La sentenza passata in giudicato rende il fatto accertato definitivo e incontrovertibile

Qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo negozio, rapporto o fatto giuridico e uno di essi si sia definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento già compiuto, qualora sia relativo a un punto fondamentale, deve essere considerato incontrovertibile e non può più essere messo in discussione.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 25214, depositata il 15 dicembre 2015. La fattispecie. Nel caso in esame il giudice di merito aveva rigettato la domanda risarcitoria dell’attore tesa a ottenere la rifusione delle lesioni patite a seguito di un incidente tra un veicolo rimasto ignoto e l’attore stesso mentre stava giocando a pallone in un piazzale. A dire del Tribunale e della Corte d’appello l’attore non solo non aveva dimostrato che l’incidente era avvenuto in un area aperta al pubblico e, comunque, il veicolo rimasto ignoto avrebbe potuto essere identificato con l’ordinaria diligenza in quanto il conducente è sceso, si è accertato delle condizioni del soggetto leso, e, inoltre, si è recato in ospedale più volte a trovare lo stesso. Ciò nonostante l’attore potesse avvalersi della sentenza passata in giudicato del giudice conciliatore con la quale è stata accertata la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente della vettura ignota. Condanna generica e sentenza passata in giudicato. La Corte di Cassazione non ha potuto ignorare che l’attore aveva promosso, nel 1992, un giudizio avanti al giudice conciliatore al fine di accertare la responsabilità del sinistro, mai impugnata e quindi incontrovertibile, e solo nel 1997 aveva esperito domanda risarcitoria. Pertanto il giudice di merito male ha fatto a ritenere la sentenza del giudice conciliatore di condanna generica ai sensi dell’art. 278, primo comma, codice di rito che avrebbe consentito al Tribunale un nuovo esame nel merito ma, diversamente, avrebbe dovuto attenersi a quanto già accertato nel precedente giudizio. Il passaggio in giudicato. E’ principio consolidato del nostro ordinamento che qualora due giudizi fra le stesse parti abbiano per oggetto il medesimo negozio o rapporto giuridico e, uno di essi, sia stato definito con sentenza passata in giudicato l’accertamento già compiuto che decide un punto fondamentale comune di entrambi i giudizi preclude il riesame del punto accertato e risolto. Ne consegue che il fatto che il sinistro sia avvenuto in un area aperta al transito di veicoli e che l’investitore sia rimasto ignoto è ormai incontrovertibile e non più discutibile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 maggio – 15 dicembre 2015, n. 25214 Presidente Russo – Relatore Chiarini Svolgimento del processo R.V. nel 1997 convenne dinanzi al Tribunale di Roma l'Ina Consap e l'Assitalia, quale impresa designata per il FGVS per la Regione Calabria, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni - che quantificò in lire cento milioni subiti il omissis in omissis , in prossimità del condominio omissis in conseguenza delle gravi lesioni, da cui erano residuati postumi permanenti, causategli dall'investimento da parte di un'auto di cui non aveva potuto annotare la targa e il cui proprietario e conducente erano rimasti ignoti, che, nell'effettuare un'imprudente manovra di retromarcia per immettersi nel flusso della circolazione da un parcheggio di un supermercato ove era in sosta, lo aveva travolto mentre stava giocando a pallone con alcuni bambini, come aveva accertato il giudice conciliatore di Mu. con sentenza n. 448 del 1993, passata in giudicato. Con sentenza del 19 novembre 2002 il Tribunale di Roma rigettò la domanda sulle seguenti considerazioni 1 la sentenza del conciliatore si era limitata a dichiarare l'esclusiva responsabilità di ignoti per il sinistro lamentato dal R. , ma non aveva affermato che si fosse verificato in area aperta alla circolazione, né che in conseguenza il R. avesse riportato lesioni 2 quindi l’Assitalia soltanto dinanzi al Tribunale aveva potuto eccepire che il sinistro si era verificato in un'area non aperta al pubblico transito 3 dalle testimonianze escusse era risultato che una Fiat 500 aveva investito il R. mentre