Quando la notifica perfezionatasi oltre il termine per fatti non imputabili al richiedente è tempestiva?

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest’ultimo ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, posto che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione – attesa la unilateralità del procedimento notificatorio – avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23399, depositata il 16 novembre 2015. Il fatto. Con la notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale territorialmente competente la spa richiedeva all’intimato la consegna di due autoveicoli, nonché il pagamento di una somma di denaro oltre interessi e spese processuali. In particolare, ai sensi dell’art. 641 c.p.c. e quindi, entro il quarantesimo giorno per la proposizione dell’opposizione, l’intimato indirizzava la notifica dell’atto di citazione in opposizione al provvedimento monitorio presso il domicilio indicato dall’ingiungente ossia lo studio legale del proprio difensore costituito. La notifica, tuttavia, non andava a buon fine non essendo stato ivi rinvenuto il destinatario dell’atto. L’intimato provvedeva dunque a reiterare la notifica, questa volta con esito positivo presso il nuovo domicilio del predetto difensore. Il Tribunale adito dichiarava la definitività del decreto ingiuntivo opposto reputando tardiva l’opposizione proposta dall’intimato. Avverso tale sentenza proponeva appello l’ingiunto che veniva rigettato dalla Corte territoriale la quale considerava la seconda notifica richiesta dall’intimato tardiva rispetto alla notifica del provvedimento monitorio avvenuta 66 giorni prima e quindi, ben oltre il termine perentorio previsto dal codice di rito. A nulla rilevando la circostanza che il procedimento notificatorio non andato a buon fine fosse stato riattivato dall’intimato entro il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 165 e 345 c.p.c In particolare, quest’ultimo avrebbe omesso di formulare entro il predetto termine, un’espressa istanza al giudice dell’opposizione di riattivazione del procedimento notificatorio, dalla quale, secondo il Collegio, sarebbe potuta conseguire la possibilità di rinnovazione della notifica non andata a buon fine. Per la Cassazione della sentenza di appello l’intimato proponeva ricorso. Per il principio di ragionevole durata del processo la parte può riattivare il procedimento notificatorio anche in assenza di una formale istanza al giudice. Nella specie, con l’unico motivo di ricorso il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto non tempestiva la notifica dell’opposizione al provvedimento monitorio che, secondo il Collegio, avrebbe dovuto necessariamente essere preceduta - entro il termine previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 165 e 345 c.p.c. - da una formale ed espressa istanza di riattivazione del procedimento notificatorio indirizzata al giudice dell’opposizione. Per converso, secondo il ricorrente la riattivazione del procedimento notificatorio su suo impulso avvenuta a distanza di soli 10 giorni dal precedente tentativo di notifica comporta che il procedimento in questione, comprensivo di due tentativi di notifica, vada considerato unico ed unitario e il suo esito – il perfezionamento della notifica - con effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento medesimo. Gli ermellini hanno ritenuto di dar ragione al ricorrente rilevando che i giudici di seconda istanza hanno erroneamente considerato la notifica dell’atto in questione non tempestiva perché non perfezionatasi entro i quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio. Al contrario, la notifica eseguita la seconda volta, ritenuta dai giudici come facente parte di un unico procedimento notificatorio di cui fa parte anche il primo tentativo non andato a buon fine, deve considerarsi tempestiva in quanto effettuata entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le ulteriori informazioni necessarie. Concludendo. Nel caso de quo la ripresa del procedimento notificatorio conclusosi dopo neppure un mese a far data dal tentativo non andato a buon fine ed effettuata dopo dieci giorni dal medesimo tentativo deve considerarsi operata in un tempo ragionevole. E ciò anche sulla scorta del fatto che risultano pacifici e incontestati tutti gli impedimenti che hanno impedito il perfezionarsi della prima notifica l’omessa comunicazione nel provvedimento monitorio del mutamento di indirizzo del difensore presso il quale la società ingiungente aveva eletto il proprio domicilio, la mancata iscrizione del predetto difensore nell’albo degli avvocati del foro territorialmente competente, nonché l’impossibilità di reperire il recapito telefonico dello studio intestato allo stesso difensore in quanto non presente negli elenchi telefonici .