La domanda riguarda il risarcimento del danno e non il rapporto tributario: decide il giudice ordinario

Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o da altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Lo hanno ribadito le Sezioni Unite del Supremo Collegio con l’ordinanza n. 23834/15, depositata il 23 novembre. Il caso. La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare nell’ambito di un giudizio proposto da un consorzio per il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dall’equivalente monetario dei contributi di iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI versati nel bienni 2012-2011. Il contributo annuale di iscrizione al SISTRI è un tributo Per gli Ermellini, non può dubitarsi che il contributo annuale di iscrizione al SISTRI sia un vero e proprio tributo . Del tributo, del resto, il contributo in parola secondo il Supremo Collegio presenta tutte le caratteristiche doverosità della prestazione, essendo l’iscrizione condizione imprescindibile per l’esercizio dell’attività di trasporto dei rifiuti pericolosi collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante., dato dal legittimo esercizio della professione. ma la domanda proposta dal consorzio non investe il rapporto tributario. Nel caso in esame, tuttavia, la domanda proposta dal consorzio non riguarda né la debenza del tributo , né la sua entità , con la conseguenza che la domanda de qua non investe quindi il rapporto tributario. Il consorzio resistente, infatti, aveva chiesto il risarcimento dei danni causati dalla condotta della P.A. che aveva violato il legittimo affidamento riposto dal consorzio sul fatto che il sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti sarebbe entrato in funzione nella tempistica indicata dal Ministero. Sul punto, il Supremo Collegio ha ricordato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria . Pertanto, è evidente, concludono gli Ermellini, che essendo la causa del danno lamentato un comportamento ritenuto illecito del parte del Ministero ricorrente nella gestione del SISTRI, la domanda non attiene a profili tributari, ma è finalizzata al riconoscimento di disfunzioni nell’azione amministrativa - fonte, questa sì, del risarcimento preteso cfr. Cass., sez. Unite Civili, n. 14506/13 . La Corte di Cassazione, pertanto, a fronte di quanto sopra esposto, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinari.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 7 luglio – 23 novembre 201 n. 23834 Presidente Rovelli – Relatore Vivaldi Svolgimento del processo II Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e dei mare ha proposto - nell'ambito del giudizio promosso nei suoi confronti dal Co.ti.s - Consorzio Autotrasportatori Italia Settentrionale scarl per il risarcimento dei danno patrimoniale rappresentato dall'equivalente monetario dei contributi di iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI versati nel biennio 2010 - 2011 regolamento preventivo di giurisdizione illustrato da memoria chiedendo dichiarasi il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario in favore di quello tributario. Resiste con controricorso il Co.ti.s - Consorzio Autotrasportatori Italia Settentrionale scari. Motivi della decisione E' indubbio che il contributo annuale di iscrizione al SISTRI sia 'un vero e proprio tributo del quale presenta le caratteristiche doverosità della prestazione l'iscrizione è una condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti pericolosi e collegamento della prestazione imposta alla spesa pubblica riferita ad un presupposto economicamente rilevante. Nella specie quest'ultimo è rappresentato dal legittimo esercizio della professione dei quale l'iscrizione è condizione - come già detto - imprescindibile. Ma nel caso in esame - ai fini del riconoscimento della giurisdizione - va analizzata la domanda proposta nei due elementi fondamentali del petitum e della causa petendi. Ora, la domanda proposta dal Co.ti.s non riguarda, né la debenza del tributo, né la sua entità non investe cioè il rapporto tributario. Diversamente, l'attuale resistente ha chiesto il risarcimento dei danni causatigli dalla condotta, ritenuta illecita, della Pubblica Amministrazione per avere violato il legittimo affidamento che esso Consorzio aveva riposto sul fatto che il sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti - in previsione dei quale erano stati fatti investimenti - sarebbe entrato in funzione nella tempistica assegnata dal Ministero convenuto . E sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno già avuto modo di precisare che Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. E ciò perchè non può sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dei D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie. Anche nel campo tributario, infatti, l'attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi nei limiti posti, non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo S.U. 4.1.2007 n. 15 e successive conformi . E' quindi evidente che se la causa del danno lamentato, sta in un comportamento ritenuto illecito da parte dei Ministero convenuto nella gestione del Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, la domanda non attiene ad alcun profilo tributario, ma piuttosto è finalizzata al riconoscimento di disfunzioni nell'azione amministrativa fonte questa sì del risarcimento preteso v. anche S.U.10.6.2013 n. 14506 . Con la conseguenza che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le spese sono rimesse al giudice dei rinvio. P.Q.M. La Corte di cassazione a Sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese rimesse.