Somme per gli oneri fiscali non depositate? Il notaio deve trascrivere comunque tempestivamente

Il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all’obbligo di provvedere alle formalità susseguenti.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23491/15, depositata il 17 novembre. Il caso. Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una sanzione disciplinare – sospensione di mesi sei - irrogata ad un notaio dalla competente Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina. Secondo il professionista, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato che le trascrizione ritenute tardive erano state effettuate non appena maturata la valuta dell’assegno conferito dal cliente – che, peraltro, non si trovava nella situazione di non aver pagato le somme relative agli oneri fiscali, ma di averle pagate con mezzo non liquido. Il ritardo nelle trascrizioni, inoltre, precisava il ricorrente, non integra violazione delle norme deontologiche. Se il notaio accetta l’incarico deve provvedere alle formalità anche se il cliente non paga le somme relative agli oneri fiscali. In primis , il Supremo Collegio ha ricordato che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l’onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l’atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all’obbligo di provvedere alle formalità susseguenti , come la registrazione e la trascrizione dell’atto. In altre parole, chiariscono da Piazza Cavour, una volta accettato l’incarico notarile, né il mancato pagamento da parte del cliente degli importi dovuti per tasse e trascrizione e neppure, a maggior ragione, il mancato perfezionamento della liquidità dei titoli rilasciati per il medesimo pagamento consentono al professionista di ritardare la dovuta tempestiva trascrizione. L’art. 2671 c.c., infatti, impone al notaio di provvedere alle formalità di pubblicazione e trascrizione dell’atto ricevuto - e voluto ricevere anche in assenza e/o carenza del versamento dovuto dal cliente - nel più breve tempo possibile e, quindi, senza alcun inescusabile disagio. Diversamente, concludono gli Ermellini, si finirebbe per legalizzare una prassi dei ritardi negli adempimenti notarili che comprometterebbe gravemente la sicurezza giuridica dei rapporto e violerebbe il ruolo di garanzia affidato al notaio dallo Stato e dalle parti.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 giugno – 17 novembre 2015, numero 23491 Presidente Mazzacane – Relatore Oricchio Considerato in fatto Con ordinanza ai sensi dell'articolo 702 ter c.p.c. la Corte di Appello di Milano rigettava il ricorso del notaio V.A. avverso la decisione numero 126 emessa dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina della Circoscrizione Territoriale della Lombardia in data 24 ottobre 2013, confermata, integralmente con conseguente condanna del ricorrente soccombente alle spese del processuali. In particolare con la suddetta confermata decisione veniva inflitto al notaio medesimo la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei. Più specificamente, ancora, con il citato provvedimento della Corte distrettuale venivano ritenuti privi di pregio i motivi del ricorso relativi, in ordine, ai tre contestati capi di incolpazione ovvero – rispettivamente – la trascrizione tardiva di atti, l’ esposizione di anticipazioni non giustificate e la delega di attività al Signor A. e ai suoi collaboratori . La Corte territoriale riteneva, inoltre, ancor privi di pregio i finali rilievi sviluppati avverso la qualità e la misura della sanzione inflitta anche con riguardo alla lamentata esclusione della concessione delle circostanze attenuanti . Per la cassazione dell'anzidetto provvedimento della Corte di Appello di Milano ricorre il V. con atto affidato a dieci ordini di motivi. Resiste con controricorso il Consiglio Notarile di Milano. Ha depositato, nell'approssimarsi dell'udienza, memoria la parte ricorrente. Ritenuto in diritto 1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 2671 - 1719 c.c., artt. 27 - 28 l. numero 289/1913, articolo 360 numero 3 c.p.c. nella parte in cui l'impugnata ordinanza individua ipotesi di ritardo nelle trascrizioni senza considerare che le trascrizioni intendendo per le stesse, ai fini del presente ricorso, anche le iscrizioni sono state effettuate non appena venuta a maturare la valuta dell'assegno conferito dal cliente e quindi non appena andato a buon fine l'assegno stesso . 