Le parti non vogliono proseguire oltre il primo incontro: improcedibile la domanda

Tanto tuonò che piovve verrebbe da dire leggendo la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze il 15 ottobre 2015 a definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e, quindi, soggetto alla condizione di procedibilità di cui all'art. 1-bis d.lgs. 28/2010.

In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa il 15 ottobre 2015. Primo incontro chiuso negativamente . Ed infatti, il giudice aveva rilevato l'appartenenza della controversia all'elenco delle domanda a condizione di procedibilità obbligatoria ex lege e aveva onerato parte opposta a promuovere il tentativo di mediazione. Peraltro, è da dire, per quanto emergerà subito dopo, che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente aveva proposto domanda riconvenzionale. Ebbene, una volta attivata tempestivamente la mediazione, le parti si presentano davanti al mediatore per svolgere il primo incontro di mediazione, rese edotte dal giudice della giurisprudenza fiorentina sulla effettività del primo incontro di mediazione e sulle conseguenze sull'assolvimento della condizione di procedibilità. All'esito di quell'incontro, però, le parti dichiarano di non voler proseguire oltre e il mediatore verbalizza come segue le parti danno atto che allo stato non sussistono i presupposti per poter dare avvio al procedimento di mediazione”. Effettività della mediazione. Senonché, per il Tribunale di Firenze questo comportamento, peraltro sfornito di idonea e specifica motivazione, non è un incontro di mediazione effettivo e, soprattutto, valido ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità. Per il Tribunale l'effettivo esperimento del procedimento di mediazione non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro dinanzi al mediatore, di manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo”. Ciò significa che quando la legge prevede che il mediatore chieda alle parti e ai loro avvocati di esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, l'interprete deve leggere la norma nel senso di attribuire al mediatore il compito di verificare l'eventuale sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura”. Non si tratta, quindi, di un incontro ove il mediatore deve accertare la volontà delle parti in ordine all'opportunità di dare inizio alla stessa” pena – precisa il Tribunale – una interpretatio abrogans delle norme. Sanzione improcedibilità. Ne deriva che, avendo entrambe le parti declinato l'invito del mediatore a proseguire oltre nella mediazione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato poiché la domanda del ricorrente deve essere dichiarata improcedibile, così come improcedibile deve essere dichiarata la domanda riconvenzionale dell'opponente. Entrambi hanno detto no” ed entrambi vengono sanzionati con l’improcedibilità della propria rispettiva domanda a spese compensate . Ma siamo proprio sicuri?. La sentenza del Tribunale di Firenze esprime chiaramente la regola il primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria ex lege non può essere un semplice incontro in cui le parti e i difensori si limitano a dire no, se non ci sono effettivi ostacoli dei quali poi dover dare conto al giudice in sede processuale è come se la mediazione non fosse stata effettuata e, quindi, devono seguire le sanzioni previste dalla legge. Peraltro, nel caso di mediazione demandata, la stessa giurisprudenza fiorentina ha sempre ritenuto che la valutazione della mediabilità della controversia fosse già compiuta dal giudice nel momento di emissione dell'ordinanza ad hoc . Senonchè mi sento in imbarazzo da una parte, la sentenza ha il pregio di fornire una interpretazione delle norme che non consenta facili e a buon mercato assolvimenti della condizione di procedibilità dall'altra parte la sentenza non convince non tanto nella finalità, anzi nel percorso argomentativo, dal momento che si scontra con la lettera e la ratio della legge. La lettera della legge è chiara quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”. Accordo che – nonostante qualche diverso tentativo della giurisprudenza – non può non essere quello di iniziare” la mediazione vera e propria proseguendo” nel procedimento. Né migliore fortuna può avere l'interpretazione oggi prospettata dal Tribunale di Firenze poiché – pure a voler ammettere che le parti devono proseguire – la legge non consente di trarre conseguenze processuali dalla decisione di non procedere oltre nella mediazione. Peraltro, questa interpretazione del Tribunale di Firenze sembra anche presupporre ancorché qui non abbia assunto alcun rilievo la tematica relativa alla verbalizzazione di quale parte voglia proseguire e quale no. Ma, come anticipavamo, anche la ratio della legge è chiara il primo incontro di mediazione a buon mercato è stato introdotto proprio per evitare che le parti si trovassero costrette a corrispondere le indennità di mediazione, pur in presenza di una controparte che non avesse nessuna seria e sostanziale voglia di addivenire ad un accordo o di tentare una conciliazione secondo buona fede e correttezza. Certo, sarebbe bello per il futuro della mediazione che le parti e i loro difensori scegliessero di proseguire nella mediazione sempre più spesso, ma per raggiungere quell'obiettivo ritengo necessario, oltre all'intervento del legislatore, anche una diffusione della cultura della mediazione senza, però, cambiare il volto della mediazione per come disegnata bene o male dal legislatore, che ha fatto ben comprendere il quadro normativo di riferimento e il relativo modello adottato.