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 25 settembre – 16 novembre 2015, n. 23399 Presidente Di Palma – Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. In data 5.11.2004, veniva notificato a P.P. il decreto ingiuntivo n. 3461/2004, emesso dal Tribunale di Firenze, con il quale si ingiungeva all'intimato di consegnare alla Arval Service Lease Italia s.p.a. gli autoveicoli Mitsubishi Pajero, tg. e Mitsubishi Pajero, tg. nonché di pagare, alla predetta società, la somma di Euro 29.805,57, oltre interessi legali e spese processuali. 1.1. Il 15.12.2004 - ossia entro il quarantesimo giorno per la proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c. - il P. consegnava all'ufficiale giudiziario, per la notifica, Tatto di citazione in opposizione al provvedimento monitorio, indirizzato al domicilio indicato dall’ingiungente, presso lo studio dell'avv. Luca Arinci, in Viale Malta n. 7 in Firenze. La notifica non andava, tuttavia, a buon fine, non essendo stato ivi rinvenuto il destinatario dell'atto. Il P. provvedeva, quindi, a reiterare la notifica il 27.12.2004, che questa volta si perfezionava presso lo studio dell'avv. Arinci, ubicato in Firenze, alla via Delle Cinque Giornate n. 31, in data 10.1.2005. 1.2. Con sentenza n. 2461/2005, depositata il 15.7.2005, il Tribunale di Firenze dichiarava la definitività del decreto ingiuntivo opposto, reputando tardiva l'opposizione proposta dall’intimato. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello il P. , che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1296/2011, depositata il 13/10/2011. 2.1. Con tale pronuncia il giudice di seconde cure riteneva, invero, che la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo, eseguita il 10.1.2005, fosse tardiva tenuto conto della data di notifica del provvedimento monitorio 5.11.2004 , a nulla rilevando il fatto che il procedimento notificatorio, non andato a buon fine, fosse stato riattivato dal P. in data 27.12.2004, ossia nel termine per la costituzione dell'opponente, risultante dal combinato disposto degli artt. 165 e 345 c.p.c 2.2. Quest'ultimo avrebbe, invero, omesso di formulare, entro il predetto termine, una formale ed espressa istanza al giudice dell'opposizione di riattivazione del procedimento notificatorio, dalla quale soltanto sarebbe potuta conseguire - secondo la Corte territoriale - la possibilità di rinnovazione della notifica non andata a buon fine. 3. Per la cassazione della sentenza n. 1296/2011 ha, quindi, proposto ricorso P.P. affidato ad un unico motivo. La società resistente ha replicato con controricorso. Considerato in diritto 1. Con l'unico motivo di ricorso, P.P. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 641 e 650 c.p.c., nonché 24 Cost., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c 1.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto che, ai fini della tempestività della notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3461/2004, il P. avrebbe dovuto necessariamente formulare - nel termine di dieci giorni previsto per la costituzione dell'opponente che abbia notificato, o nella specie tentato di notificare, l'atto di opposizione, risultante dal combinato disposto degli artt. 165 e 345 c.p.c. - una formale ed espressa istanza al giudice dell'opposizione di riattivazione del procedimento notificatorio, dalla quale soltanto sarebbe potuta conseguire - ad avviso della Corte territoriale - la possibilità di rinnovazione della notifica non andata a buon fine. 1.2. Per converso, a parere del ricorrente, l'avvenuta riattivazione del procedimento notificatorio, operata ad iniziativa dello stesso notificante a distanza di soli dieci giorni 27.12.2004, tenuto conto dei due giorni festivi dal precedente tentativo di notifica 15.12.2004 , avrebbe dovuto comportare che il procedimento in questione, iniziato il 15.12.2004 e conclusosi il 10.1.2005, si sarebbe dovuto considerare unico ed unitario. Ne deriverebbe, pertanto, che l'esito positivo della seconda notifica non avrebbe potuto essere considerato -come ha invece ritenuto la Corte di Appello - come la conclusione di un autonomo procedimento notificatorio, del tutto disgiunto dal primo, con la conseguenza di ritenere - come ha del tutto erroneamente fatto la Corte di Appello - tardiva l'opposizione notificata il 10.1.2005, bensì come il momento conclusivo dell'unico procedimento notificatorio, il cui esito avrebbe effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento medesimo 15.12.2004 . 2. Il motivo è fondato. 