



impugnazioni | 23 Dicembre 2015
Il giudice d’appello rimette la causa a quello di prime cure: ammissibile il ricorso in Cassazione
di Francesca Valerio - Magistrato ordinario in tirocinio
È immediatamente impugnabile, con ricorso per cassazione, la sentenza con cui il giudice d’appello, nei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., riforma o annulla la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo. Trattandosi di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal terzo comma del novellato art. 360 c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni, per tali intendendosi le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva.

(Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 25774/15; depositata il 22 dicembre)








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