Appellato denominato erroneamente ma identificabile: l’atto di gravame non è nullo

L’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24441/15, depositata il 1° dicembre. Il caso. La vicenda in esame trae origine dal giudizio promosso da una s.r.l. nei confronti di un’amministrazione comunale, in esito al quale il Comune veniva condannato al risarcimento dei danni causati a parte attrice in conseguenza dell’irreversibile trasformazione di un terreno di proprietà di quest’ultima in parco pubblico, senza, tuttavia, che fosse intervenuto decreto di espropriazione. Avverso tale decisione proponeva appello il Comune, notificando il relativo atto, presso il difensore della controparte, non a quest’ultima ma ad una diversa s.r.l., che proponeva appello incidentale unitamente all’originaria attrice. La Corte di merito dichiarava inammissibile l’appello in quanto notificato a società estranea al giudizio, e il Comune sottopone tale decisione al vaglio dei Giudici di legittimità. Generalità del convenuto errate? Niente nullità se si riesce comunque ad identificarlo. La ricostruzione degli Ermellini prende le mosse dalla consolidata giurisprudenza di legittimità cfr. ex multis Cass. n . 18427/13 secondo cui l’errore sulle generalità del convenuto o dell’appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata in particolare, quando, risultando dal contesto dell’atto che la notificazione è avvenuta appunto all’effettivo destinatario, può escludersi l’esistenza di un’incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici . Nel caso di specie l’atto di appello è stato rivolto ad una s.r.l. diversa dall’originaria convenuta, ma notificato al difensore della società costituita in primo grado entrambe le società, poi, si sono costituite con atto nel quale, oltre ad eccepire la nullità derivante dall’erroneità inerente alla denominazione dell’appellata, sono state svolte difese nel merito ed è stato proposto appello incidentale. Pertanto, deve ritenersi che, vista anche la ritualità della notificazione presso il difensore della società che aveva partecipato al primo grado di giudizio, l’erronea indicazione della denominazione, secondo il Palazzaccio, non assume alcuna rilevanza, proprio perché, trattandosi di atto di gravame, il riferimento alla decisione emessa dal Tribunale e agli atti relativi a quel procedimento non lasciava dubbi circa l’effettivo destinatario dell’atto di appello, che, peraltro, si è costituita in giudizio.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 giugno – 1 dicembre 2015, n. 24441 Presidente Salvago – Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 - Con atto di citazione notificato in data 9 gennaio 1985 la S.r.l. Costruzioni Civili Aprilia conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Latina il Comune di Aprilia, e, premesso di essere proprietaria di un'area di terreno occupata nell'anno 1979 e irreversibilmente trasformata mediante la realizzazione di un parco pubblico, senza che fosse intervenuto decreto di espropriazione, ed essendo stato annullato dal TAR del Lazio il decreto di occupazione, chiedeva la condanna dell'ente territoriale convenuto al risarcimento dei danni subiti. 1.2 - Con sentenza n. 1591 del 28 giugno 2002 il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 1.371.855,86, oltre rivalutazione e interessi. 1.3 - Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Roma, notificando il relativo atto, presso il difensore della controparte, non a quest'ultima, bensì alla Costruzioni Immobiliari Nuova Aprilia S.r.l., la quale, si costituiva unitamente alla originaria attrice con unico atto, con il quale, eccepita preliminarmente la nullità dell'impugnazione, veniva proposto appello incidentale tardivo. 1.4 - Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile tanto l'appello proposto dal Comune di Aprilia, in quanto notificato a società estranea al giudizio, quanto il gravame incidentale, a cagione della sua ritenuta tardività. 1.5 - Per la cassazione di tale decisione il Comune propone ricorso, affidato a due motivi, cui le società intimate resistono con controricorso, interponendo ricorso incidentale condizionato, sorretto da unico motivo. Le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 2 - Con il primo motivo del ricorso principale, deducendo violazione degli artt. 160, 163 e 164 cod. proc. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, si afferma - con formulazione di idoneo quesito di diritto - che erroneamente sarebbe stata esclusa l'efficacia sanante della costituzione della S.r.l. Costruzioni Civili Aprilia, in quanto, ancorché l'impugnazione fosse rivolta contro altra società, con denominazione del tutto simile, l'atto era stato notificato al difensore della parte costituita in primo grado. 2.1 - Con la seconda censura le norme sopra indicate si assumono violate sotto il profilo della possibilità di individuare, attraverso il tenore dell'atto, l'effettivo destinatario dell'atto di impugnazione, che, per altro, aveva conseguito il suo scopo, essendosi la controparte costituita. 2.1 - Con il ricorso incidentale condizionato si sostiene, con indicazione di valido quesito di diritto, che nell'ipotesi di accoglimento del ricorso di controparte e di riconoscimento, quindi, dell'efficacia sanante della costituzione nel giudizio di appello della Costruzione Civili Aprilia S.r.l., anche il gravame proposta dalla stessa in via incidentale dovrebbe considerarsi tempestivamente proposto. 3 - Entrambi i ricorsi, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della loro intima connessione, sono fondati. 3.1 - Vale bene premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte cfr., Cass. n. 4275 del 2003 Cass. n. 9928 del 2005 Cass., n. 18427 del 2013 - l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata in particolare, quando, risultando dal contesto dell'atto che la notificazione è avvenuta appunto all'effettivo destinatario, può escludersi l'esistenza di un'incertezza assoluta in ordine ad un elemento essenziale della notificazione, essendo riservato il relativo accertamento all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. In un caso analogo a quello in esame è stato affermato che nella citazione in appello di una persona giuridica, tanto l'inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l'errata o l'omessa individuazione del legale rappresentante di essa incidono sulla validità dell'atto soltanto ove le stesse si traducano nell'assoluta incertezza della sua indicazione, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, il quale può escludere la nullità dell'appello nel caso in cui ritenga di poter individuare la persona giuridica appellata, nonostante l1 errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati all'atto di appello, come la notifica, l'iscrizione a ruolo o la costituzione in giudizio, la sentenza impugnata o gli altri atti del giudizio di primo grado Cass., 28 maggio 2009, n. 12655 . 3.2 - Nel caso di specie l'atto di appello è stato rivolto alla Costruzioni Immobiliari Nuova Aprilia S.r.l., e tuttavia notificato al difensore della società costituita in primo grado, Costruzioni Civili Aprilia entrambe le società si sono costituite con atto nel quale, oltre ad eccepire la nullità derivante dall'erroneità inerente alla denominazione dell'appellata, sono state svolte difese nel merito ed è stato proposto appello incidentale. 3.3 - Deve pertanto ritenersi che, tenuto conto della ritualità della notificazione presso il difensore della società che aveva partecipato al primo grado del giudizio, l'erronea indicazione della denominazione, tenuto conto anche della parziale coincidenza di alcuni elementi, non assumesse alcuna rilevanza, proprio perché, trattandosi di atto di gravame, il riferimento alla decisione emessa dal tribunale e agli atti relativi a quel procedimento non lasciava dubbi circa l'effettivo destinataria dell'atto di gravame, che, per altro, si è costituita in giudizio. 4 - Parimenti fondato è il ricorso incidentale, in quanto la sua inammissibilità, per tardività, è stata dichiarata esclusivamente sulla base del decorso del termine calcolato ai sensi dell'art. 327 cod. proc. civ., vale a dire con riferimento al periodo, superiore a un anno, trascorso dalla pubblicazione della sentenza. Deve in proposito ribadirsi il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 51 della legge n. 353 del 1990, applicabile nella specie ratione temporis, l'appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata in cancelleria o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore. 5 - In conseguenza dell'accoglimento dei ricorsi la sentenza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, applicherà i principi sopra enunciati, provvedendo, altresì, in merito al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.