stava giocando con dei bambini su uno spiazzo adiacente il parcheggio del superraercato e che la conducente era scesa insieme ad altri dalla macchina, su cui poi era risalita mentre il R. fu portato in ospedale da un'altra macchina 4 pertanto non vi era la prova - ed anzi dai rilievi fotografici poteva ragionevolmente ritenersi il contrario - che l’incidente fosse avvenuto in area aperta alla circolazione dei veicoli, né che il conducente investitore non fosse identificabile 5 neppure le lamentate lesioni erano adeguatamente provate come derivate dal sinistro, stante la lacunosità della documentazione, rilevata dal C.T.U., in quanto nella cartella clinica del ricovero in ospedale dal 9 al 12 agosto 1991 mancava l’anamnesi e dal frontespizio di ammissione risultava fatto accidentale e non incidente di strada 6 pertanto non vi erano i presupposti di cui all'art. 19, lett. a della legge n. 990 del 1969. Con sentenza del primo marzo 2011 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame sulle seguenti considerazioni 1 pur se la sentenza del conciliatore aveva accertato un fatto potenzialmente idoneo a cagionare conseguenze dannose, tuttavia in sede di liquidazione del quantum poteva esser negato il fondamento della domanda risarcitoria per mancanza di altri elementi costitutivi della fattispecie 2 il danneggiato non aveva provato che il veicolo non fosse identificabile con l’uso dell'ordinaria diligenza 3 ed infatti gli occupanti dell'auto investitrice erano scesi e l'avevano accompagnato in ospedale, ove si trattennero fino all’arrivo della moglie del R. e lo andarono a visitare i giorni successivi, ma egli non denunciò l’accaduto 4 altresì mancava la prova che l'investimento si fosse verificato in un'area aperta al pubblico transito in quanto dalle risultanze emergeva che detta area era uno spiazzo adiacente al parcheggio di un supermercato, posto all'interno di un villaggio turistico, e non era stato provata la frequenza e l’utilizzazione alla circolazione delle macchine. Ricorre per cassazione R.V. , cui resiste l’Ina - Assitalia. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 324 c.p.c. nonché 2909 c.c. Insufficiente motivazione art. 360 n. 3 e 5 e lamenta la violazione del giudicato. Ed infatti la sentenza del 1993 del conciliatore affermò 1 i convenuti - e cioè le assicurazioni - erano rimaste contumaci 2 la domanda era proponibile e ammissibile avendo l’attore adempiuto a tutti gli oneri di legge 3 nel merito la domanda era fondata in quanto a il R. giocava con dei bambini nel parcheggio, in prossimità del condominio omissis , allorché venne investito da un'auto in retromarcia e a seguito dell'urto riportò la frattura di tibia e perone b le persone occupanti dell'auto scesero e spostarono l’auto prima che qualcuno potesse rilevarne la targa c era da ritenere superata la presunzione di concorso di cui all'art. 2054 c.c. e perciò la conducente dell'auto era esclusiva responsabile dei danni derivati dalle lesioni, di cui però non era stata chiesta la liquidazione. Dunque la sentenza del conciliatore non era di condanna generica in relazione alla quale in sede di liquidazione del danno è possibile riesaminare il merito della domanda, ma di accertamento concreto e specifico del fatto illecito lesioni provocate da conducente di auto per sua esclusiva responsabilità nell'effettuare una manovra di retromarcia per immettersi nella circolazione stradale, dileguatosi con l'auto dopo l'incidente. Il motivo è fondato. La natura del vizio denunciato conferisce a questa Corte il potere - dovere di esaminare la sentenza del Giudice Conciliatore di Mu. di Napoli emessa il 3 maggio 1993 e passata in giudicato Cass. 21200 del 2009 . Detta sentenza, dopo aver dichiarato la contumacia delle imprese assicuratrici, afferma 1 l’attore ha validamente adempiuto a tutti gli oneri di legge e quindi la domanda è ammissibile e proponibile 2 nel merito la domanda è fondata e va accolta avendo i testi escussi chiarito inequivocabilmente la dinamica del sinistro 3 infatti è stato provato che R.V. il 9 agosto 1991, alle 19,45, mentre giocava a pallone con dei bambini nel parcheggio sito in loc. Petrosa in prossimità del condominio omissis , fu improvvisamente investito da