Impugnazione dell’ordinanza di inammissibilità: la data della comunicazione è requisito essenziale di forma

Nel caso di ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., la comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità impugnata rappresenta un incombente necessario, la cui data è requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità.

Così la Cassazione, sezione VI Civile – 3, n. 20236/2015, depositata il 9 ottobre. Il caso. La ricorrente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon per il rilascio del bene locato per uso abitativo dal precedente titolare all’impugnante. La ricorrente chiedeva anche la cassazione dell’ordinanza emessa dalla Corte d’Appello competente ex art. 348 bis c.p.c I motivi dell’impugnazione consistevano, in primis , nel fatto che l’ente avesse fornito tardivamente la prova della titolarità del bene oggetto di locazione, rendendola inutilizzabile violazione artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. . In secondo luogo, la ricorrente lamentava come l’immobile oggetto di locazione appartenesse al patrimonio di altro ente e solo successivamente fosse stato trasferito all’Azienda Sanitaria resistente erronea applicazione dell’art. 66, comma 4, L. n. 833/78 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c La data della comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità deve essere allegata dal ricorrente . La questione è strettamente processuale. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Gli Ermellini hanno sottolineato come nei casi di ricorso ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c contro la sentenza di primo grado, il termine decorra dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità di secondo grado. Il riferimento alla comunicazione alla cancelleria implica, secondo la Suprema Corte, un forte interesse pubblicistico alla decorrenza immediata del termine breve di impugnazione. Tale termine, dunque, decorre dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità ed il rispetto dello stesso è indispensabile per la regolarità formale del ricorso. Spettano, dunque, al ricorrente la dimostrazione e l’allegazione in ricorso del rispetto del termine dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità nel caso di specie, l’impugnante non aveva adempiuto a tale obbligo di allegazione. La Cassazione ha rilevato come l’elemento di cui sopra costituisca un elemento essenziale di forma, che preclude la valutazione del ricorso nel merito. Dopo aver ampiamente argomentato quanto sopra, la Suprema Corte ha sottolineato che non rileva, comunque, la contestazione della titolarità del bene locato – avanzata dalla ricorrente - , dal momento che ciò che conta nel rapporto di locazione è la disponibilità giuridica del bene in capo al locatore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3 - , sentenza 9 settembre – 9 ottobre 2015, n. 20236 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo p.1. —T.M. ricorre, con atto notificato il 2.7.14 ed affidandosi a due motivi, direttamente a questa Corte per la cassazione tanto dell'ordinanza 23.1.14 con cui la corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza 19.6.13 del tribunale di quel capoluogo, quanto di quest'ultima, con le quali è stata accolta la domanda dell'Azienda Ospedaliera OMISSIS di rilascio di un bene locatole ad uso abitativo, per il canone di Euro 1.000 annui, dal precedente titolare Comune di Napoli. L'intimata notifica controricorso e la causa, chiamata dapprima all'adunanza in camera di consiglio del giorno 11.3.15 su relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ. del 27.11.14, è poi chiamata alla pubblica udienza del 9.9.15 Motivi della decisione p.2. — La ricorrente si duole - col primo motivo, di violazione dell'art. 115 cpc e dell'art. 2697 cpc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc” sostenendo la tardività della prova della titolarità, in capo all'intimante, del bene oggetto di locazione e la conseguente sua totale inutilizzabilità - col secondo motivo, di erronea applicazione dell'art. 66 co. 4 L. 833/78 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc”, ricordando come, dagli atti legittimamente esaminabili, l'immobile oggetto di locazione apparteneva al patrimonio degli Ospedali Riuniti e che solo con successive delibere esso era stato trasferito all'Azienda sanitaria. p.3. — Dal canto suo, la controricorrente insiste sulla natura personale del contratto di locazione e sulla conseguente irrilevanza della titolarità del diritto di proprietà sul bene che ne sia oggetto, ma non manca di rilevare