Se il danno al privato è derivato da incuria del corso d’acqua è competente il giudice ordinario

Il Tribunale regionale delle acque è competente in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della P.A. e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudizi per i danni derivanti da comportamenti, della medesima, che si siano sostanziati in una mera incuria.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22602, depositata il 5 novembre 2015. La fattispecie. Nel caso in esame un agricoltore aveva convenuto in giudizio avanti all’A.G.O. la P.A. per i danni cagionati dallo straripamento di un corso d’acqua a seguito della inadeguatezza delle opere idrauliche di competenza degli Enti pubblici. La P.A. ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Regionale delle Acque. Eccezione di competenza e non di giurisdizione. In primo luogo la Corte ha affermato che il Tribunale Regionale delle Acque è un giudice ordinario specializzato e non un giudice speciale con la conseguenza che la formulata eccezione deve essere qualificata come eccezione di competenza e non di giurisdizione. D’altronde il Giudice ha il potere di qualificare correttamente non solo le domande ma anche le eccezioni proposte. Limiti di competenza del T.R.A.P. Ciò premesso il Supremo Collegio ha avuto modo di precisare che, nel caso in esame, il Giudice ordinario ha errato nello spogliarsi del giudizio in applicazione dell’art. 140 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 in quanto, trattandosi di danni alle coltivazioni di fondi rustici, tale materia non rientra nella competenza del Tribunale Regionale delle Acque e, pertanto, deve ritenersi competente il Giudice ordinario. Difatti è consolidato orientamento del Giudice di legittimità il principio secondo il quale l’A.G.O. è competente in relazione alle controversie aventi ad oggetto danni provocati da incuria od omessa manutenzione di corsi d’acqua e acquedotti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 ottobre – 5 novembre 2015, n. 22602 Presidente Finocchiaro – Relatore Rubino Ritenuto in fatto che L.P. e di V.A. hanno proposto tempestiva istanza per regolamento di competenza nei confronti di Comune di Torremaggiore, Consorzio per la Bonifica della Capitanata e Società Cattolica di Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza n. 895 del 2014 del Tribunale ordinario di Foggia, articolazione territoriale di Lucera - gli intimati non hanno svolto attività difensiva - il Procuratore Generale ha depositato una relazione nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto che - il tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza per materia, per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque di Napoli, nella controversia proposta dagli odierni ricorrenti avente ad oggetto una domanda di risarcimento relativa ai danni occorsi alle coltivazioni dei loro terreni a seguito di un allagamento causato da forti piogge ed alla inadeguatezza delle opere idrauliche di competenza degli Enti pubblici convenuti che avrebbero dovuto consentire il deflusso delle acque - come osservato dal Procuratore Generale oltre che dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha dichiarato la propria incompetenza per materia, per essere la questione proposta di competenza del T.R.A.P. Campania, indicando di accogliere una eccezione di incompetenza sollevata dal Consorzio di bonifica -- tuttavia dall'esame degli atti non risulta che il Consorzio abbia mai formulato una eccezione di incompetenza del giudice adito, avendo invece, in comparsa di risposta tempestivamente depositata formulato una eccezione di difetto di giurisdizione del tribunale ordinario adito - il Procuratore Generale ritiene illegittima la pronuncia impugnata, e chiede a questa Corte di conseguenza di accogliere il ricorso, disponendo la prosecuzione della causa dinanzi al tribunale ordinario in origine adito, sulla base di due ordini di considerazioni non può ritenersi che con la pronuncia impugnata con regolamento di competenza il giudice abbia declinato la propria competenza in favore del T.R.A.P. sulla base del rilievo di ufficio dell'incompetenza, perché l'art. 38 c.p.c., nel testo vigente racione temporis, stabiliva che tale pronuncia dovesse essere assunta non oltre l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., laddove nel caso di specie la pronuncia sulla competenza interviene a sei anni di distanza dall'inizio della causa e secondo quanto indicato dai ricorrenti alla fine di una lunga istruttoria, che ha visto anche lo svolgimento di una c.t.u. e comunque di tutti gli accertamenti e le attività necessarie per verificare l'esistenza e l'entità dei danni subiti dai ricorrenti R l'unica eccezione di rito formulata tempestivamente dal Consorzio è quella di difetto di giurisdizione del giudice adito che non può far le veci di una eccezione di incompetenza. Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che il tribunale adito non abbia pronunciato su una eccezione di incompetenza inesistente e tardiva né abbia sollevato d'ufficio, oltre i termini previsti dalla legge la questione di competenza, ma piuttosto che abbia legittimamente, come si evince dal passo della motivazione a pag. 5 Poiché il Tribunale delle Acque è giudice specializzato ordinario e non giudice speciale, va dunque affermato il difetto di competenza e non di giurisdizione del G.O. adito , riqualificato l'eccezione di giurisdizione proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata in eccezione di competenza e l'abbia accolta, declinando la propria competenza in favore di quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, atteso che si trattava di una domanda meramente risarcitoria, e che i danni erano stati asseritamente provocati dalla cattiva predisposizione o manutenzione delle opere volte a controllare il deflusso delle acque, di competenza del Consorzio. Appartiene al giudice adito il potere di qualificare correttamente non solo le domande ma anche le eccezioni proposte ne consegue che laddove la parte abbia eccepito erroneamente il difetto di giurisdizione del giudice adito in una controversia in cui il problema sollevato è riconducibile esclusivamente alla sussistenza della competenza del giudice o di altra sezione specializzata o, come in questo caso, del Tribunale delle Acque, il giudice ha il potere-dovere di qualificare esattamente l'eccezione e può decidere sulla stessa ove essa sia stata tempestivamente proposta alla stregua delle regole che disciplinano la tempestività dell'eccezione come riqualificata come si può desumere anche da Cass. n. 19512 del 1998, secondo la quale Ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso tale provvedimento, nel quale si chiede la declaratoria di competenza della sezione specializzata agraria di diverso tribunale - attinendo alla ripartizione del potere giurisdizionale all'interno dello stesso ordine - pone una questione di competenza e non di giurisdizione, ed è perciò qualificabile come regolamento di competenza lo stesso è peraltro inammissibile, atteso che avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza . Superata la questione preliminare nel senso della infondatezza di essa, occorre considerare che i ricorrenti, dopo aver formulato la questione preliminare di illegittimità della pronuncia sulla competenza in difetto di eccezione, svolgono una censura di merito alla sentenza che pronuncia sulla competenza, ritenendo che il tribunale ordinario adito abbia erroneamente applicato ed interpretato il R. D. 11.12.1933, n. 1775 ed in particolare l'art_ 140 di esso spogliandosi della causa, in quanto nel caso di specie si tratterebbe di danni alle coltivazioni di fondi rustici causati dalla inadeguatezza\inesistenza\inefficienza del sistema delle acque piovane, materia che non rientrerebbe nella competenza dei T.RA.P. Sotto questo profilo, il ricorso è fondato e va accolto, essendo prospettato un danno provocato da omessa manutenzione delle opere idrauliche da parte dei soggetti convenuti, dando seguito al principio di diritto espresso da ultimo da Cass. n. 10128 del 2015 Il tribunale regionale delle acque è competente - ai sensi dell'ari. 140, letta e , del r. d. 11 dicembre 1933, n. 1775 - in merito alle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti esclusivamente da atti della P.A., e, dunque, da scelte di governo delle acque e del territorio, mentre sono devoluti alla competenza del giudice ordinario i giudici per i danni derivanti da comportamenti, della medesima, che si siano sostan , iati in una mera inazione o in incuria. In applicazione di tale principio, la S. C. ha escluso la competenza del tribunale regionale delle acque per la domanda risarcitoria, proposta nei confronti dell'ente gestore di un acquedotto, relativa ai danni originati da fessurazioni delle tubazioni in ghisa - e, dunque, inidonee a reggere, oltre un certo periodo, il peso sovrastante - ravvisando, invece, le condijioni per addebitare all`ente, al pari di un soggetto privato, la responsabilità ai sensi dell'ari. 2051 cod. civ., per le opere idrauliche eseguite dallo stesso e ad esso appartenen1z . Il ricorso in esame deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Foggia. Le spese del regolamento vanno rimesse al Tribunale dichiarato competente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Foggia, anche per la liquidazione delle spese del regolamento, previa riassunzione nel termine di legge.