É valida la comunicazione delle ordinanze in cancelleria se nel ricorso è indicato il fax o la pec? La parola alle Sezioni Unite

Vanno rimessi gli atti al primo presidente affinché valuti l’opportunità che la Corte di Cassazione pronunci a Sezioni Unite sulla questione della sussistenza o persistenza di una validità esclusiva della comunicazione presso la cancelleria della Corte di Cassazione degli atti interlocutori del giudizio di legittimità, o quanto meno delle ordinanze interlocutorie di ordine di integrazione del contraddittorio, in presenza di indicazione in ricorso del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 20478 del 12 ottobre 2015. Il caso. Un uomo ricorre in cassazione contro la sentenza con cui era stato rigettato l’appello dallo stesso proposto avverso la reiezione della sua opposizione ad un decreto ingiuntivo. Con ordinanza interlocutoria veniva ordinata al ricorrente – stante la riscontrata nullità della prima notificazione – la rinnovazione della notificazione del ricorso alla controparte entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza. Non risultando effettuata la notifica, nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., si proponeva al Collegio di dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Successivamente alla notifica della relazione in parola ai difensori delle parti, il ricorrente procedeva alla rinnovazione della notificazione e ne depositava documentazione. La trasmissione delle ordinanze interlocutorie. Ebbene, nel respingere i motivi esposti nella relazione a sostegno dell’inammissibilità del ricorso, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione procede alla verifica della ritualità della seconda notificazione effettuata. In particolare, posto che la stessa risulta operata all’effettivo destinatario, diviene decisiva la valutazione delle sua tempestività, da operarsi in relazione alla data della prima valida comunicazione dell’ordinanza interlocutoria contenente l’ordine di rinnovazione. Tale comunicazione era avvenuta una prima volta presso la cancelleria della Corte di Cassazione, in dipendenza della mancata elezione di domicilio in Roma e non avendo in ricorso il ricorrente dichiarato espressamente di volere ricevere le comunicazioni anche al numero di fax ivi indicato che si era limitato a riportare sic et simpliciter , e una seconda volta a mezzo fax a distanza di circa cinque mesi dalla prima. Ciò premesso, osservano gli Ermellini che il ricorso sarebbe inammissibile per mancato rispetto dell’ordine di integrazione se si facesse riferimento alla prima comunicazione e ritenendo cioè valida già solo quella eseguita presso la cancelleria, mentre sarebbe ammissibile quanto al rispetto dell’ordine di integrazione del contraddittorio se si facesse riferimento soltanto alla comunicazione a mezzo fax. Il contrasto tra le Sezioni della Corte di Cassazione. Quanto al regime di trasmissione e comunicazione delle ordinanze interlocutorie del giudizio di legittimità ai fini della loro legale conoscenza ai destinatari, sussiste un contrasto tra le pronunce della Corte di Cassazione. Da una parte, si sostiene la sufficienza della sola comunicazione in cancelleria ad esclusione dei mezzi alternativi posta elettronica o, in mancanza, telefax previsti per le comunicazioni del cancelliere e le notificazioni tra avvocati. Dall’altra sia pure con riferimento alla relazione ex art. 380 bis , comma 2, c.p.c., alla quale però, per identità di ratio e di funzione del provvedimento, può essere equiparata l’ordinanza interlocutoria prevista o prefigurata proprio in detta relazione , è stata negata la validità della sola comunicazione in cancelleria sol che in ricorso sia stato indicato l’indirizzo di posta elettronica od il numero di fax o sia stato chiesto l’invio a mezzo lettera raccomandata ex art. 135 disp. att. c.p.c La questione di massima di particolare importanza. In ragione dell’esistenza di un simile contrasto e vista l’importanza della questione, i Giudici di legittimità reputano opportuno un intervento delle Sezioni Unite, le quali appunto dovranno pronunciarsi sulla persistenza o meno della validità esclusiva della comunicazione in cancelleria, di cui all’art. 366 cpv. c.p.c., degli atti preparatori dell’adunanza in camera di consiglio e dei provvedimenti interlocutori ad essa seguiti e nei primi prefigurati tanto alla stregua delle innovazioni introdotte dall’attuale ultimo comma del medesimo art. 366 c.p.c. una volta che in ricorso o in controricorso sia stato anche soltanto indicato il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica della parte e, ad ogni buon conto, soprattutto per quegli atti interlocutori – quali appunto le ordinanze di integrazione del contraddittorio, come nella fattispecie – che fissano termini perentori al destinatario della comunicazione. Invero, a giudizio degli Ermellini, la preminenza della comunicazione con il mezzo diretto, quale la posta elettronica o il fax, potrebbe privare di valore e di utilità la comunicazione tradizionale presso la