Tribunale di Firenze, sez. III Civile specializzata Impresa, sentenza 15 ottobre 2015, n. 3497 Giudice Scionti Fatto e diritto I. Con atto di citazione notificato in data 12.11.2013, X , in qualità di debitore principale, e in qualità di fideiussori, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5980/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data 24¬25.09.201^ con il quale veniva ingiunto il pagamento solidale in favore di della somma di 195.699,07= oltre interessi in forza di saldo passivo del conto corrente ordinario n. 30077102 con competenze al 27.4.2012 per € 107.749,76= e dei correlato conto anticipi export con competenze al 27.4.2012 per € 87.949,31=. I.1. In particolare, gli opponenti deducevano che il credito azionato in monitorio da parte opposta traeva origine da un contratto di conto corrente e un contratto di conto anticipi export accesi da presso che e si costituivano fideiussori a favore della Società che, nell'ambito dei rapporti di affidamento bancario intercorsi con , quest'ultima compiva una serie di irregolarità, tali da rendere il credito azionato in monitorio ed oggetto dell'opposto decreto incerto, illiquido ed inesigibile che, in specifico, era violato l'obbligo di forma scritta del contratto di apertura di credito, era applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia in materia di usura ed un'illegittima capitalizzazione degli interessi, erano indebitamente addebitate somme di denaro a titolo di commissione di massimo scoperto con illegittima anticipazione o posticipazione nella determinazione dei giorni di valuta per le singole operazioni. Gli opponenti concludevano pertanto affinché fosse revocato il decreto opposto e stabilito l'esatto dare-avere tra le parti, con conseguente condanna di parte opposta alla restituzione in favore degli opponenti delle somme versate e non dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria affinché fosse altresì condannata, in agili caso, parte opposta al risarcimento dei danni subiti dagli opponenti a causa dell'illegittima condotta assunta ex achw co con vittoria di compensi e spese, anche della fase monitoria. 1.2. Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità delle avverse domande di restituzione di somme e risarcimento dei daiun, in quanto erroneamente non proposte dagli opponenti in via riconven ionale nel merito, ne eccepiva comunque l'infondatezza, in quanto non provate né quantificate concludeva, in tesi, affinché fosse respinta l'opposizione e, in subordine, affinché fossero condannati gli opponenti al pagamento in favore di della somma che sarebbe risultata in corso di causa, con vittoria di spese e compensi. 1.3. Concessa la provvisoria esecutorietàà del decreto opposto, il Giudice, con ordinanza del 15.4.2014, disponeva che le parti esperissero il procedimento di mediazione obbligatorio ex lcge con onere di impulso a carico di parte opposta, dando specifico conto dell'interpretazione offerta dal Tribunale in ordine all'effettivo perfezionarsi di detto procedimento. Alla successiva udienza emergeva del verbale reso dall'Organo di mediazione prodotto in atti che le parti presenti al primo incontro avevano dato atto che allo stato non sussistono i presupposti per poter dare avvio al procedimento di mediazione senza fornire idonea, specifica e motivata giustificazione al mancato avvio di un effettivo tentativo di mediazione. Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava le parti all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281sexie $ c.p.c. Quest'ultime precisavano le conclusioni come in verbale e discutevano oralmente la causa. II. La domanda introdotta da parte opposta con ricorso monitorio e sfociata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 5980/2013 in data 24.9.2013 di questo Tribunale qui opposto, così come la rlconvenzionalc avanzata dagli opponenti in citazione, devono essere dichiarate improcedibili a norma dell'art. 5/ 1 bis del d.lgs. 28/2010 come modificato dal d.l. 21.6.2013, n. 69 convertito in 1. 9.8.2013, n. 98 . 11.1. Come già rilevato in sede di ordinanza del 15.4.2014 al cui specifico contenuto si rinvia, l'effettivo esperimento del procedimento di mediazione non è rimesso alla mera discrezionalità delle parti, con conseguente libertà di queste, una volta depositata la domanda di avvio della procedura e fissato il primo incontro dinanzi al mediatore, di manifestare il proprio disinteresse nel procedere al tentativo, ma costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'art. 8 del succitato d.lgs. 28/2010, nel prevedere che il mediatore, durante il primo incontro, debba invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi u111a possibilità di iniziare la procedura ili mediuRione , deve difatti essere interpretato nel senso di attribuire al mediatore il compito di verificare l'eventuale sussistenza di concreti impedimenti all'effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine all'opportunità di dare inizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interPretutio abrogan.~ del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva. Ciò ribadito, nel caso di specie non può dirsi ritualmente svolto il tentativo di mediazione. Alla luce dal verbale prodotto in atti da parte opposta all'udienza del 7.5.2015, le partì presenti al primo incontro davanti al mediatore si sono limitate a manifestare la loro intenzione di non dare seguito alla procedura obbligatoria, senza fornire ulteriore e più specifica indicazione degli impedimenti all'effettivo svolgersi del procedimento e rendendo, di fatto, necessaria l'applicazione della sanzione comminata dall'art. 5/1bis del d.lgs. 28/2010. A nulla vale la circostanza che siano state ambedue le parti ad impedire l'effettivo tentativo di mediazione con la loro concorde ingiustificata volontà di sottrarsi ad esso, ciò comportando piuttosto che ciascuna di esse sarà sottoposta alla sanzione indicata dalla legge, vale a dire alla dichiarazione di improcedibilità della rispettiva domanda proposta. 11.2. Difatti, posto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'accertamento dei fatti costitutivi della pretesa creditoria fondante l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la sanzione dell'improcedibilitàà dovrà innanzitutto colpire la domanda sostanziale azionata da in sede monitoria, con conseguente revoca dell'opposto decreto. D'altro lato, indipendentemente dalla parte opposta, analoga volontà di non procedere nel merito del tentativo era manifestata altresì dalla parte opponente la cui riconvenzionale come sopra anticipato deve essere altrettanto dichiarata improcedibile. III. Ogni questione di merito deve intendersi assorbita. IV. Tenuto conto dell'esito della lite, le spese devono intendersi interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa da , in qualità di debitore principale, e , in qualità di fideiussori, nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 5980/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data 24.9.2013, così provvede 1 dichiara l'improcedibilità della domanda introdotta da con ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiU stivo n. 5980/2013 emesso dal Tribunale di Firenze in data 24-25.09.2013 2 dichiara l'improcedibilità della domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti 3 dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti, come in parte motiva.