Esecuzione: l’ordinanza di sospensione non ha carattere definitivo

L’ordinanza di sospensione dell’esecuzione ha effetto meramente provvisorio, essendo la stessa revocabile dal giudice che l’ha emessa sino al momento in cui abbia avuto esecuzione. Tale provvedimento, dunque, non ha natura sostanziale di sentenza e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ma esclusivamente attraverso il reclamo disciplinato dall’art. 669–terdecies c.p.c

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1228/2016, depositata il 22 gennaio scorso. Il caso. Nell’ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, il giudice dell’esecuzione emetteva ordinanza per disporre la sospensione dell’esecuzione, in conseguenza di opposizione proposta dal debitore, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. . La parte attrice nel procedimento proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento, ma il Tribunale di Venezia lo rigettava. Le reclamanti ricorrevano per cassazione. L’ordinanza di sospensione dell’esecuzione non ha natura sostanziale di sentenza. La Suprema Corte ha rilevato come non possa trovare sostegno la tesi per cui dall’idoneità dell’ordinanza, di cui all’art. 624 c.p.c. , a determinare l’inversione dell’onere di promuovere il giudizio di opposizione all’esecuzione possa essere desunta la sua definitività. Gli Ermellini hanno ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale un provvedimento ha carattere definitivo e decisorio ove sia idoneo a definire una controversia riguardante situazioni giuridiche sostanziali e qualora sia suscettibile di incidere nella sfera giuridica del destinatario, con stabilità di giudicato. Il Collegio ha, quindi, sottolineato come l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione abbia soltanto effetto provvisorio, essendo la stessa revocabile dal giudice che l’ha emessa sino al momento in cui abbia avuto esecuzione. Il provvedimento in esame, dunque, non ha natura sostanziale di sentenza e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ma esclusivamente attraverso il reclamo disciplinato dall’art. 669 – terdecies c.p.c. . La Corte di legittimità ha, infine, precisato che l’attenuazione del rapporto di strumentalità tra la sospensione e il giudizio di opposizione conseguenza del disposto dell’art. 624, comma 3, c.p.c., sostituito dall’art. 49, comma 3, della l. n. 69/2009 , in relazione all’estinzione del processo esecutivo nel caso in cui alla mancata impugnazione dell’ordinanza non faccia seguito l’introduzione del giudizio, non assume alcun rilievo tale disciplina, infatti, non conferisce all’ordinanza alcun potere, in ambito diverso rispetto a quello del procedimento esecutivo in cui è stata emessa. Quanto precisato dal Collegio, in relazione alla portata limitata del suddetto provvedimento, impedisce di ritenere che l’instaurazione del giudizio di merito sia rimessa all’iniziativa dell’opposto, dal momento che l’interesse del debitore a provvedere alla stessa per addivenire ad una pronuncia che accerti l’esistenza del diritto, con efficacia di giudicato, non può essere escluso. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 3 dicembre 2015 – 22 gennaio 2016, n. 1228 Presidente Ragonesi – Relatore Mercolino Fatto e Diritto E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. 1. - Con l'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Venezia ha rigettato il reclamo proposto da E.R. e S. S. avverso l'ordinanza emessa il 20 gennaio 2014, con cui, nell'ambito del procedimento di espropria zione presso terzi promosso dalle reclamanti nei confronti di M. S. con atto di pignoramento notificato il 6 dicembre 2013, il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, a seguito dell'opposizione proposta dal debitore ai sensi dell'art. 615 cod proc. civ. 2. - Avverso la predetta ordinanza la R. e la S. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Il S. ha resistito con con troricorso. 3. - Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto un provvedimento che, in quanto avente natura cautelare e provvisoria, non è suscettibile d'impugnazione in sede di legittimità, neppure ai sensi dell'art. 111 Cost. In proposito, va infatti richiamato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità tanto nel regime introdotto dall'art. 624 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, quanto in quello suc cessivo di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui, allo stesso modo dell'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione nell'ambito di un'opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., quel la emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa non è impugnabile con il ricorso per cassazione, trattandosi nel primo caso di un provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669-ter decies cod. proc. civ., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quan to suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudizio di opposizione cfr. ex plu rimis, Cass., Sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1176 Cass., Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 24044 28 aprile 2014, n. 9371 . . Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritie ne condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalle ricorrenti, le quali si limitano ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni. In particolare, non può condividersi la tesi secondo cui i caratteri di deciso rietà e definitività dell'ordinanza di cui all'art. 624 cod. proc. civ. possono essere desunti dalla sua idoneità a determinare l'inversione dell'onere di promuovere il giudizio di opposizione all'esecuzione, con la conseguente imposizione a carico dell'opposto dell'onere di sopportare i relativi costi. Com'è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i predetti caratteri consistono nell'idoneità del provvedimento a definire una controversia riguardante situazioni giuridiche sostanziali e nella sua capacità d'incidere sulla sfera giuridica dei destinatari con la stabilità propria del giudicato cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 27 giugno 2011, n. 14140 Cass., Sez. II, 22 febbraio 2006, n. 3919 5 maggio 2003, n. 6752 tali caratteristiche non si rinvengono nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, la quale, oltre ad avere efficacia provvisoria e limitata al tempo necessario per la definizione del giudizio di opposizione, è revocabile e modifica bile da parte del giudice che l'ha emessa, fino a che non abbia avuto esecuzione cfr. Cass., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5342 11 luglio 2007, n. 15467 6 ottobre 2005, n. 19487 . Ad essa non può quindi essere attribuita natura sostanziale di sentenza, con la conseguenza che non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ma solo con il reclamo di cui all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 624, secondo comma, cod. proc. civ. contribuisce d'altronde ad evidenziare ulteriormente la natura cautelare, e quindi strumentale e provvisoria, del provvedimento in esame. Nessun rilievo può assumere, in contra rio, l'attenuazione del rapporto di strumentalità tra la sospensione ed il giudizio di opposizione, derivante dalla disciplina introdotta dal terzo comma dell'art. 624 cit., nel testo sostituito dall'art. 49, comma terzo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'estinzione del processo esecutivo qualora alla mancata impugna zione o alla conferma dell'ordinanza non faccia seguito l'introduzione del giudizio di merito tale disciplina, modellata in parte su quella dettata dall'art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ. per i provvedimenti cautelare aventi efficacia antici patoria della sentenza di merito, non consente infatti di attribuire all'ordinanza di sospensione alcuna autorità al di fuori del procedimento esecutivo nell'ambito del quale è stata pronunciata, non potendo essa precludere l'instaurazione o la prose cuzione di eventuali altri processi esecutivi. Ed è proprio la portata limitata di tale efficacia ad impedire di ritenere che l'instaurazione dei giudizio di merito sia ne cessariamente rimessa all'iniziativa dell'opposto, non potendosi escludere l'inte resse del debitore a provvedervi, al fine di ottenere una sentenza che accerti, con efficacia di giudicato, l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecu zione forzata. In tale prospettiva, l'estinzione del processo esecutivo non rappre senta l'esito necessario della mancata introduzione del giudizio da parte dell'oppo sto, il cui onere di sostenere le relative spese si traduce d'altronde in una mera an ticipazione, anch'essa provvisoria e destinata a dar luogo alla rifusione in caso di soccombenza dell'opponente. Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, con la condanna delle ricor renti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova appli cazione l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna R. Emanuela e S. S. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00, ivi compresi Euro 1.600,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.