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta, in subordine rispetto al primo motivo, la mancata considerazione da parte dell'ordinanza impugnata della circostanza che in questo caso il cliente non si trova nella situazione di non aver pagato le somme relative agli oneri fiscali, ma di averle pagate con mezzo non liquido . 3.- Con il terzo motivo parte ricorrente in subordine ulteriore rispetto al primo motivo, e quindi anche rispetto al secondo, denuncia la violazione e falsa applicazione d di norme di diritto articolo 147, 1 comma, lett. a e b L. numero articolo 360 numero 3 c.p.c. da parte dell'ordinanza impugnata in quanto le trascrizioni in ritardo non violano norme deontologiche . 4.- I tre motivi innanzi sinteticamente esposti possono essere trattati congiuntamente attesa la loro continuità e contiguità argomentativa e logica. Con i medesimi motivi parte ricorrente, in sostanza, ripropone oggi un serie di ordini di argomentazioni analoghe a quelle già svolte innanzi alla Corte territoriale. I motivi congiuntamente qui in esame devono essere rigettati in quanto infondati. In proposito non può che richiamarsi il noto principio, già a suo tempo affermato nella specifica materia, da questa Corte, che ha avuto modo di ribadire come il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l'onorario e le spese, ma, una volta che abbia comunque accettato di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l'atto, il mancato pagamento di tali importi non lo autorizza a sottrarsi all'obbligo di provvedere alle formalità susseguenti come la registrazione e la trascrizione dell'atto Cass. civ., Sez. III, Sent. 27 novembre 2012, numero 20995 . Insomma, una volta accettato l'incarico notarile, né il mancato pagamento da parte del cliente degli importi dovuti per tasse e trascrizione e neppure a maggior ragione il mancato perfezionamento della liquidità dei titoli rilasciati per il medesimo pagamento possono consentire al professionista di ritardare la dovuta tempestiva trascrizione. D'altra parte l'articolo 2671 c.c., al di là della sua inusuale lettura proposta e riproposta dalla parte ricorrente, impone al notaio di provvedere alle formalità di pubblicazione e trascrizione dell'atto ricevuto e voluto ricevere anche in assenza e/o carenza del versamento dovuto dal cliente nel più breve tempo possibile Cass. numero ri 5756/1988 e 566/2000 e, quindi, senza alcun inescusabile indugio. D'altra parte, ancora, nella concreta ipotesi risultava il dato numerico non contestato dall'odierno ricorrente del ritardo medio delle trascrizioni-iscrizioni tardiva di ben 18, 22 e 23 giorni nel solo periodo a campione considerato. Anche tale ultimo dato conferma la non accoglibilità delle prospettazioni di cui ai motivi del ricorso in esame, giacché non può pretendersi uno stravolgimento dei noti principi nella specifica materia innanzi citati con la legalizzazione di una prassi dei ritardi negli adempimenti notarili che finirebbero per compromettere gravemente la sucurezza giuridica dei rapporti e la violazione del ruolo di garanzia che lo Stato e le parti affidano al Notaio. I tre motivi vanno, quindi, rigettati. 5.- Con il quarto motivo del ricorso in subordine rispetto al terzo motivo, ad escludere il secondo capo di incolpazione, qualora lo stesso non dipenda solo da errore di diritto, mancata considerazione della circostanza, di fatto pacifica in atti articolo 360, numero 5 c.p.c. che si è trattato di ritardo od anche di più ritardi con mera colpa non cosciente e non dolo . Il motivo, per come formulato con riferimento alla norma processuale espressamente citata da parte ricorrente, è del tutto inammissibile. Tanto per una duplice serie di ragioni. Innanzitutto in quanto si prospetta una circostanza asseritamente pacifica in atti , ma senza la specifica allegazione ed indicazione dei dovuti riferimenti atti a rintracciare il prospettato fatto pacifico in atti . Al riguardo non può che richiamarsi il noto principio, già affermato da questa Corte, secondo cui una censura, formulata come quella in esame, non può che ritenersi carente sotto il profilo del compiuto adempimento degli oneri connessi all'ossequio del principio di autosufficienza. Si sarebbe, infatti, dovuto procedere - ad onere della parte ricorrente - alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l'allegata