La notificazione è incompleta: rimessione in termini o improcedibilità dell’opposizione?

L'opposizione agli atti esecutivi, pure se il ricorso sia stato tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia mancata del tutto ovvero sia giuridicamente inesistente, essendo invece consentito al giudice dell'esecuzione di concedere un termine per rinnovare la notificazione qualora quest'ultima sia affetta da vizi che ne comportino la nullità.

La Sesta sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 25308 depositata il 16 dicembre 2015, si è occupata di un caso particolare, in materia di opposizione agli atti esecutivi, confermando la decisione di prime cure che aveva concesso all’opponente la rimessione in termini in presenza di una notificazione incompleta e non inesistente. Il caso. In occasione di una espropriativa presso terzi, il terzo pignorato proponeva un’opposizione agli atti esecutivi, avverso l’ordinanza di assegnazione del credito. Il Tribunale accoglieva l’opposizione, disattendendo un’eccezione di inammissibilità e nullità della stessa opposizione. L’eccezione intendeva far valere la mancata notificazione del ricorso in opposizione entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Il caso specifico è peraltro peculiare, perché la mancata notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice riguardava solo il ricorso in opposizione e non anche il relativo decreto del giudice di fissazione dell’udienza. In buona sostanza, l’opponente aveva tempestivamente notificato solo il decreto di fissazione udienza, per cui il giudice aveva concesso un termine per integrare la notifica rimessione in termini . Il ricorso per cassazione l’opposizione doveva essere dichiarata improcedibile? Secondo il ricorrente, essendo previsto un termine perentorio per la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza, la mancata notificazione del primo - accertata dal giudice e peraltro riconosciuta dalla parte opponente - avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione e non, come accaduto nel caso di specie, la rimessione in termini. La Cassazione constata la particolarità del caso di specie la notificazione incompleta”. Secondo gli Ermellini, il caso di specie è connotato dalla peculiarità dell'avvenuta notificazione alle parti opposte del decreto di sospensione e di fissazione dell'udienza adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, comma primo, c.p.c., nel termine perentorio fissato dallo stesso giudice soltanto che il ricorso introduttivo dell'opposizione agli atti esecutivi non è stato notificato unitamente al decreto pertanto, la parte opponente ha chiesto ed ottenuto un ulteriore termine per la notificazione del ricorso. Il Tribunale ha reputato che non si fosse in presenza di una notificazione omessa od intempestiva, bensì di una notificazione incompleta e, quindi, che fosse consentita la concessione del termine per completare la procedura di notificazione. L’opposizione agli atti esecutivi ha avvio con il deposito del ricorso. La Suprema Corte ricorda che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si incardina mediante deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione nella cancelleria del Tribunale. Ne consegue che, una volta perfezionatasi con tale deposito la proposizione della domanda, sulla validità di quest'ultima non possono riverberarsi, ostandovi il contenuto dell'art. 159 c.p.c., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius , attuata mediante la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. S olo in caso di notificazione nulla o inesistente non è ammissibile sanare il vizio. Prendendo spunto da alcune pronunce in materia di rito del lavoro, la Cassazione precisa che soltanto nell'ipotesi di inesistenza, di fatto o giuridica, della notificazione dell'atto introduttivo riscontrabile in caso di omessa notifica ovvero allorché non sia rinvenibile alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa resta precluso il sistema sanante di cui all'art. 291 c.p.c., che invece continua ad essere applicabile qualora la notificazione dell'atto, tempestivamente depositato, vi sia stata ma sia invalida. Il principio di diritto attinente al caso specifico. In definitiva, la Suprema Corte giunge a rigettare il ricorso, sulla scorta di questo principio di diritto L'opposizione agli atti esecutivi, pure se il ricorso sia stato tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia mancata del tutto ovvero sia giuridicamente inesistente, essendo invece consentito al giudice dell'esecuzione di concedere un termine per rinnovare la notificazione qualora quest'ultima sia affetta da vizi che ne comportino la nullità .

