Il difensore può trattenere le somme liquidate in sentenza senza darne avviso al proprio assistito

L’omesso avviso al cliente di aver percepito le somme liquidate in sentenza dalla controparte non ha alcun effetto sul pagamento dell’importo che, comunque, ha un effetto liberatorio nei confronti della parte.

L’avvocato può anche trattenere gli importi percepiti a titolo di pagamento di propri onorari quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita. A stabilirlo è la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23017/15 depositata l’11 novembre. La fattispecie. Nel caso in esame il Giudice di Pace di Milano aveva condannato il soccombente a rifondere le spese di lite alla controparte poi risultata vincitrice in fase di gravame. L’appellante vittoriosa ha richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di spese legali per il primo grado alla controparte la quale si è difesa asserendo di non aver mai ricevuto alcunché e chiamando in causa a manleva il proprio legale il quale aveva incassato direttamente le somme senza essere antistatario e senza darne avviso alla propria assistita. Il Tribunale aveva rigettato la domanda formulata nei confronti del legale e, successivamente, la causa è pervenuta al vaglio della Magistratura di legittimità. L’avvocato può incassare le somme. Vero è che il procuratore ad litem , se non specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente e a liberare il debitore tuttavia, qualora il legale incassi le somme liquidate in sentenza, tale fatto comporta l’estinzione del debito dell’assistita nei confronti del difensore con conseguente applicazione dell’art. 1188, comma 2, c.c L’art. 44 del codice dentologico è una mera norma disciplinare. Ai sensi dell’art 44 del codice deontologico, l’avvocato ha diritto di trattenere le somme pervenutegli da terzi dandone avviso al proprio cliente può anche trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento dei propri onorari quando si tratta di somme liquidate in sentenza a carico della controparte e non le abbia ancora ricevute dalla propria assistita. Tuttavia, a dire del Supremo Collegio, le norme del codice deontologico di un ordine professionale non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell’ordinamento generale e, pertanto, non possono in alcun modo avere una efficacia dispositiva sul rapporto d’opera intellettuale fra avvocato e cliente. Da ciò ne consegue che l’omesso avviso di aver percepito i compensi dalla controparte non ha alcuna rilevanza sul pagamento.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 6 ottobre – 11 novembre 2015, n. 23017 Presidente Piccialli – Relatore Abete Svolgimento del processo Con atto ritualmente notificato C.M. citava a comparire innanzi al giudice di pace di Milano la Futura International s.r.l Esponeva che con sentenza n. 352/2001, assunta a definizione del primo grado di altro giudizio, il giudice di pace di Milano l'aveva condannata a rimborsare alla Futura International s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato S.C. , le spese della lite in misura pari ad Euro 1.291,09 che aveva, da un canto, ottemperato alla condanna alle spese ed aveva, dall'altro, interposto appello che all'esito del gravame la statuizione di prime cure era stata riformata e la s.r.l. era stata condannata a rifonderle le spese di entrambi i gradi. Esponeva altresì che aveva invano domandato alla convenuta la restituzione dell'importo in precedenza corrisposto. Chiedeva che la s.r.l. fosse condannata a restituirle la somma di Euro 1.291,09 con gli interessi. Costituitasi, Futura International s.r.l. deduceva di non aver mai ricevuto alcunché. Instava per la reiezione dell'avversa domanda, previa, se del caso, autorizzazione alla chiamata in causa dell'avvocato S.C. , affinché la manlevasse da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole atta a scaturire da una eventuale condanna. Chiamato in causa, si costituiva l'avvocato S.C. invocava per il rigetto dell'avverse domande. Deduceva di aver personalmente incassato la somma versata