la piena prova, in atti, di quella titolarità in capo dapprima al Comune e, quindi, ad essa Azienda Ospedaliera. p.4. - Nonostante pendano, su questioni analoghe, separati ricorsi nn. 1420/14 e 1428/14 r.g. , dispiegati però avverso sentenze di secondo grado e non anche contro ordinanze di inammissibilità ex art. 348- bis cod. proc. civ. rispettivamente, le sentenze nn. 2593 del 20.6.13 e 2719 del 28.6.13 della stessa Corte di appello di Napoli, su domande della stessa odierna controricorrente nei confronti di Carmine Pierno e Raimondo Urgo , per i quali, in difetto dei presupposti in rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ., era già stata prospettata la trattazione in pubblica udienza, va fin d'ora osservato che il ricorso in esame è inammissibile. p.5. - In particolare, l'inammissibilità è evidente nella parte in cui esso si rivolge contro l'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ. questa è infatti insuscettibile ex se di impugnazione, secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice con le ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un semplice richiamo ma v. pure Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936 Cass. 23 giugno 2014, n. 14182 Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968 Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608 Cass. 7 maggio 2015, n. 9241 Cass. 18 maggio 2015, n. 10118 Cass. 21 maggio 2015, n. 10516 . Né rileva, poi, il contrasto rimesso alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 223 del 12 gennaio 2015, siccome relativo alla questione della sussistenza o meno della possibilità di impugnare l'ordinanza in esame per vizi propri del procedimento della sua emanazione, ma non anche a quella unica a venire in considerazione nella specie della possibilità - radicalmente esclusa dalla concorde giurisprudenza di questa Corte — di impugnare quell'ordinanza per le valutazioni di merito in essa contenute in punto di esclusione di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello. p.6.- Il ricorso non è ammissibile però neppure nella parte in cui si rivolge contro la sentenza di primo grado. p.6.1. E noto invero che l'art. 348 ter cod. proc. civ. prevede si l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, della sentenza di primo grado, ma pur sempre, in via principale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione anche se integrale ed anche se a mezzo p.e.c. per tutte, v. Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, anche sull'esclusione di profili di illegittimità costituzionale dell'intero sistema dell'ordinanza di secondo grado. p.6.2. Si noti ora che, in materia di regolamento di competenza, anche per il quale il termine altrettanto perentorio, ma di trenta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice, l'impugnante, anche quando deduca che il termine per proporre il ricorso sia quello ordinario decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato - vuoi perché non ne sia prevista la comunicazione, vuoi perché la stessa non sia concretamente avvenuta, vuoi perché lo sia stato in maniera incompleta o inidonea - ha l'onere, a pena di inammissibilità, di documentare a questa Corte la tempestività della notificazione dell'istanza, ove l'impugnazione sia stata posta in essere oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che abbia deciso sulla competenza Cass. 7 luglio 2004, n. 12462 Cass., ord. 12 marzo 2009, n. 6050 . § 6.3. Ma allora, poiché la comunicazione è un incombente necessario e normalmente previsto dalla disciplina processuale, non può operare la presunzione di awalimento del termine ordinario, decorrente cioè dalla pubblicazione, posta in via generale in favore dell'impugnante nei casi in cui la decorrente di quello breve può essere attivato, ad impulso e nell'interesse della controparte vittoriosa, con la notificazione del provvedimento impugnabile. In altri termini, il riferimento univoco - quale dies a quo di un termine perentorio incidente sullo sviluppo del processo - ad un incombente, quale la comunicazione della cancelleria, che può definirsi normale, cioè necessario ed immancabile salvi i casi in cui fosse per avventura escluso dalla disciplina processuale di speciali provvedimenti o comunque fermo il recupero delle facoltà processuali compromesse in caso di illegittima concreta omissione o radicale inidoneità della comunicazione , rende evidente l'interesse pubblicistico - evidentemente sotteso alla sollecita formazione del giudicato, indubbio presidio della tutela dei diritti della parte vittoriosa e quindi pienamente conforme ai principi