Corte Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 14 ottobre – 16 dicembre 2015, n. 25308 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto. E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Termini Imerese ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla curatela del fallimento di AMIA S.p.A., quale terzo pignorato, avverso l'ordinanza di assegnazione emessa, ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., in favore da Info Tel soc. coop. s.p.a. nonché in favore del suo difensore, avv. G.N., che si era dichiarato distrattario , quale creditore procedente nell'espropriazione presso terzi contro il proprio debitore Ecologia e Ambiente S.p.A Il ricorso è proposto con un motivo. Gli intimati non si difendono. 2. Con l'unico motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 618 cod. proc. civ., in relazione all'art. 111 Cost. ed all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. La ricorrente premette che intende censurare esclusivamente il capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di inammissibilità e di nullità dell'opposizione agli atti esecutivi in considerazione della mancata notificazione del ricorso entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione. Sostiene che, essendo previsto un termine perentorio per la notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione di udienza, la mancata notificazione del primo -accertata dal giudice e peraltro riconosciuta dalla parte opponente avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione e non, come accaduto nel caso di specie, la rimessione in termini. Richiama, a sostegno del motivo, il decisum delle Sezioni Unite relativo alle formalità di introduzione dell'appello e dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro Cass. S.U. 30 luglio 2008 n. 20604 e l'orientamento seguito dalla prima sezione di questa Corte per i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio Cass. 15 dicembre 2011 n. 27086 . A parere della ricorrente, la decisione delle Sezioni Unite consentirebbe di far ritenere superato il precedente citato nella sentenza impugnata, di cui a Cass. 8 ottobre 2008 n. 24809, anche per il fatto che nella motivazione di questa sentenza sarebbe richiamato proprio quel consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di rito del lavoro , che le Sezioni Unite hanno abbandonato 3. Il motivo non merita di essere accolto. Giova evidenziare che il caso di specie è connotato dalla peculiarità dell'avvenuta notificazione alle parti opposte del decreto di sospensione e di fissazione dell'udienza adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 618, comma primo, cod. proc. civ., nel termine perentorio fissato dallo stesso giudice soltanto che il ricorso introduttivo dell'opposizione agli atti esecutivi non è stato notificato unitamente al decreto pertanto, la parte opponente ha chiesto ed ottenuto un ulteriore termine per la notificazione del ricorso. Il Tribunale ha reputato che non si fosse in presenza di una notificazione omessa od intempestiva, bensì di una notificazione incompleta e, quindi, che fosse consentita la concessione del termine per completare la procedura di notificazione, alla stregua del citato precedente di cui a Cass. n. 24809/08. 3.1. Quest'ultimo ha enunciato il principio per il quale il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si incardina mediante deposito del ricorso al giudice dell'esecuzione nella cancelleria del tribunale ne consegue che, una volta perfezionatasi, con tale deposito, la proposizione della domanda, sulla validità di quest'ultima non possono riverberarsi, ostandovi il contenuto dell'art. 159 cod. proc. civ., i vizi incidenti sulla successiva fase della vocatio in ius attuata mediante la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. . Conseguentemente, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la tempestività del deposito del ricorso, aveva poi dichiarato inammissibile l'opposizione, per tardività, sul rilievo che il ricorso con il relativo decreto era stato notificato alla controparte in modo incompleto, pur avendo l'opponente provveduto in un secondo tempo alla rinnovazione della notifica in ottemperanza al provvedimento del giudice. Il principio è stato ribadito di recente da Cass. n. 21487/11 e si ritiene che lo stesso, contrariamente a quanto assume la parte ricorrente, non sia affatto superato dalla decisione a Sezioni Unite né dalle altre decisioni di legittimità indicate in ricorso. Va, in primo luogo, esclusa la pertinenza delle decisioni richiamate in tema di procedimenti in camera di consiglio, sia perché non sono espressione di un orientamento univoco atteso che all'orientamento espresso da Cass. n. 27086/11, citata in ricorso, si contrappone quello espresso da Cass. n. 25211/13 e Cass. n. 11418/14 sia perché le norme degli artt. 737 e seg. cod. proc. civ. sono applicabili all'udienza di comparizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione cfr. art. 185 disp. att. cod. proc. civ. , non anche alle sue modalità introduttive che sono specificamente disciplinate dall'art. 618, comma primo, cod. proc. civ. 3.2. Quanto a quest'ultimo articolo, è corretto il rilievo della ricorrente che il testo risulta essere ancora più rigoroso delle norme dettate per la fase introduttiva del giudizio che si svolge col rito del lavoro, poiché è lo stesso legislatore che qualifica come perentorio il termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per la notificazione del ricorso e del decreto, laddove tale qualificazione non compare nell'art. 415 cod. proc. civ. Pertanto, la giurisprudenza formatasi in tema di rito del lavoro, a seguito della pronuncia a Sezioni Unite n. 20604/08, bene si attaglia anche al giudizio di opposizione agli esecutivi. Essa tuttavia non comporta le conseguente pretese dalla ricorrente. Detta sentenza ha espresso il principio per il quale nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. al giudice di assegnare, ex art. 421 cod. proc. civ., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. . La motivazione della sentenza esplicita quanto desumibile anche dalla massima appena riportata nel rito del lavoro, soltanto nell'ipotesi di inesistenza, di fatto o giuridica, della detta notificazione dell'atto introduttivo riscontrabile in caso di omessa notifica ovvero allorché non sia rinvenibile alcun collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica e il destinatario della stessa resta precluso il sistema sanante di cui all'art. 291 cod. proc. civ., che invece continua ad essere applicabile qualora la notificazione dell'atto, tempestivamente depositato, vi sia stata ma sia invalida cfr., in tal senso, Cass. n. 17656/09 . Così inteso, il principio bene può essere esteso anche alla fase introduttiva dinanzi al giudice dell'esecuzione del processo di opposizione agli atti esecutivi. Pertanto, va affermato che l'opposizione agli atti esecutivi, pure se il ricorso sia stato tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto dall'art. 617 cod. proc. civ., è improcedibile ove la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia mancata del tutto ovvero sia giuridicamente inesistente, essendo invece consentito al giudice dell'esecuzione di concedere un termine per rinnovare la notificazione qualora quest'ultima sia affetta da vizi che ne comportino la nullità. 3.3. Nel caso di specie, è incontestato che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato tempestivamente notificato. Poiché l'adempimento imposto dal primo comma dell'art. 618 cod. proc. civ. risulta essere stato assolto, pur se non completamente, è da escludere che si verta in un'ipotesi di inerzia dell'opponente tale da dover essere sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Allora, è corretta la sentenza che ha ritenuto legittima la concessione del termine per completare l'attività di notificazione, tempestivamente avviata dalla parte che vi era tenuta, pur se con modalità non conformi al modello legale. Si propone perciò il rigetto del ricorso. . La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché l'intimata non si è difesa. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello o dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.