Totem per il poker online: non solo il sequestro, ma anche la sanzione all'esercizio pubblico

Il solo fatto che gli apparecchi c.d. totem consentano la selezione dell'opzione poker room” e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, configura l'ipotesi del gioco d'azzardo.

Così la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 101/2016, depositata il 7 gennaio. La vicenda. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno svolto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento, la quale, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione all'ordinanza di pagamento della sanzione di € 4.000,00. Tale sanzione era stata emessa dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a seguito dell'accertamento che presso un pubblico esercizio di Bolzano veniva utilizzato un apparecchio, privo di titolo autorizzatorio nonché di targhette e codici identificativi, classificabile come videogioco per il poker online e sequestrato in quanto rientrante nella categoria dei Totem, stante la violazione dell'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S La Corte trentina aveva ritenuto da un lato che nella specie si dovesse applicare il comma 7 dell'art. 100 del T.U.L.P.S., ovvero quello che ritiene leciti i giochi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica , e dall'altro che potendo ottenersi solo punti spendibili online per l'acquisto di oggetti vari si esulasse dall'ambito dei giochi d'azzardo. Le macchine da gioco che riproducono in tutto o in parte il gioco del poker sono comunque vietate. La Cassazione ribalta le due sentenze dei giudici di merito e, decidendo il giudizio, rigetta l'opposizione andando dunque a confermare la legittimità della sanzione irrogata. Anzitutto viene ricordato come accanto al comma 7, esista anche il comma 7 - bis , nell'art. 110, il quale espressamente prevede che gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali . Inoltre, viene affermato come sostanzialmente non contestato l'accertamento dei verbalizzanti secondo cui l'apparecchio sequestrato permetteva la navigazione in Internet tramite una sim - card ricaricabile che veniva fornita a ciascun utente, con la possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi id sorte tra cui uno denominato poker room ”. Ancora, la Corte ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui cfr. Cass. Pen. n. 37391/2013 costituisce una vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto nonché quella per la quale cfr. Cass. Pen. n. 34059/2006 il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve consistere necessariamente in somme di denaro, ma può trattarsi di un guadagno economicamente apprezzabile. Dunque, tirando le conclusioni, la Sesta Sezione afferma che occorre prima di tutto che i giochi previsti dall'apparecchiatura siano giochi consentiti dall'ordinamento, ed evidentemente i poker online non rientra tra questi. Infatti, il sol fatto che il c.d. totem sequestrato consenta la possibilità di scegliere l'opzione poker room ” e permetta la distribuzione di premi che, seppur sotto la forma dei punti spendibili online , costituiscono un guadagno economico, configura l'ipotesi del gioco d'azzardo, in quanto tale rientrante nei divieti previsti dalla norma del T.U.L.P.S