costituzionali del giusto processo - alla decorrenza immediata del termine breve di impugnazione. Questo, perciò, prioritariamente decorre dalla comunicazione, cioè da un evento normalmente certo, anziché dalla mera eventualità della scelta discrezionale sul punto operata dalla parte vittoriosa. p.6.4. Ritiene il Collegio che, allora, anche in questo caso non solo la dimostrazione che sarebbe poi controllata da questa Corte con diretto accesso agli atti, ma pur sempre una volta superato il vaglio di ammissibilità del ricorso introdutrivo, vaglio precluso dall'eventuale carenza di un simile ineludibile requisito di contenuto-forma ma prima ancora l’ allegazione in ricorso del rispetto del termine breve dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado comunicazione che attiva la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado sia indispensabile ai fini della stessa regolarità formale del ricorso e precluda perfino l'esame diretto degli atti al fine di verificare l'obiettiva sussistenza di tale tempestività con le sole, intuitive, eccezioni mutuate anche in questo caso dalle conclusioni raggiunte in tema di regolamento di competenza in cui la comunicazione non è prevista per speciali ed eccezionali disposizioni di legge, ovvero in cui la proposizione dell'impugnazione sia avvenuta essa stessa entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di secondo grado, non potendo allora che essere per forza di cose rispettato qualunque pari termine decorrente dall'evento, di ontologica necessità successivo alla pubblicazione, consistente nella comunicazione del provvedimento pubblicato, ovvero ancora in cui essa sia in concreto inidonea a dar conto del contenuto del provvedimento comunicato. p.6.5. Poiché il ricorrente nemmeno allega di avere proposto l'impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado e comunque non indica la data di quella, ecco che allora va dichiarata l'inammissibilità già solo per questo motivo dei motivi di impugnazione del provvedimento di primo grado, senza, la possibilità di verificare - quand'anche di ufficio — che il rispetto di quel termine vi sia in concreto effettivamente stato. p.6.6. E tanto in applicazione del seguente principio di diritto poiché, nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ. avverso la sentenza di primo grado, il termine breve di sessanta giorni decorre prioritariamente dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado di dichiarazione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell’art. 348-bis cod. proc. civ. , la data di quest'ultima è non solo presupposto dell'impugnazione in sé considerata, ma pure requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo, sicché - tranne il caso in cui sia esclusa per legge quella comunicazione, ovvero quello in cui sia evidente il rispetto di quel termine, per il mancato decorso di sessanta giorni tra la stessa pubblicazione e la proposizione del ricorso, ovvero quello in cui la comunicazione in concreto effettuata sia inidonea a dar conto del contenuto del provvedimento - il ricorrente ha l'onere anche di allegare in ricorso gli elementi necessari per configurarne la tempestività data di comunicazione dell'ordinanza di secondo grado , impregiudicato il potere, estrinsecabile peraltro solo ove sia previamente soddisfatto quel requisito di contenuto-forma dell'atto introduttivo, della Corte di cassazione di verificare la corrispondenza al vero di quanto allegato e comunque la tempestività dell'impugnazione. p.7. - Le conclusioni raggiunte in punto di rito esimono dal rilevare che, comunque, nessuna utilità avrebbe potuto conseguire la ricorrente dalla sua persistenza nella contestazione della titolarità del diritto di proprietà del bene locato, visto che, per principi consolidati, ciò che conta in un rapporto di locazione è la giuridica disponibilità in capo al locatore del bene da concedere in godimento alla controparte, con radicale irrilevanza di ogni disputa sulla corrispondenza o meno di tale disponibilità ad un retrostante diritto dominicale o meno. p.8. - Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ma l'assoluta novità almeno della questione in base al quale si è pervenuti alla definizione in rito in ordine ai motivi dispiegati contro la sentenza di primo grado rende di giustizia, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. p.9. - Peraltro, non può mancare - difettando il giudice di qualsiasi discrezionalità Cass. 14 marzo 2014, n. 5955 - l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quateràd d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.