Gli autovelox devono essere sottoposti a periodica taratura

Per effetto della sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Nuovo Codice della Strada d.lgs. n. 285/1992 , tutte le apparecchiature di misurazione della velocità c.d. autovelox devono essere periodicamente tarate per verificare il loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e o conformità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25125, depositata il 14 dicembre 2015. La vicenda processuale. La struttura del provvedimento decisorio in commento consente solo di arguire i tratti salienti della vicenda processuale. Un Comune aveva appellato la sentenza con la quale era stato annullato un verbale per infrazione al Codice della Strada nei confronti di un automobilista elevato per superamento dei limiti di velocità. Rigettato il gravame, il civico ente ricorre per cassazione. Le ragioni del ricorso. I motivi di ricorso sono diversi, ma quello di stretto interesse è il terzo. Le argomentazioni difensive sul punto sono lineari è incorso in errore il giudice nel momento in cui ha sostenuto che la mera attestazione dell’omologazione dell’autovelox, contenuta nel verbale di contestazione, non costituisca prova sufficiente ed idonea per escludere il non corretto funzionamento dell’apparecchiatura de qua . Motivo questo prospettato sotto il profilo della violazione ed erronea applicazione di legge art. 142 Nuovo Codice della Strada ed art. 345 Regolamento di esecuzione , per aver ritenuto il Tribunale che l’obbligo della c.d. taratura periodica” l. n. 273/1991 , fosse applicabile anche agli autovelox. Le argomentazioni della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché infondato. Spiegano gli ermellini che è erroneo l’assunto secondo cui le apparecchiature elettroniche omologate non debbano essere sottoposte ai controlli periodici. Sul punto richiamano la propria ordinanza interlocutoria n. 17766/2014 , con cui in un analogo processo sono stati prospettati dubbi di incostituzionalità dell’art. 45, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, con riferimento all’art. 3 Cost Detto in estrema sintesi l’ordinanza di rimessione evidenziava la stringente irragionevolezza da parte della PA nel non richiedere per le apparecchiature atte alla verifica della velocità veicolare alcun controllo periodico. Tanto con riferimento ad apparecchiature semplici es. la bilancia del mercato sottoposta a taratura , quanto per il fatto che gli autovelox, quali apparecchiature complesse, sono funzionali ad accertare in modo irripetibile il fatto da cui scaturisce la violazione per il proprietario/conducente del mezzo. Tale incongruità è stata colta dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 113/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, per non prevedere che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento dei limiti di velocità devono essere sottoposte a verifiche di funzionalità e di taratura. In pratica. A fronte della richiamata sentenza della Corte Costituzionale, gli autovelox oggi devono essere sottoposti a periodica taratura. Siffatta taratura ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento dell’apparecchio in questione. Non sussistono equipollenti alla taratura ed alla connessa verifica, giacché il corretto funzionamento dell’autovelox non può essere dimostrato come invece accadeva in passato attraverso certificazioni di omologazione e conformità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 20 ottobre – 14 dicemnre 2015, n. 25125 Presidente Piccialli – Relatore Oricchio Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso il Comune ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 23, comma 7 della legge 689/198l in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. error in procedendo . Il motivo è assistito dalla formulazione di apposito quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c In sostanza si lamenta la pretesa inosservanza, da parte del Tribunale, delle regole processuali speciali ed, in particolare, dell’art. 23 L. n. 689 cit., che prevede la fissazione della discussione e dell'immediata decisione della causa mediante la lettura del dispositivo in udienza , inosservanza che - in ipotesi, secondo ricorrente - comporterebbe la nullità della sentenza gravata. Il motivo è infondato. Alla stregua di noti precedenti giurisprudenziali questa Corte ha già avuto modo di chiarire ed affermare che, per i giudizi come quello in ipotesi, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, trova applicazione la disciplina ordinaria di cui agli arti. 339 ss. c.p.c. Cass. civ., SS.UU., Sent. 10 febbraio 2014, n. 2907 ed, ancora, più specificamente che nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione introdotti nella vigenza dell'art. 23 L. n. 689 cit. e quindi prima della entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 le regole speciali dettata per il giudizio di primo grado non sono automaticamente estensibili anche a quello di appello in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso, sicché non si applica in sede di gravame la previsione che richiede, a pena di nullità, la lettura del dispositivo in udienza Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 23 giugno 2015, n. 12954 . Il motivo qui in esame deve, dunque, essere rigettato. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. . Con il quesito di diritto a corredo del motivo si chiede se .incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il Giudice il quale ritiene che la mera attestazione dell'omologazione dell’autovelox, risultante dal verbale di contestazione, non costituisca prova sufficiente ed idonea per escludere il non corretto funzionamento dell'apparecchiatura . Il motivo deve ritenersi assorbito dalla trattazione e dalla decisione relativa al terzo motivo di seguito esaminato. 3.- Con il terzo motivo si censura la pretesa violazione ed erronea applicazione dell'art. 142 del D. L.vo n. 285/1992 nuovo codice della strada , dell'art. 345 del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di esecuzione del codice della strada e dell'art. 4 del D.M. 29/10/1997 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto il Tribunale che la previsione della c.d. taratura prodica di cui alla legge 273/1991 fosse applicabile anche agli apparecchi di misura della velocità c.d. autovelox . Col motivo è prospettato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., quesito di diritto. Il motivo non è fondato. La riproposizione dei principi a suo tempo affermati Cass. n.ri. 11293/2001, 23978/2007 e 29334/2008 non è, infatti, sufficiente al fine di far ritenere fondato il motivo in esame. Invero la pretesa pure affermata con le dette citate decisioni per cui le apparecchiature elettroniche omologate . non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273/1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura non è più sostenibile. All'esito, infatti, di un più approfondito esame della questione questa stessa sezione, con ordinanza interlocutoria n. 17766 in data 11 aprile/7 agosto 2014, resa in altro processo nel cui ambito venivano sollevati dubbi di incostituzionalità, sollevava d'ufficio questione di costituzionalità relativa all'art. 45 C.d.S. ragione per cui questo processo veniva rinviato in attesa della decisione della Corte Costituzionale . Più specificamente veniva posto a questa Sezione il seguente quesito dica l'Eccellentissima Corte se, in generale ed in particolare nel caso di specie, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 13 luglio 2007 n. 277 ed in quella 17 dicembre 2008 n. 423, all'apparecchiatura Autovelox mod. 104/C2, utilizzata per il rilevamento della velocità nella fattispecie per cui è causa, sia o meno applicabile la L. 11.08.1991, n, 273, nonché il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri, Direttore Generale Motorizzazione n. 1123 del 16.05.2005 e la nota 27.09.2000 n. 6050 del Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale e, in caso positivo, se per la validità dell'accertamento della velocità, data la sua irripetibilità, sia necessario o meno che lo strumento di rilevazione della velocità sia sottoposto a taratura, anche periodica, da parte dei SIT, Servizi Italiani di Taratura . All'esito ed ai sensi degli artt. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87 e 295 c.p.c., questa Sezione sollevava d'ufficio, nei seguenti termini questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede che le apparecchiature destinate all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura . Tanto, in particolare ed in sintesi per i vari motivi di cui alla citata ordinanza di remissione ed in base anche alla dirimente testuale considerazione della palese irragionevolezza di un sistema e di una Amministrazione, che non adeguandosi come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale a suo tempo alla richiamata normativa interna ed alla sua stessa manifestata volontà di cui alla citata nota ministeriale, finirebbe per concretizzare, in pratica, un incredibile risultato quello per cui una qualunque bilancia di un mercato rionale è soggetta a periodica verifica della taratura, nel mentre non lo è una complessa apparecchiatura, come quella per la verifica della velocità, che svolge un accertamento irrepetibile e fonte di gravi conseguenze per il cittadino proprietario e/o conducente di veicolo . Il tutto ritenendo pure, nell'occasione, che fra l'altro appariva incongruo, oltre che normativamente irragionevole, ritenere che la suddetta apparecchiatura sia garantita, quanto alla sua efficienza e buon funzionamento anche a distanza di lustri , dalla sola conformità al modello omologato . La Corte Costituzionale con nota sentenza n. 113 in data 29 aprile/18 giugno 2015 dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, co. 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada , nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura . In conclusione, per effetto della detta decisione della Corte regolatrice, deve ritenersi affermato il principio che tutte la apparecchiature di misurazione della velocità che è elemento valutabile e misurabile devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità motivo, quest'ultimo, che conferma il già affermato assorbimento del precedente motivo sub 2 , nonché la sua infondatezza . Nella concreta fattispecie la contestata violazione all'art. 141, co. 8 era conseguente ad accertamento effettuato da apparecchiature non debitamente tarate e, quindi, conseguentemente illegittima come già ritenuto nei pregressi gradi di giudizio di merito . Il motivo qui esame deve, pertanto, essere respinto. 4.- Il ricorso va rigettato. 5.- Tenuto conto, quanto al regolamento delle spese, che l'intervenuta decisione della Corte Costituzionale deve ritenersi esplicare, nella fattispecie, effetti analoghi a quelli dello jus superveniens, va disposta la compensazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.