prospettazione, la censura mossa all'impugnata sentenza Cass. civ., Sez. V, Sent. 20 marzo 2015, numero 5655 ovvero, ancora, adempiere puntualmente almeno l'onere di indicare specificamente la sede fascicolo di ufficio o di parte di uno dei pregressi gradi del giudizio ove rinvenire i detti documenti Cass. civ., Sez. VI. Ord. 24 ottobre 2014, numero 22607 . Infatti, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del d.lgs. numero 40 del 2006, il novellato articolo 366, sesto comma c.p.c., oltre a richiedere la specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto e dove sia stato prodotto nelle fasi di merito cfr., per tutte. Cass. SS.UU. 2 dicembre 2008, numero 28547 . Sotto un secondo aspetto il motivo in esame è, comunque, inammissibile in quanto afferisce ad un profilo proprio della valutazione del merito della fattispecie, che - fra l'altro - risulta correttamente svolta e motivata nel pro provvedimento oggetto del ricorso. Il motivo qui in esame è, quindi, inammissibile. 6.- Con il quinto motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 14 C.D. articolo 360 numero 3 c.p.c. nella parte in cui l'ordinanza impugnata individua l'illecito concorrenziale nella allocazione sotto la voce di anticipazioni di importi non giustificati per visure ipotecarie e per visure in relazione ad atti societari e quindi nel risvolto concorrenziale di un illecito tributario in assenza dell'accertamento dell'illecito tributario stesso . Il motivo, di non facile intellegibilità, è infondato. Il citato articolo 14 del Codice deontologico professionale, rilevante ex articolo 147, lett. b , L. Notarile recita, testualmente configurano distinte ipotesi di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti Comportamenti - la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e copmpensi - la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese . Nella fattispecie, quindi, non poteva che essere contestata e riconosciuta la illecita concorrenza per la mancata specificazione delle suddette anticipazioni. L'argomentazione di parte ricorrente, che sembrerebbe postulare un preliminare accertamento tributaria oltre che nuova è non documentata come già formulata nelle precedenti fasi del giudizio è del tutto irrilevante la violazione di cui si discute attinge, infatti, direttamente ed autonomamente alla succitata previsione deontologica e non postula affatto un necessario e prodromico accertamento fiscale. Va, poi, evidenziato come - a fronte delle varie irregolarità e dei disordini contabili - il notaio ricorrente non ha neppure fornito la prova contraria. Né, come tale, può oggi valutarsi ed intendersi il parere di un illustre esperto trascritto nel ricorso prospettato, in punto, ex numero 3 dell'articolo 360 c.p.c. , parere che dovrebbe dimostrare che la violazione fiscale è inesistente in ipotesi, si ribadisce, si trattava di violazione essenzialmente deontologica e non necessariamente tributaria. Il motivo va, dunque, rigettato. 7.- Con il sesto motivo del ricorso si deduce in subordine rispetto al quinto motivo, la mancata considerazione della circostanza, di fatto pacifica in atti articolo 360, numero 5 c.p.c. , che la violazione di norme fiscali non è stata in alcun modo accertata e che in senso contrario il Notaio V. ha portato elementi contrari in alcun modo confutati nell'ordinanza . Il motivo, per il medesimo ordine di ragioni già esposte innanzi sub 6.- non può essere accolto. Ribadendo la eterogeneità rispetto alla contestata violazione deontologica delle deduzioni relative all'aspetto tributario, il motivo in esame - stante la sua non congruenza - deve essere ritenuto inammissibile. 8.- Con il settimo motivo del ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 47 l.numero principi 36 e 42 del Codice Deontologico articolo 360 numero 3 c.p.c. nella parte in cui l'ordinanza impugnata contesta la spersonalizzazione dell'attività notarile solo in ragione di elementi quantitativi relativi al giro di affari ed al compenso del collaboratore autonomo senza individuare nel concreto l'effettiva spersonalizzazione . Il motivo non è ammissibile. Con lo stesso si prospetta la violazione dell'articolo 360, numero 3 c.p.c., svolgendo – tuttavia - una censura che, senza attingere alla parte motiva della decisione gravata, invero attiene alla ri valutazione nel merito della spersonalizzazione dell'attività notarile e dei sui elementi. Quest'ultimi, relativi alla delega di attività al Signor A. e ai suoi collaboratori , risultano – comunque - esaminati e valutati nella sentenza impugnata e neppure gravata sotto l'aspetto di eventuale carenza motivazionale. La motivazione della decisione impugnata in ogni caso risulta, sul punto, congrua ed immune da vizi logici. 