un'auto bianca di piccola cilindrata nel mentre effettuava una manovra di retromarcia nel parcheggio e perciò, superata qualsiasi presunzione di corresponsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., l'esclusiva responsabilità dell'incidente era addebitabile alla conducente dell'auto 3 il R. rovinò a terra e le persone occupanti dell'auto investitrice scesero dalla macchina e la portarono via prima che qualcuno potesse rilevarne il numero di targa 4 quindi il R. fu accompagnato al Pronto Soccorso - da altra macchina - e ivi gli fu diagnosticata la frattura di tibia e perone quale conseguenza dell'investimento. Per principio assolutamente consolidato di questa Corte quando due giudizi fra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o fatto o rapporto giuridico e uno di essi sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che decidono su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e le questioni che abbiano costituito la logica premessa della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto. In altre parole il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile implica che, accertata con efficacia di giudicato l'esistenza di un rapporto o di un fatto giuridico in relazione ad una pretesa che ne discenda, la statuizione ha efficacia di giudicato non solo sugli elementi costitutivi del fatto che abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, ma anche su tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, la cui soluzione costituisca antecedente necessario ed indispensabile del primo accertamento, avente efficacia anche per ogni altra pretesa legata allo stesso rapporto, che in un successivo giudizio sia fatta valere per derivarne diverse conseguenze, che devono essere accertate ferma la preclusione di riesame, nell'altro processo, dello stesso punto già accertato e risolto. Nella fattispecie l’attore ha dapprima - nel maggio 1992 - proposto una domanda di accertamento della responsabilità civile da circolazione stradale riportando gravi lesioni, nei confronti dell'impresa designata dal FGVS per essersi dileguata la conducente dell'auto che lo aveva investito, e successivamente - nel 1997 - domanda di risarcimento dei danni derivati dalle gravi lesioni subite. Pertanto, in applicazione dei suesposti principi, i giudici di merito dovevano esaminare questa nuova e diversa domanda ai fini del risarcimento richiesto fermo l’accertamento, passato in giudicato, della responsabilità del FGVS ai sensi dell'art. 19, lett. a legge n. 990 del 1969 - ratione temporis applicabile - essendo il fatto illecito costitutivo del diritto al risarcimento del danno - investimento di pedone, art. 2054 primo comma cod. civ., per esclusiva colpa della conducente, rimasta ignota come il proprietario dell'auto per cause non imputabili all'omessa diligenza della vittima, e gravi lesioni personali derivatene - stato accertato con sentenza passata in giudicato, e non applicare il principio che si riferisce alla diversa ipotesi di domanda di condanna generica art. 278 primo comma cod. proc. civ. che consente al giudice di procedere ad un nuovo accertamento dell'esistenza dei danni derivabili da un fatto potenzialmente dannoso. 1/ accoglimento del motivo rende superfluo l’esame del secondo motivo con cui il ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione artt. 112 - 115 - 116 - art. 122 DL.gs. del 2005 n. 209 art. 360 n. 3 c.p.c. - Art. 19, let. A legge 990/1969 - art. 2054 c.c. - Erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.c. . Concludendo va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, altra composizione, per l'esame della domanda di risarcimento del danno, precluso ogni accertamento sulla responsabilità del F.G.V.S. ai sensi dell'art. 19, lett. a legge n. 990 del 1969 per esser stato il pedone R. investito durante la manovra di retromarcia, in area aperta alla circolazione, da un veicolo soggetto all'obbligo dell'assicurazione, rimasto non identificato non per omessa diligenza dell'investito, fatto illecito da cui erano derivate lesioni personali. Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo. Cassa e rinvia alla Corte di appello di Roma, altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.