cancelleria, tuttora invalsa sia per le relazioni ex art. 380 bis cpv. c.p.c. che per le ordinanze interlocutorie conseguenti. Senza sottacere che, quantomeno per quelle da cui dipende l’attivazione di oneri processuali in senso tecnico per una delle parti, la preminenza del mezzo diretto assume un rilievo decisivo ai fini dell’effettività dell’esercizio del diritto di difesa di questa, a prescindere dalle positive ricadute organizzative sul lavoro di cancelleria all’atto della scelta del mezzo di comunicazione della notizia dell’avvenuto deposito di quell’atto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza interlocutoria 9 settembre – 12 ottobre 2015, n. 20478 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo p.1. - È stata depositata in cancelleria regione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 3.6.15 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - s.d. Sassari, n. 867 del 30.12.11, del seguente letterale tenore 1. - B.M. - anche quale titolare dell'impresa individuale Caseificio della Nurra — ha impugnato con ricorso per cassazione, articolato su due motivi il primo, di violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio motivazionale sull'esclusione del risarcimento pur in presenti di inadempimento della venditrice il secondo, di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e vizio motivazionale sulla domanda di risarcimento del danno , la sentenza in epigrafe indicata. p.2. - Con l'impugnata sentenza era stato rigettato l'appello del ricorrente avverso la reiezione della sua opposizione al decreto ingiuntivo ai suoi danni conseguito dalla Priamo srl per saldo fornitura macchinati per lavorazione del latte per Euro 33.466,11, otre accessori, al quale egli aveva contrapposto eccezione di inadempimento per vizi della merce e domanda di esatto adempimento del contratto e di risarcimento dei danni per Euro 159.253,90. p.3. - Con ordinanza interlocutoria 31 ottobre 2014, n. 23318 che qui, per brevità, si abbia per interamente richiamata e, all'occorrenti, trascritta in ogni suo passaggio , è stata poi ordinata - per la riscontrata nullità della prima notificazione - al ricorrente stesso la rinnovazione della notificazione del ricorso alla controparte secondo quanto indicato in motivazione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza. p.4. - Non risulta, peraltro, che entro detto perentorio termine sia stata data ottemperanza all'ordine impartito con la richiamata ordinanza sicché, in esplicazione dell'art. 371-bis cod. proc. civ., deve preponi al Collego senz’altro indugio la declaratoria di inammissibilità del ricorso ”. Motivi della decisione p.2. - Non sono state presentate conclusioni scritte, né le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate tuttavia, il ricorrente deposita documentazione della rinnovazione della notificazione eseguita a partire dal 13.7.15. p.3. - A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di non poter condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione, né di farne proprie le conclusioni. p.3.1. Infatti, è stata disposta la rinnovazione nei confronti della Priamo srl ed a tanto si induce il ricorrente con atto notificato all'avv. Chitoni il 14.7.15 e con altro atto, spedito per la notifica a mezzo posta il 13.7.15, alla Verde Impianti srl in liq.” già Priamo srl , ricevuto poi il 15.7.15. Pur non essendo rituale la. notificazione al procuratore già costituito nei gradi precedenti, sia per quanto richiamato nell'ordinanza interlocutoria 23318/14, sia per essere decorso più di un anno dalla pubblicazione dell'impugnata sentenza, la seconda notificazione deve ritenersi operata all'effettivo destinatario. Infatti, dalla documentazione allegata alla prova della notifica - depositata, nel rispetto dei termini di procedibilità, il 28.7.15 - e precisamente dalla visura camerale storica alle righe terza e seguente dell'undicesima delle venticinque facciate risulta che la Verde Impianti srl ha così cambiato la sua denominazione dalla precedente Priamo srl in data 21-24 febbraio 2012. p.3.2. Diviene decisiva allora la valutazione della tempestività della rinnovazione, da operarsi in relazione alla data della prima valida comunicazione della più volte richiamata ordinanza interlocutoria. Ora, una tale comunicazione al ricorrente si è avuta - una prima volta presso la cancelleria di questa Corte Suprema di Cassazione in data 11.11.14, in dipendenza della mancata elezione di domicilio in Roma e non avendo in ricorso il ricorrente dichiarato espressamente di volere ricevere le comunicazioni anche al numero di fax ivi indicato, che si è limitato a riportare sic et simpliciter - una seconda volta a mezzo fax in data 13.4.15. Pertanto, si ha quest'alternativa - il ricorso sarebbe inammissibile per mancato rispetto dell'ordine di integrazione, se si facesse riferimento alla prima comunicazione e ritenendo cioè valida già solo quella eseguita presso la Cancelleria di questa Corte ai sensi dell'art. 366, co. 2, cod. proc. civ. - al contrario, esso sarebbe almeno