9.- Con l'ottavo motivo del ricorso in subordine rispetto al settimo motivo, [si deduce] mancata considerazione della circostanza, di fatto pacifica in atti articolo 360 numero 5 c.p.c. , della mancanza di elementi di fatto a conforto della mancanza di personalizzazione diversi dall'alto volume di affari e dall'alto compenso del Sig. A. . Anche tale motivo di non immediata comprensibilità , postulando una indimostrata circostanza di fatto pacifica in atti attiene, nella sostanza, ad una impropria rivalutazione del merito della controversia, senza peraltro neppure censurare una specifica carenza motivazionale della decisione gravata. Tanto disattendendo noti principi già affermati da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata aventi i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata Cass. numero 15592/2007 . Il tutto conformemente all'affermazione secondo cui il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 numero 5 c.p.c., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile in mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione Cass. SS.UU. 11 giugno 1998, numero 5802 . Tutto ciò rende, come in ipotesi, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360 numero 5 c.p.c., qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e,in particolare, prospetti un preteso, migliore e più appagante coordinamento dei fatti acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione Cass. civ., 26 marzo 2010, numero 7394 . Il motivo è, quindi, inammissibile. 10.- Con il nono motivo del ricorso si deduce, in subordine rispetto a tutti gli altri motivi, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto articolo 144, articolo 147, comma I, primo alinea, l.numero , articolo 62, numero 1 c.p.c., articolo 24 cost. articolo 360 numero 3 c.p.c. nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha negato l'applicazione di attenuanti previste espressamente dalla legge, pur in presenza di tutti i presupposti di legge . Il motivo è infondato e va rigettato. La Corte territoriale, nel confermare la decisione innanzi ad essa impugnata, ha evidenziato - come per espresso richiamo al disposto dell'articolo 147, comma I, primo alinea L. notarile, la sanzione è stata applicata graduandola rispetto alla complessiva gravità della fattispecie disciplinare, non minimizzabile con un atteggiamento costantemente auto assolutorio . In sostanza la commisurazione della sanzione alla gravità della fattispecie, pienamente rientrante nel canone ex articolo 147 cit., risulta corretta ed immune dal denunciato vizio. Il motivo va, pertanto, respinto. 11. - Con il decimo motivo del ricorso si prospetta in subordine rispetto al nono motivo, mancata considerazione di circostanze di fatto pacifiche in atti articolo 360, numero 5 c.p.c. . Il motivo è inammissibile. Dopo un accenno alla natura di mero diritto della questione sottesa ovvero dell'intervenuto risarcimento del danno patrimoniale prodotto a seguito di trascrizione in ritardo, parte ricorrente - con il motivo qui in esame - formula succintamente censura non ai sensi del numero 3, ma – invece - del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c In ogni caso la mossa censura è, anche sotto il profilo fattuale, incongrua poiché nulla evidenzia circa l'eventuale omessa valutazione del riportato elemento il risarcimento . Va, in punto in ogni caso evidenziato, che la gravata decisione ha evidenziato l'assenza di integralità della riparazione del danno . Il motivo deve, perciò, essere ritenuto inammissibile. 12.- Alla luce di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato. 13.- Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto si determinano così come da dispositivo. Ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, per disporre il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.2.00,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 1 quater del D.P.R. numero 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello tesso articolo 13.