dall'attrice e di aver comunicato alla propria assistita - la Futura International - che avrebbe trattenuto la somma quale corrispettivo per l'attività difensiva svolta a suo favore così sentenza impugnata, pag. 6 . Disposta la cancellazione ex art. 89 c.p.comma . di numerose frasi sconvenienti ed offensive contenute negli atti redatti dall'Avv. S. così ricorso, pag. 2 , con sentenza n. 22830/2007 il giudice adito accoglieva in danno della convenuta la domanda dell'attrice. Interponeva appello la Futura International s.r.l Resistevano C.M. e l'avvocato S.C. . Con sentenza n. 12906 dei 8/12.11.2010 il tribunale di Milano rigettava il gravame e condannava l'appellante a rimborsare alle controparti le spese del secondo grado. Premetteva il tribunale che sussisteva senz'altro la legittimazione passiva della Futura International quale parte nei precedenti gradi di giudizio così sentenza impugnata, pag. 6 che difatti i rapporti erano intercorsi tra essa e la sig.ra C. così sentenza impugnata, pag. 6 e che a nulla rilevava che l'avvocato S. avesse trattenuto quanto versato con assegno da C.M. . Indi esplicitava che l'avv. S. , in conformità . all'art. 44 del codice deontologico, ha trattenuto la somma versata dalla C. imputandola agli onorari dovuti per l'attività svolta così sentenza impugnata, pag. 6 che invero, ai sensi dell'art. 44 del codice deontologico, l'avvocato ha diritto di trattenere le somme pervenutegli dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente così sentenza impugnata, pag. 7 che, ai sensi del medesimo art. 44, l'avvocato può anche trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento dei propri onorari quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti ed onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita così sentenza impugnata, pag. 7 . Esplicitava infine, quanto alla domanda di risarcimento dei danni all'immagine conseguente all'ordine di cancellazione di frasi sconvenienti, che gli asseriti danni non erano stati provati che in ogni caso l'ordine di cancellazione appariva provvedimento adeguato a riparare ciò che è risultato pregiudizievole così sentenza impugnata, pag. 7 . Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Futura International s.r.l. ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e con condanna dell'avvocato S.M. al risarcimento dei danni ex art. 89 c.p.c C.M. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. L'avvocato S.C. ha depositato controricorso del pari ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'avverso ricorso con vittoria di spese. L'avvocato S.C. ha depositato inoltre memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.comma per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio così ricorso, pag. 2 . Adduce che il tribunale ha omesso di esaminare circostanze oggetti ve . da cui si evince chiaramente che . - in palese violazione dell'art. 44 Cod. Deont. - non era mai stata notiziata dell'incasso . da parte dell'Avv. S. così ricorso, pag. 2 che, in particolare, il tribunale ha omesso l'esame dei documenti prodotti nonché dei verbali di udienza, ove sono raccolte le dichiarazioni rese dal proprio legale rappresentante e da cui si desume che non è mai stata messa al corrente - prima della citazione 19/10/03 - né dell'avvenuto incasso della . somma da parte dell'Avv. S. con assegno allo stesso intestato trasmessogli dalla Sig.ra C. , né della successiva richiesta di restituzione somme da parte di quest'ultima tant'è che il resistente non ha neppure prodotto un rendiconto obbligatorio ex art. 1713 c.c. così ricorso, pag. 3 . Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.comma per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'attività istruttoria esperita ed al suo mancato esame da parte dei Giudici di merito così ricorso, pag. 5 . Adduce che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che le controparti non hanno adempiuto il proprio onere probatorio ex art. 2697 c.comma poiché non hanno nemmeno provato che Futura International s.r.l. era stata tempestivamente notiziata sia dell'incasso delle somme versate dalla Sig.ra C. all'Avv. S. sia della successiva richiesta di restituzione somme prima della citazione introduttiva del presente giudizio, con conseguente impossibilità di applicare . l'art. 44 Cod. Deont. così ricorso, pag. 5 . Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.comma per violazione o falsa applicazione di norme di diritto così ricorso, pagg. 5-6 . Adduce che a la sentenza impugnata viola altresì gli artt. 112 e 93 c.p.c., 1188, 1189 c.comma poiché il Tribunale ha completamente omesso di esaminare le eccezioni . volte a far valere la sua carenza di legittimazione passiva o, comunque, ad ottenere di essere manlevata dall'Avv. S. così ricorso, pag. 6 . Adduce, in particolare, che con la sentenza n. 352/2001 il giudice di pace non aveva mai disposto la distrazione delle spese legali ex art. 93 c.p.comma a favore dell'Avv. S. così ricorso, pag. 6 che essa ricorrente non ha mai né ratificato né approfittato del versamento effettuato dalla Sig.ra C. senza i presupposti previsti dall'art. 93 c.p.comma né ha mai ricevuto alcunché dalle controparti così ricorso, pag. 6 che dunque C.M. avrebbe dovuto proporre domanda non già nei suoi confronti, ma nei confronti dell'avvocato S. che, in subordine, l'avvocato S. avrebbe dovuto essere condannato a manlevarla. Adduce che b la sentenza impugnata viola altresì gli artt. 112 c.p.c., 1176, 1710, 1711, 1712 e 1713 c.c, 17 Cod. Deont. così ricorso, pag. 7 . Adduce, in particolare, che il mandato alle liti in favore dell'avvocato S. non ricomprendeva il potere di incassare assegni a sé intestati per conto della ricorrente così ricorso, pag. 7 e che il pagamento effettuato dalla Sig.ra C. all'Avv. S. anziché a Futura International s.r.l. non liberava il debitore ed obbligava alla restituzione chi aveva ricevuto il pagamento al posto del creditore così ricorso, pag. 7 . Adduce che c la sentenza impugnata viola altresì gli artt. 112 c.p.c., 1227 2 comma e 1714 c.c., 92 c.p.c. così ricorso, pag. 7 . Adduce, in particolare, che se il tribunale avesse debitamente valutato l'erroneità del pagamento effettuato da C.M. , avrebbe escluso pur la condanna alla corresponsione degli interessi moratori e delle spese legali. Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.comma e, quindi, nullità della sentenza impugnata e del procedimento, sempre con riferimento alla pronuncia sulle domande/eccezioni indicate al punto 3 così ricorso, pag. 8 . Adduce che le censure formulate con il motivo n. 3 rilevano altresì quali violazioni degli artt. 112 e 132, n. 4, c.p.c. che propriamente l'omessa pronuncia su doglianze ritualmente proposte . incide sulla sentenza impugnata così ricorso, pag. 8 . Con il quinto motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.comma per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1176, 1710, 1711, 1712, 1713, 1188, 1189 c.comma e 17 Cod. Deont. così ricorso, pag. 9 . Adduce che le summenzionate disposizioni imponevano all'Avv. S. sia di comunicare tempestivamente . l'avvenuta esecuzione del mandato, sia di fornirle un preciso rendiconto sul suo operato e sulle eventuali somme riscosse, sia non gli consentivano di poter accettare somme intestate a se stesso anziché alla Futura International s.r.l. poiché il mandato alle liti a suo favore . non ricomprendeva il potere di incassare assegni a sé intestati per conto della ricorrente, sia che il pagamento effettuato dalla Sig.ra C. all'Avv. S. anziché a Futura International s.r.l. non liberava il debitore ed obbligava alla restituzione chi aveva ricevuto il pagamento al posto del creditore così ricorso, pag. 9 che pertanto la sentenza impugnata è viziata, giacché ha applicato erroneamente l'art. 44 del codice deontologico. Con il sesto motivo erroneamente indicato come quinto la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.comma per violazione o falsa applicazione degli artt. 89 c.p.comma 2059, 2697 c.comma con riferimento all'istanza di risarcimento danni ex art. 89 c.p.c. così ricorso, pag. 10 . Adduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, le frasi sconvenienti sono state lette anche da terzi che in ogni caso l'art. 89 c.p.comma non richiede assolutamente che il danno ex art. 89 c.p.comma debba essere risarcito solo se le frasi vengano lette da terzi così ricorso, pag. 12 che l'asserita mancata dimostrazione dei danni contrasta con il rilievo per cui la stessa cancellazione ex art. 89 c.p.comma conferma l'esistenza del danno così ricorso, pag. 12 che aveva richiesto il risarcimento dei danni morali e di immagine da liquidarsi in via equitativa ed ex art. 89 c.p.c., sicché era suo onere solo provare il fatto mentre il danno non patrimoniale . è implicito ex artt. 89 c.p.comma e 2059 c.comma ed è stato riconosciuto dall'ordinanza di cancellazione così ricorso, pag. 12 . Si giustifica la disamina congiunta del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso. I motivi anzidetti invero sono strettamente correlati. I medesimi motivi comunque non meritano seguito. Si rappresenta, previamente, che questa Corte spiega che le norme del codice deontologico di un ordine professionale, al di fuori dell'ambito disciplinare, non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell'ordinamento generale, né possono essere considerate tali nell'accezione e ai fini di cui all'art. 360, 1 co., n. 3, c.p.comma cfr. Cass. 23.1.2007, n. 1476 . Si evidenzia, ulteriormente, che la vicenda de qua non ha ovviamente nessuna connotazione disciplinare . In tal guisa la previsione dell'art. 44 del cod. deont. - il cui testo, in verità, è riprodotto integralmente a pagina 9 del controricorso di C.M. - in nessun modo proietta la sua efficacia dispositiva al di là del rapporto d'opera intellettuale intercorso tra l'avvocato S.C. e la Futura International s.r.l Segnatamente in nessun modo proietta la sua efficacia dispositiva sul rapporto tra la Futura International e C.M. . Su tale scorta va puntualizzato che è fuor di contestazione che C.M. , in ottemperanza al dictum di cui alla sentenza n. 352 del 16.1.2001 del giudice di pace di Milano, ebbe a pagare l'avvocato S.C. la Futura International sostanzialmente riconosce l'atto solutorio non solo giacché si duole - col primo motivo - propriamente di non esser stata mai notiziata né dell'avvenuto incasso né della richiesta di restituzione, ma giacché ha prospettato di non aver mai ratificato né di aver approfittato di siffatto pagamento cfr. ricorso, pag. 6 . Vero è, d'altra parte, che il procuratore ad litem , se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore cfr. in tal senso Cass. 24.4.1971, n. 1199 . Ciò nondimeno le risultanze di lite danno univocamente ragione della circostanza per cui, contrariamente a quel che la ricorrente prospetta col terzo motivo - lettera a - e conformemente a quanto assunto dal tribunale di Milano secondo cui, siccome anticipato, non risulta provato alcun pagamento a favore dell'avv. S. per l'attività difensiva svolta secondo cui l'avv. S. . ha trattenuto la somma versata dalla C. imputandola agli onorari dovuti per l'attività svolta cosi sentenza impugnata, pagg. 6 - 7 , Futura International creditrice, giusta la sentenza n. 352/2001 del giudice di pace di Milano ebbe ad approfittare - nei termini postulati dall'art. 1188, 2 co., ultima parte, c.comma - del pagamento effettuato da C.M. all'avvocato S.M. , nella misura in cui tale pagamento, pur eseguito a soggetto non legittimato a ricevere, ebbe a comportare la estinzione del carico debitorio gravante sulla s.r.l. nei confronti dell'avvocato S. in dipendenza dell'incarico professionale dalla prima conferito al secondo. In questo quadro è del tutto ingiustificato addurre, siccome adduce la s.r.l. ricorrente in particolare col terzo motivo, che il Tribunale ha completamente omesso di esaminare le eccezioni . volte a far valere la sua carenza di legittimazione passiva o, comunque, ad ottenere di essere manlevata dall'Avv. S. così ricorso, pag. 6 . Il tribunale, viceversa, ha vagliato le eccezioni. Più esattamente, allorché ha riscontrato che l'avvocato S. aveva imputato la somma