ammissibile ma restando impregiudicata ogni altra questione in rito e nel merito quanto al rispetto dell'ordine di integrazione del contraddittorio, se si facesse riferimento soltanto alla comunicazione a mezzo fax, escludendo allora ogni rilievo alla prima. p.3.3. In materia, ricordata la peculiarità della fattispecie relativa ad un'ordinanza interlocutoria di integrazione del contraddittorio, oggetto di mera comunicazione da parte della Cancelleria in virtù di normativa generale , sembra non esservi consonanza tra le pronunzie di questa Corte sia pure con riferimento ad altri atti preparatori o interlocutori del giudizio di legittimità ed in relazione al regime della trasmissione della loro legale conoscenza ai destinatari - da una parte sostenendosi Cass., ord. 15 maggio 2012, n. 7625 la sufficienza della sola comunicazione in cancelleria ad esclusione dei mezzi alternativi posta elettronica o, in mancanza, telefax previsti per le comunicazioni del cancelliere e le notificazioni tra avvocati - dall'altra sia pure con riferimento alla relazione ex art. 380-bis, co. 2, cod. proc. civ., alla quale però, per identità di ratio e di funzione del provvedimento, va equiparata - a questi fini almeno - l'ordinanza interlocutoria prevista o prefigurata proprio in detta relazione negandosi la validità della sola comunicazione in cancelleria sol che in ricorso sia stato indicato l'indirizzo di posta elettronica od il numero di fax Cass., ord. 18 marzo 2013, n. 6752 o sia stato chiesto l'invio a mezzo lettera raccomandata ex art. 135 disp. att cod. proc. civ. Cass., ord. 8 aprile 2015, n. 7032 . p.3.4. Ad ogni buon conto, appare integrare questione di massima di particolare importanza quella sulla persistenza o meno della validità esclusiva della comunicazione in cancelleria, di cui all'art. 366 cpv. cod. proc. civ., degli atti preparatori dell'adunanza in camera di consiglio e dei provvedimenti interlocutori ad essa seguiti e nei primi come nelle relazioni ex art. 380 bis cpv. cod. proc. civ. che propongano appunto l'adozione di tali ordinanze interlocutorie prefigurati e tanto alla stregua delle innovazioni introdotte dall'attuale ultimo comma del medesimo art. 366 cod. proc. civ. [con richiamo all'art. 136, co. 2 e 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 25, co. 1, lett. d , della legge 12 novembre 2011, n. 183, applicabile ratione temporis una volta che in ricorso o in controricorso sia slato anche soltanto indicato il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica della parte e, ad ogni buon conto, soprattutto per quegli atti interlocutori - quali appunto le ordinanze di integrazione del contraddittorio, come nella fattispecie - che fissano termini perentori al destinatario della comunicazione. La preminenza della comunicazione con il mezzo diretto, quale la posta elettronica o il fax, potrebbe privare di valore - ma anche di qualsiasi utilità - la comunicazione tradizionale presso la Cancelleria, tuttora invalsa sia per le relazioni ex art. 380 bis cpv. cod. proc. civ. che per le ordinanze interlocutorie conseguenti e, quanto meno per quelle, tra queste, da cui dipende l'attivazione di oneri processuali in senso tecnico per una delle parti, la preminenza del mezzo diretto con irrilevanza, cioè, di quello della comunicazione in Cancelleria assume un rilievo decisivo ai fini dell'effettività dell'esercizio del diritto di difesa di questa, a prescindere dalle positive ricadute organizzative sul lavoro di Cancelleria all'atto della scelta del mezzo di propalazione della notizia dell'avvenuto deposito di quell'atto. p.3.5. Del resto, la persistente applicabilità di altre norme, anch'esse di rango primario, sulla validità di comunicazioni o notificazioni in cancelleria nel mutato contesto normativo incentrato sulla sempre maggiore estensione della validità dell'impiego del mezzo informatico, è già stata limitata da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2012, n. 10143 sicché pare importante la ricognizione della persistente validità delle forme di comunicazione - o legale conoscenza — tradizionali di provvedimenti anche interni al giudizio di legittimità, consentite a questa Corte dall'impianto originario del codice per ragioni di speditezza e di concentrazione valutate però in un diverso contesto storico, ma superabili - perfino con sgravio di ingenti risorse — in virtù delle moderne tecnologie e di un'interpretazione complessiva della normativa. p.4. - Non può farsi a meno quindi di rimettere al Primo Presidente la valutazione del superiore interesse ad una statuizione nomofilattica su detta questione sussistenza o persistenza di una validità esclusiva della comunicazione presso la cancelleria di questa Corte degli atti interlocutori del giudizio di legittimità, o quanto meno delle ordinanze interlocutorie di ordine di integrazione del contraddittorio, in presenza di indicazione in ricorso del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica . P.Q.M. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma secondo, cod. proc. civ