc. civ., dovendosi ritenere nulla e non già inesistente la notificazione cosi effettuata ad opera della Seconda Università degli Studi di Napoli, che ha provveduto a riassumere il giudizio in termini, con ricorso depositato il 21 ottobre 2010 dopo nove giorni dalla dichiarazione di interruzione , cui è seguita la relativa notificazione entro il termine fissato nell'ordinanza presidenziale sia nei confronti degli eredi del dr. G.E.M. , sia presso il domicilio precedentemente eletto da quest'ultimo . Si tratterebbe, dunque, di ipotesi di nullità della notificazione come affermato da Cass. n. 9432 del 1998 , là dove, poi, la giurisprudenza richiamata dalla Corte di appello Cass. n. 228 del 1994 Cass. n. 7275 del 1995 Cass. n. 3979 del 1998 avrebbe affermato l'inesistenza della notificazione per effetto della costituzione dell'erede che abbia eccepito l'estinzione, deducendo esplicitamente la tardività della riassunzione , mentre nel caso di specie l'unico erede costituitosi G.L. si è limitato ad eccepire l'inesistenza della notificazione , a fronte, del resto, di una riassunzione tempestiva. Peraltro, lo stesso G.L. si era costituito con il patrocinio dello stesso difensore avv. Francesco Palmieri al quale era stato notificato l'atto di riassunzione nel domicilio eletto, non potendosi ritenere inesistente, bensì nulla, la notificazione dell'atto di riassunzione al codifensore della parte presso lo studio del domiciliatario , non essendo esso ed il luogo di notificazioni estranei rispetto al destinatario della notificazione medesima . In ogni caso, essendo stato il ricorso per riassunzione depositato in termini, nonostante la notificazione ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., oltre l'anno dalla morte della parte, il giudice del gravame avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notificazione entro un termine perentorio ex art. 291 cod. proc. civ 2. - Il motivo è fondato. 2.1. - Come risulta dalla stessa sentenza impugnata - in consonanza con quanto allegato in ricorso - il giudizio di appello, instaurato a seguito di gravame della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Azienda Ospedaliera della Seconda Università degli Studi di Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del gennaio 2005 e nei confronti dell'appellato G.E.M. , è stato interrotto a seguito di dichiarazione resa all'udienza del 12 ottobre 2010 dal difensore del G. circa il decesso del proprio assistito, avvenuto il OMISSIS . Il medesimo giudizio di appello è stato, quindi, riassunto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli con ricorso depositato il 21 ottobre 2010 e poi notificato il 3 febbraio 2011 per quanto interessa impersonalmente e collettivamente agli eredi del G. appellato, dunque oltre l'anno dalla morte della parte. La Corte partenopea - pur osservando p. 3 della sentenza di appello che il ricorso per riassunzione fosse stato depositato nel termine ossia entro il termine di sei mesi cui all'art. 305 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile rations temporis nella fattispecie - ha dichiarato l'estinzione del giudizio di impugnazione sul presupposto che la notificazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 303 cod. proc. civ., eseguita oltre l'anno dalla morte della parte, fosse inesistente e, dunque, insanabile, cosi come fosse nullo l'atto in riassunzione per mancata individuazione dei destinatari dell'atto e anch'esso non suscettibile di sanatoria se non con la costituzione di tutti gli eredi nella specie, non avvenuta, essendosi costituito in appello, per eccepire la tardività della riassunzione, un solo coerede . 2.2. - Tuttavia, cosi opinando, il giudice di secondo grado si è discostato dal principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte ed enunciato anche in fattispecie concernenti l'applicazione del citato secondo comma dell'art. 303 cod. proc. civ. Cass., 20 maggio 2011, n. 11260, ma già in precedenza Cass., 3 gennaio 2001, n. 37 , secondo cui, in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire. Va, difatti, osservato che la disciplina della riassunzione a seguito di interruzione del processo si compendia nell'onere della parte interessata - in mancanza di prosecuzione ai sensi dell'art. 302 cod. proc. civ. - di riassumere il processo, ossia, alla stregua di quanto disposto dall'art. 303 cod. proc. civ., di chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo, verificandosi altrimenti - in caso di mancata riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui le parti abbiano avuto conoscenza dell'interruzione - l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ Tali modalità procedimentali sono ben distinte da quelle generalmente previste per le ipotesi di riassunzione della causa per le quali l'art. 125 disp. att. cod. proc. civ. prescrive la notifica di una comparsa e configurano l'assolvimento dell'onere di riassunzione in una mera vocatio judicis , da attuare mediante il deposito nella cancelleria del giudice precedentemente adito di un ricorso contenente la richiesta di fissazione dell'udienza Cass., 20 marzo 2008, n. 7611 Cass., 6 maggio 2011, n. 10016 . Ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della vocatio in jus , ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia Cass., 29 luglio 2009, n. 17679 . Sicché, il giudice, ove la notifica sia viziata o inesistente Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854 Cass., 6 settembre 2007, n. 18713 Cass. n. 10016 del 2011, cit. , ovvero sia del tutto mancata Cass., 15 aprile 2015, n. 7661 o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di un'erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo Cass. n. 7611 del 2008, cit. . Né, peraltro, potrebbe avere rilievo la circostanza che il giudice abbia omesso di ripristinare il contraddittorio nei confronti del successore universale, non influendo ciò, in alcun modo, sul perfezionamento della riassunzione del giudizio, la cui tempestività deve essere accertata, come suesposto, con riguardo alla data di deposito del ricorso per riassunzione nella cancelleria del giudice competente Cass., 24 settembre 2013, n. 21869 . 2.3. - La Corte territoriale ha, dunque, errato a dichiarare l'estinzione del giudizio di appello senza disporre la rinnovazione, nel termine da essa fissato ex art. 291 cod. proc. civ., della notificazione dell'atto di riassunzione - tempestivamente depositato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli - nei confronti degli eredi dell'appellato G.E.M. . 3. - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà provvedere in conformità al principio sopra enunciato, nonché alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.