corrispostagli da C.M. agli onorari dovutigli dalla propria assistita - la s.r.l. - per l'attività svolta, in tal guisa, evidentemente, ha riconosciuto la legittimazione a resistere della medesima Futura International ed ha disconosciuto in pari tempo il preteso diritto della stessa società di essere manlevata dal legale che aveva officiato. In verità la ricorrente adduce ancora - col primo motivo - che il tribunale avrebbe omesso di valutare la circostanza che con la memoria in data 10.5.2004 l'avvocato S. espressamente aveva dedotto di aver ricevuto dalla propria cliente l'importo di lire 1.000.000. Pur tuttavia - siccome si evince dallo stesso tenore del primo motivo di ricorso - con la memoria in data 10.5.2004 l'avvocato S. aveva inoltre prospettato che alla riscossione dell'importo di lire 1.000.000 si correlavano plurimi incarichi professionali. In questi termini si rimarca che in nessun modo risulta che la ricorrente, allorché ebbe a corrispondere l'importo di lire 1.000.000, ebbe a dichiarare, in ossequio al disposto del 1 co. dell'art. 1193 c.c., che in tal modo intendeva adempiere l’obbligazione pecuniaria traente titolo dall'opera professionale specificamente prestata ai fini della difesa nei confronti di C.M. . Le ragioni che inducono al rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso, valgono di per sé a giustificare la reiezione del quarto e del quinto motivo, motivi, questi ultimi, con cui sostanzialmente sono veicolate le medesime censure la circostanza per cui Futura International abbia approfittato, nelle forme suindicate, del pagamento effettuato da C.M. all'avvocato S.M. , toglie ogni valenza al rilievo per cui il mandato alle liti in favore dell'avvocato S. non ricomprendeva il potere di incassare assegni a sé intestati per conto della ricorrente così ricorso, pag. 9 . La loro disamina, perciò, deve reputarsi assorbita dal rigetto dei primi tre motivi. Immeritevole di seguito è il sesto motivo di ricorso. Si premette che questo Giudice del diritto spiega che la cancellazione delle espressioni offensive e il risarcimento del danno previsti dall'art. 89 c.p.comma sono sanzioni diverse, distinte ed autonome pertanto la prima, che non ha alcuna finalità risarcitoria, ma attua un fine preventivo, di polizia generale, impedendo l'immanenza di una causa di danno, può aver luogo senza la seconda e viceversa altresì, che l'insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità fa sì che la sanzione del risarcimento del danno non è subordinata alla preventiva cancellazione cfr. Cass. 26.7.2002, n. 11063 . In questi termini del tutto ingiustificato è addurre che la stessa cancellazione ex art. 89 c.p.comma conferma l'esistenza del danno così ricorso, pag. 12 . Si evidenzia, per altro verso, che il tribunale ha opinato nel senso che i danni all'immagine . non sono stati provati così sentenza impugnata, pag. 7 . In questi termini a nulla rileva addurre che era onere della ricorrente solo provare il fatto mentre il danno non patrimoniale . è implicito ex artt. 89 c.p.comma e 2059 c.c. così ricorso, pag. 12 . Infatti occorreva comunque fornir da parte della ricorrente dimostrazione dell'ontologica sussistenza del pregiudizio di cui in via equitativa si è invocato il ristoro. Questa Corte da tempo ha chiarito che la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica che, se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito, nonostante l'affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio actore non probante reus absolvitur cfr. Cass. 16.3.1977, n. 1055 . Il rigetto del ricorso giustifica la condanna della ricorrente al rimborso a ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in tal guisa assorbiti il quarto ed il quinto rigetta il sesto motivo condanna la ricorrente, Futura International s.r.l., a rimborsare alla controricorrente C.M. le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge condanna la ricorrente, Futura International s.r.l., a rimborsare al controricorrente avvocato S.C. M. le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.