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sentenza 19 marzo 2015 – 7 gennaio 2016, numero 101 Presidente Petitti – Relatore Correnti Fatto e diritto L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e per quanto possa occorrere il Ministero dell'Economia e, delle Finanze propongono ricorso per cassazione contro S.M. G.m.b.h, che non svolge difese, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 23.9.2013, che ha rigettato l'appello alla sentenza dei Tribunale di Trento che aveva accolto l'opposizione alla ordinanza emessa dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato per l'irrogazione della sanzione pecurüäriá di euro 4000, a seguito di accertamento dell'utilizzo nel pubblico esercizio Osteria Eule Ma.Go Saa di Bolzano di un apparecchio privo di titolo autoriz7atorio e di targhette o codici identificativi, classificabile come videogioco per il poker on line, sequestrato in quanto rientrante nella categoria dei Totem stante la violazione dell'ari. 110 comma 7 TULPS. La sentenza impugnati, premesso che la contestazione riguardava esclusivamente il comma 7 ed il riferimento poteva valere solo in relazione alla lettera c , riguardante congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi che nella, specie si, ottenevano solo punti, spendibili per l’acquisto di oggetti vari e si esulava dall'ambito dei giochi di azzardo, ha rigettato l'appello. I ricorrenti denunziano 1 violazione degli artt. 1 d.lgs. numero 496/1948, dell'articolo 110 comma 7 lett.c e comma 7 bis r.d. numero 77311931 perché la Corte trentina non dubita che gli apparecchi del tipo c.d. Totem presentino la componente ludica ed aleatoria prppria del .gioco d'azzardo e distribuiscono premi non in denaro ma in punti . spendibili on line per l'acquisto di oggetti vari, per cui doveva concludere che consentivano il gioco d'azzardo ed erano assimilabili a quelli indicati dal comma 7 lett e posto che distribuivano premi e che è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto. In subordine la decisione sarebbe errata nella negazione dell'applicabilità del comma 7 bis dell'articolo 110 in quanto non conterrebbe un divieto generalizzato della riproduzione di qualsiasi forma di poker, comunque vietata. 2 violazione degli artt. 43 e 49 trattato CE e della Direttiva CE numero 2400/31, degli artt. 1,2,8 d.lgs. numero 70/2003 circa il rigetto del secondo motivo di appello perchè la direttiva e la nonna statale di recepimento, contrariamente a quanto asserito dalla Corte trentina, escludono concordemente i c.d. giochi promozionali on line cui è possibile accedere tramite il Totem sequestrato, i giochi d'azzardo, comprendendo unicamente, i giochi che. hanno. L'obiettivo dì incoraggiare la vendita di beni o servizi con eventuali vincite che servono esclusivamente ad acquisire i beni e servizi promossi, sempre a condizione che si tratti di giochi consentiti. 13 violazione dell'art, 110 comma 7 lett. c. e comma 7 bis r.d. numero 773/1031, del d.l. numero 40/2010 conv. in l. numero 73/2010 perché è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto. Ciò premesso si osserva Come dedotto, la sentenza impugnata, premesso che la contestazione riguardava esclusivamente il comma 7 ed il riferimento poteva valere solo in relazione alla lettera e , riguardante congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, ché non distribuiscono premi, e che nella specie si ottenevano solo punti spendibili on line per l'acquisto di oggetti vari e si esulava dall'ambito dei giochi di azzardo, ha rigettato l'appello. Occorre stabilire se tale statuizione comporti un accertamento in fatto incensurabile in sede di legittimità o configuri le denunziate violazioni di legge. L''affermazione che l'apparecchio consenta il gioco d'azzardo e sia assimilabile a quelli indicati dall'articolo 110 comma 7 lett.c in quanto distribuisce premi in punti per cui è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto è suffragata dai ricorrenti col richiamo alla giurisprudenza penale di questa Suprema Corte posto che il fine di lucro che carattarizza il, gioco illecito, non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile. Questa Corte non ignora che, in tema di sanzioni amministrative, le macchine da gioco, anche se conformi alle prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 r.d. 18.6.1931 numero 773 TULPS , come modificato dall'articolo 22 comma 3 della legge 27.12.2002 numero 289, ove riproducano, in tutto o in parte, le regole fondamentali del gioco del poker , sono vietate a norma del comma 7 bis del suddetto articolo 110 del TULPS, introdotto dall'articolo 39 del d.l. 30.9.2003 numero 269, cony. nella 1.24.11.2003 numero 326, e la distribuzione, l'installazione o il consentire l'uso delle stesse è sanzionato dal comma 9, lett. e , del medesimo articolo 110 del, TULPS Cass. 21.10.2010 numero 21637 . Non risulta sostanzialmente contestato l'accertamento dei verbalizzanti che trattasi di apparecchiatura che permette la navigazione in Internet tramite l'utilizzo di una Smart Card ricaricabile, fornita ad ogni utente con possibilità di incrementare la ricarica partecipando a diversi giochi di sorte, tra i quali l'opzione poker room . Stando alla giurisprudenza penale è vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull'acquisto di un prodotto Cass, penumero numero 3739112013 ed il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile Cáss. pena numero 3409/2006 . E' irrilevante, pertanto, che la direttiva comunitaria numero 2000131/CE preveda i c.d. giochi promozionali e che altri ordinamenti consentano l'utilizzo di determinate apparecchiature essendo necessario che si tratti di giochi consentiti dall'ordinamento interno. Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell'opzione poker room e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, corífigúra l'ipotesi del gioco d'azzardo e dell'alea, concretando il divieti oggetto delle contestazioni. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e decisione nel merito. La novità della questione determina la compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e co npensa le spese dell'intero giudizio.