Filtro di ammissibilità: escluso per le domande successive all’entrata in vigore della nuova normativa

Il filtro di ammissibilità, previsto dall’art. 5 della l. n. 117/1988, è stato abrogato dal sopravvenuto art. 3, comma 2, della l. n. 18/2015. In conseguenza di ciò i giudizi di responsabilità condotti nei confronti dello Stato Italiano e finalizzati al conseguimento di un risarcimento dei danni derivanti da condotte oppure da atti posti in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, non saranno più preceduti dal c.d. filtro di ammissibilità questo, però, soltanto per le domande proposte dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, ovvero successivamente al 19 marzo 2015.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25216/2015, depositata il 15 dicembre. Il caso. Un imprenditore, facente parte del consiglio di amministrazione di una s.r.l., conveniva in giudizio lo Stato Italiano, ai sensi della l. n. 117/1988, avanti al Tribunale di Trento, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio tanto nelle fasi di merito quanto in quella di legittimità, durante un procedimento coinvolgente la società del cui consiglio l’attore era membro, e proponendo domanda risarcitoria. Il Tribunale adito, prima, e la Corte d’Appello competente, poi, dichiaravano inammissibile la domanda risarcitoria. L’imprenditore ricorreva per cassazione, sottolineando come il giudizio di ammissibilità sulla domanda risarcitoria dovesse ritenersi abrogato, in conseguenza dell’avvenuta abrogazione della norma che lo conteneva, con piena legittimazione dell’impugnante ad ottenere una pronuncia sul merito. Stop al filtro per le domande proposte dopo il 19 marzo 2015. La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato che la norma che prevedeva il filtro di ammissibilità, ovvero l’art. 5 della l. n. 117/1988, è stata abrogata dal sopravvenuto art. 3, comma 2, della l. n. 18/2015. In conseguenza di ciò, hanno chiarito gli Ermellini, i giudizi di responsabilità condotti nei confronti dello Stato Italiano, in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa, e finalizzati al conseguimento di un risarcimento dei danni derivanti da condotte oppure da atti posti in essere dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, non saranno più preceduti dal c.d. filtro di ammissibilità. Quest’ultimo, infatti, ha precisato il Collegio, svolgeva la funzione di assicurare l’autonomia e l’indipendenza della funzione giurisdizionale, ma ciò non basta per conferire una natura sostanziale alla norma che lo prevedeva. La Corte di legittimità ha evidenziato che la natura processuale tanto della disposizione abrogata quanto della norma sopravvenuta non determina l’applicazione retroattiva della cancellazione del filtro. Gli Ermellini hanno, infatti, sottolineato che l’intervenuta applicazione non ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che l’ammissibilità della domanda risarcitoria deve essere pronunciata in ossequio alle disposizioni di legge vigenti al momento della sua proposizione. Le pretese risarcitorie avanzate con domanda proposta prima del 19 marzo 2015, data di entrata in vigore della l. n. 18/2015, saranno, pertanto, valutate alla stregua del dettato dell’art. 5 della l. n. 117/1988 e non alla luce dell’intervenuto art. 3, comma 2, della nuova normativa. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 luglio – 15 dicembre 2015, n. 25216 Presidente Salmè – Relatore Barreca