2.1. Va rilevato, al riguardo, che la Corte di Appello di Firenze, rigettando l'appello proposto da P.P. , ha ritenuto che la notifica dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3461/2004 emesso su istanza della Arval Service Lease Italia s.p.a., non andata a buon fine il 15.12.2004, ossia entro i quaranta giorni dalla notifica del provvedimento monitorio notificato all'opponente il 5.11.2004, ed avvenuta solo in data 10.1.2005, fosse tardiva. La Corte ha, pertanto, confermato l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente definitività del decreto ingiuntivo, già sancite dal Tribunale di Firenze. A nulla rileverebbe, invero, secondo il giudice di seconda istanza, il fatto che il procedimento notificatorio, non andato a buon fine, fosse stato riattivato dal P. in data 27.12.2004, ossia nel termine per la costituzione dell'opponente, risultante dal combinato disposto degli artt. 165 e 345 c.p.c Ed infatti, a parere della Corte territoriale, quest'ultimo avrebbe omesso di formulare, entro il predetto termine per la costituzione, un'espressa ed esplicita istanza al giudice dell'opposizione di riattivazione del procedimento notificatorio, dalla quale soltanto sarebbe potuta conseguire la possibilità di rinnovazione della notifica non andata a buon fine. Con la conseguenza che la notifica, richiesta il 27.12.2004 ed eseguita il 10.1.2005, costituirebbe un secondo procedimento notificatorio del tutto autonomo e disgiunto dal primo e, di conseguenza, conclusosi tardivamente, ai fini della tempestività dell'opposizione. 2.2. Tali argomentazioni sono erronee e non possono essere condivise. 2.2.1 Va, per vero, osservato, in proposito, che, secondo l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di questa Corte, ed al quale si intende dare continuità, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In siffatta evenienza, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione - attesa la unitarietà del procedimento notificatorio - avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento stesso, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie cfr. Cass.S.U. 17352/2009 Cass. 586/2010 6846/2010 9046/2010 21154/2010 26518/2011 18074/2012 20830/2013 24641/2014 . 2.2.2. Orbene, nel caso di specie, poiché il procedimento notificato-rio è stato riattivato dal P. il 27.12.2004, ossia dopo dieci giorni non considerando i due giorni festivi dalla notifica non andata a buon fine, avvenuta il 15.12.2004, e non essendo necessaria - per le ragioni suindicate - l'istanza al giudice, la notifica dell'atto di opposizione deve considerarsi eseguita il 15.12.2004, ossia nei quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 5.11.2004. 2.2.2.1. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la ripresa del procedimento notificatorio - peraltro conclusosi il 10.1.2005, ossia dopo neppure uri mese dal tentativo non andato a buon fine -, effettuata dopo dieci giorni da tale tentativo, possa considerarsi operata in un tempo ragionevole. E ciò anche considerando che non risulta controverso tra le parti quanto affermato dal ricorrente circa il fatto che 1 il mutamento di indirizzo del difensore presso il quale la Arval Service Lease Italia s.p.a. aveva eletto domicilio nel ricorso per decreto ingiuntivo non era stato in alcun modo comunicato all'opponente 2 il suddetto domiciliatario, avv. Luca Arinci, non risultava iscritto nell'albo degli Avvocati di Firenze 3 nell'elenco telefonico non risultava nessuno studio professionale intestato all'avv. Luca Arinci in Firenze. 2.2.2.2. Ne discende che l'opposizione del P. - contrariamente a quanto affermato della Corte di Appello - deve essere ritenuta tempestiva. 2.2.3. Non è da ritenersi, invero, fondato neppure l'ulteriore assunto del giudice di seconde cure, secondo il quale la prova dell'avvenuta riattivazione del procedimento notificatorio in data 27.12.2004 non potrebbe desumersi dalla stampigliatura - apposta dall'U.N.E.P. sull'atto di opposizione - recante l'indicazione tasse erariali pagate in modo virtuale all'ufficio competente , la quantificazione dei diritti di notifica, e la data, ma non anche la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario che avrebbe ricevuto l'atto. 2.2.3.1. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, infatti, la prova certa della data di effettuazione della notifica - che, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario -ben può essere desunta anche dal timbro apposto sull'atto da notificare, recante il numero del cronologico e la data, con la specifica delle spese, ancorché non sottoscritta dall'ufficiale giudiziario cfr., ex plurimis, Cass. 15797/2005 S.U. 14294/2007 7470/2008 22003/2008 13640/2013 3755/2015 . 2.2.3.2. Né risulta che nei caso di specie fosse insorta, nei giudizi di merito, una specifica controversia circa la conformità al vero di quanto indirettamente risultante da detto timbro, sicché l'opponente fosse tenuto - secondo l'indirizzo giurisprudenziale succitata - a farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario. Tanto vero che la stessa Corte di Appello ha affermato di avere proceduto di ufficio per mera completezza di motivazione P. 7 all'esame di detta stampigliatura apposta sull'atto di opposizione. 2.3. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, l'unica la censura proposta dal P. deve essere accolta. 3. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, la quale - tenuto conto di quanto affermato in diritto da questa Corte, circa la tempestività della proposta opposizione - dovrà procedere a nuovo esame della controversia nel merito. 4. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.