Opposizione a decreto ingiuntivo dell’Assessorato regionale: giurisdizione del giudice ordinario

La controversia relativa alla domanda proposta da un’impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, concernente la radicale negazione delle condizioni normativamente previste per l’insorgenza della pretesa pecuniaria vantata dalla stessa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo.

Lo hanno ribadito le Sezioni Unite Civili con la pronuncia n. 23898, depositata il 24 novembre 2015. Il fatto. Un’impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale espone di aver stipulato un contratto provvisorio di servizi extraurbani di trasporto pubblico locale con la regione in sostituzione di una precedente concessione e di aver ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Assessorato regionale per il pagamento di alcune rate trimestrali. L’Assessorato ha proposto opposizione contro tale decreto ingiuntivo, con eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Giurisdizione del giudice ordinario. Le Sezioni Unite, nel decidere la questione, ribadiscono quanto hanno già avuto modo di affermare sul punto, sostenendo che la controversia relativa alla domanda proposta da un’impresa concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale, volta ad ottenere non solo l’annullamento di una deliberazione regionale di ripartizione di fondi, ma anche la consequenziale condanna dell’ente territoriale al pagamento delle differenze dovute rispetto alle somme corrisposte, in osservanza degli operanti criteri legali di derivazione comunitaria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, non attendendo al mancato o illegittimo esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione concedente, bensì alla radicale negazione delle condizioni normativamente previste per l’insorgenza della pretesa pecuniaria vantata dalla concessionaria . Per tali ragioni, la Suprema Corte, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 3 – 24 novembre 2015, n. 23898 Presidente Roselli – Relatore Spirito Fatto e diritto La Corte, rilevato che la Sberna Viaggi s.r.l. propone ricorso per regolamento di giurisdizione, e sponendo di avere stipulato con la Regione Sicilia un contratto provvisorio di servizi extraurbani di trasporto pubblico locale in sostituzione di una prece dente concessione e di avere ottenuto dal Tribunale di Palermo decreto in giuntivo nei confronti dell'Assessorato regionale per il pagamento delle rate dei terzo e quarto trimestre 2012. Ciò in base alla clausola contrattuale de terminante il corrispettivo della prestazione, indicata con la voce compen sazioni per obblighi di servizio . Avverso il decreto ingiuntivo ['Assessorato ha proposto opposizione tuttora pendente innanzi al Tribunale di Palermo, con eccezione di difetto di giurisdizione dell'AGO osserva che nella specie, la pretesa economica risulta già riconosciuta dall'amministrazione ed il riconoscimento, come la sua quantificazione, sono contenuti all'interno del contratto d'affidamento provvisorio dei servizi di trasporto pubblico locale contratto che accede alle precedenti concessioni, contenenti una disciplina convenzionale dei rapporto in tema di compensa zioni, ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 1997 e della legge regionale n. 19 del 2005 occorre ribadire che la controversia relativa alla domanda proposta da un'impresa concessionaria dei servizio di trasporto pubblico locale, volta ad ottenere non solo l'annullamento di una deliberazione re gionale di ripartizione di fondi, ma anche la consequenziale condan na dell'ente territoriale al pagamento delle differenze dovute rispet to alle somme corrisposte, in osservanza degli operanti criteri legali di derivazione comunitaria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, non attenendo al manca to o illegittimo esercizio di un potere discrezionale dell'amministra zione concedente, bensì alla radicale negazione delle condizioni normativamente previste per l'insorgenza della pretesa pecuniaria, connotante il petitum, vantata dalla concessionaria Cass. SU n. 9690/13 . P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione dei giudice ordinario.