Iscrizione a ruolo del giudizio di gravame con velina: improcedibilità o nullità sanabile? Alle Sezioni Unite l’ardua sentenza

E’ opportuno richiedere un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine alle conseguenze dell’iscrizione a ruolo con la c.d. velina delle cause d’appello se comporti di per sé l’improcedibilità del giudizio di gravame o se dia luogo ad una nullità sanabile. In tale ipotesi, per evitare l’improcedibilità, è necessario depositare l’originale anteriormente alla prima udienza o può essere prodotto anche nel prosieguo del giudizio?

In questo senso l’ordinanza interlocutoria n. 25529/2015, depositata il 18 dicembre scorso. La fattispecie. Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato la decisione resa dalla Corte d’Appello nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di improcedibilità, in quanto l’appellante aveva iscritto il giudizio con la c.d. velina” senza mai produrre l’originale. All’uopo ha richiamato due sentenze del Supremo Collegio ove è stato asserito che la costituzione in giudizio con l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva rilasciata dagli ufficiali giudiziari ha come conseguenza la declaratoria di improcedibilità da parte dell’Autorità di giustizia. I precedenti della Corte. La Corte di legittimità ha sì affermato che la costituzione in giudizio con l’utilizzo della c.d. velina” non comporta la l’improcedibilità del giudizio qualora l’originale dell’atto venga prodotto entro la prima udienza. Tuttavia tale orientamento non è unanime in quanto caratterizzato da numerosi arresti e, comunque, il prevalente indirizzo che ritiene la nullità sanabile non ha mai preso una posizione univoca sul termine entro cui deve essere prodotto l’atto in originale. Quando deve essere prodotto l’atto in originale ?. Come già anticipato, la giurisprudenza di legittimità non offre certezza sul termine entro cui deve essere prodotto l’atto di appello notificato in originale, in quanto, nonostante vi siano alcune recenti sentenze che impongano la produzione in giudizio dell’atto anteriormente alla prima udienza, altro indirizzo asserisce che detto può essere depositato anche nel corso del giudizio. La conclusione. Tutte queste incertezze hanno indotto la sezione semplice ad investire le Sezioni Unite onde definire, una volta per tutte, la problematica che, forse, avrebbe dovuto essere affrontata qualche anno or sono e non nell’era del processo telematico e delle notifiche a mezzo di posta elettronica certificata.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza interlocutoria 7 ottobre – 18 dicembre 2015, n. 25529 Presidente Bucciante – Relatore Picaroni Premesso in fatto - V.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 313/2009, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello proposto nei suoi confronti da G.T. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 24574 del 2004 - il ricorrente lamenta, con i primi due motivi di impugnazione, che la Corte d'appello, a fronte della notifica, ad opera della controparte, di due atti di appello - il primo dei quali iscritto a ruolo dal medesimo ricorrente - non abbia dichiarato l'improcedibilità del primo, né l'inammissibilità - improcedibilità del secondo, anche per il mancato deposito dell'originale dell'atto stesso, con la relazione di notificazione, contestualmente alla costituzione in giudizio dell'appellante. Osserva in diritto 1. - La questione posta dai suddetti motivi di ricorso attiene alla procedibilità del giudizio di appello nel caso di mancato deposito dell'originale dell'atto di impugnazione, con la relazione di notificazione, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante cosiddetta iscrizione a ruolo con velina . 2. - La Corte d'appello, nel rigettare l'eccezione dell'appellato odierno ricorrente, ha affermato essersi trattato di una mera irregolarità formale dalla quale non derivava alcun pregiudizio ai diritti di parte appellata, ed ha richiamato due pronunce di questa Corte Cass. n. 10903 del 2008 e Cass. n. 7776 del 2007, che hanno ritenuto ininfluente, ai fini della procedibilità del giudizio di gravame, la circostanza che al momento della costituzione in giudizio l'appellante depositi soltanto una copia dell'atto di gravame, priva della relazione di notificazione. 3. - Il ricorrente il quale prospetta l'erroneità della decisione, assumendo nella specie mai avvenuto il deposito dell'originale dell'atto di appello, mentre nella sentenza impugnata si afferma che esso è stato effettuato, ma non se ne precisa il momento richiama il successivo arresto di questa Corte, di segno contrario, nel quale si trova affermato che il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio, determina l'improcedibilità del gravame ex art. 348 cod. proc. civ., essendo privo di effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge” Cass. n. 18009 del 2008, cui si è conformata Cass. n. 10 del 2010 . 4. - Pronunce coeve e successive alle due ultime citate hanno invece ribadito l'orientamento inaugurato da Cass. n. 23027 del 2004, secondo cui il deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, di una copia dell'atto di appello notificato - e non dell'originale depositato dopo la scadenza del termine prescritto per la costituzione - non comporta la sanzione dell'improcedibilità del gravame, in quanto non determina la nullità della costituzione stessa, ma integra una mera irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione alcuna lesione dei diritti della controparte e stabilendosi il contraddittorio con la notifica della citazione, onde tale fattispecie non è riconducibile all'ipotesi di mancata tempestiva costituzione dell'appellante, prevista tra quelle - tassative - che determinano l'improcedibilità a norma dell'art. 348 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990”. 5. - Recentemente il tema è stato nuovamente affrontato per ribadire che la sanzione dell'improcedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell'appellante nei termini, non anche all'omessa osservanza delle forme di costituzione, e che il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità”, e in particolare al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche i comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione, con la conseguenza che non può essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello se l'appellante, il quale si sia costituito con il deposito della cosiddetta velina, abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine di cui agli artt. 165 e 347 cod. proc. civ., l'originale dell'atto notificato, conforme alla velina Cass. n. 6912 del 2012 . Questa pronuncia, come anche Cass. n. 15715 del 2013, che con varie altre non massima te vi si è conformata, ha individuato nella prima udienza di trattazione il termine entro il quale deve comunque avvenire il deposito dell'atto in originale, per sanare la nullità della costituzione in giudizio avvenuta con la velina . In altre pronunce di legittimità, invece, nessun limite temporale è stato posto, essendosi deciso che la nullità può essere sanata successivamente nel corso del giudizio di appello v., tra le altre, Cass. n. 17666 del 2009, n. 13208 del 2014, n. 26437 del 2014 . 6. - Anche a ritenere superati gli arresti di Cassazione n. 18009 del 2008 e n. 10 del 2010, residua comunque l'ulteriore questione, su cui la giurisprudenza di legittimità non è unanime, relativa al momento entro il quale deve essere effettuato il deposito dell'originale dell'atto di appello per scongiurare l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità. 7. - Risulta pertanto opportuno richiedere un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite in ordine alle conseguenze dell'iscrizione a ruolo con velina delle cause di appello se comporti di per sé l'improcedibilità del giudizio di gravame, oppure dia luogo a una nullità sanabile in questa seconda ipotesi, se per evitare l'improcedibilità il deposito dell'originale dell'atto di impugnazione debba necessariamente avvenire entro la prima udienza, oppure possa essere utilmente effettuato nel prosieguo del giudizio, oppure ancora se sia già di per sé sufficiente ipotesi che in giurisprudenza non risulta essere stata prospettata la costituzione stessa in giudizio dell'appellato, in quanto dimostrativa dell'avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto. P.Q.M. Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite.