L’autorità consolare non agisce in via pubblicistica: la giurisdizione appartiene allo Stato italiano

Il Supremo Collegio con la pronuncia in commento si è occupato di una questione di giurisdizione sorta tra lo Stato italiano e le autorità consolari peruviane e cilene, riaffermando il principio della c.d. immunità ristretta.

Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19784/15, depositata il 5 ottobre. Il caso. A seguito di una segnalazione del consolato del Perù, il pm sottoponeva a sequestro 21 manufatti di arte colombiana acquistati dal titolare di una galleria d’arte milanese specializzata nel campo dell’arte tessile, procedendo nei suoi confronti per il reato di ricettazione. Tali beni venivano consegnati, con provvedimento cautelare emesso dallo stesso pm, ai consolati del Perù e del Cile, che – pure a fronte della dimostrata infondatezza degli addebiti mossi all’uomo in sede penale – ne rifiutavano la restituzione invocando le prerogative garantite agli uffici consolari dal diritto internazionale. Il gip revocava il decreto con il quale il pm aveva disposto la consegna dei tessuti ai consolati, con provvedimento confermato dalla Cassazione, che ne rilevava la palese abnormità. Il titolare della galleria d’arte, ottenuto in sede cautelare dal tribunale il sequestro conservativo dei beni e l’ordine di restituzione in suo favore nella qualità di custode, citava in giudizio gli organi consolari per vedere riconosciuto il suo diritto di proprietà sui detti beni. Rimaneva contumace il consolato del Cile, mentre il consolato del Perù, costituendosi, eccepiva preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice italiano ex art. 43, comma 1 della Convenzione di Vienna, sostenendo di aver agito e di agire in una dimensione pubblicistica, diplomatica e consolare con conseguente immunità dalla giurisdizione domestica del Paese ospitante . Nelle more del giudizio di primo grado, l’autorità consolare ha proposto ricorso per regolamento art. 41 c.p.c Il consolato non aveva agito in via pubblicistica. Gli Ermellini hanno preliminarmente precisato che deve ritenersi corretta la ricostruzione operata dal tribunale di merito, secondo il quale gli organi consolari peruviani non avevano agito punto in via pubblicistica per far valere i propri diritti l’autorità consolare, infatti, non aveva seguito la via diplomatica e amministrativa di cui alla Convenzione Unesco del 1970, ed essa rappresenta l’unico strumento mediante il quale lo Stato, attraverso l’organo consolare, può legittimamente disporre, iure imperii , di beni di privata proprietà . Nel caso di specie, invece, chiariscono i Giudici del Palazzaccio, il consolato era entrato in possesso di beni oggetto di indagine penale sulla base di un provvedimento totalmente illegittimo, per poi sottrarsi al successivo provvedimento - inidoneo ad interferire con le funzioni dello Stato estero, secondo il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e confermato dalla stessa Corte Costituzionale, della c.d. immunità ristretta. Le autorità consolari hanno tratto beneficio dal sequestro probatorio. Essendo stati i beni dissequestrati ai sensi degli artt. 262 e 263 c.p.p., la controversia che ne era scaturita in ordine al diritto di proprietà doveva ritenersi sottoposta alla giurisdizione civile dello Stato italiano, senza che potesse rinvenirsi alcun collegamento con l’esercizio di potestà pubblicistiche di governo da parte dello Stato estero per il tramite della sua rappresentanza consolare. Non solo i Giudici di legittimità proseguono la propria ricostruzione chiarendo che la controversia in relazione alla quale viene invocata l’immunità dalla giurisdizione italiana non interferisce né con la funzione sovrana dello Stato straniero, né con l’esercizio tipico delle sue potestà di governo, né con la realizzazione dell’obiettivo del mantenimento di buoni rapporti internazionali , poiché la condotta delle autorità consolari si è concretata nel trarre beneficio dal sequestro probatorio illegittimamente disposto in suo favore, dimostrando così, per facta concludentia , un’implicita ma inequivocabile accettazione della giurisdizione civile dello Stato ospitante in relazione ad una controversia di natura intrinsecamente privatistica. Per tutte le ragioni sopra illustrate, dunque, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 28 aprile – 5 ottobre 2015, n. 19784 Presidente Rovelli – Relatore Travaglino I fatti Nel giugno del 2008 il P.M. presso il Tribunale di Milano, all'esito di una segnalazione ai carabinieri del consolato del Perù, sottopose a sequestro 21 manufatti di arte precolombiana acquistati da M. T., titolare di una galleria d'arte milanese specializzata nel campo dell'arte tessile, procedendo nei suoi confronti, tra l'altro, per il reato di ricettazione. I beni sequestrati a fini probatori vennero consegnati, con provvedimento cautelare emesso dallo stesso P.M. procedente, ai consolati del Perù e del Cile, che nonostante la dimostrata infondatezza di tutti gli addebiti mossi al T. in sede penale - ne rifiutarono la restituzione invocando le prerogative garantite agli uffici consolari dal diritto internazionale. Il decreto con il quale P.M. dispose la consegna dei tessuti ai consolati venne revocato dal GIP, con provvedimento confermato da questa stessa Corte, che ne rilevò la palese abnormità. L'odierno resistente, ottenuto in sede cautelare dal tribunale di Milano il sequestro conservativo dei tessuti e l'ordine di restituzione in suo favore nella qualità di custode, citò dinanzi a quella stessa autorità giudiziari gli organi consolari per sentir accertare e dichiarare il suo diritto di proprietà sui beni illegittimamente detenuti dalle controparti. Nella contumacia del consolato del Cile, il consolato del Perù, costituendosi, eccepì preliminarmente la carenza di giurisdizione dei giudice italiano ex art. 43 comma 1 della Convenzione di Vienna, sostenendo di aver agito e di agire, nella specie, in una dimensione pubblicistica, diplomatica e consolare, con conseguente immunità dalla giurisdizione domestica del Paese ospitante. Nelle more dei giudizio di primo grado, avendo il Tribunale di Milano provveduto a concedere termini istruttori e a disporre CTU ritenendo infondata la questione di giurisdizione, l'autorità consolare ha proposto ricorso per regolamento ex art. 41 c.p.c., sostenendo di aver agito non per interessi privati, ma in veste di rappresentante dei proprio Stato, con conseguente inammissibilità di una sua evocazione in un processo civile dinanzi al giudice italiano, pena la patente violazione dei principi fondanti la Convenzione di Vienna, ratificata in Italia con la legge n. 804 del 1967. Le ragioni della decisione Il ricorso è manifestamente infondato. Come correttamente e condivisibilmente osservato dal Tribunale di Milano nell'ordinanza dei 7.7.2011 con la quale, in accoglimento del reclamo dell'odierno resistente, quel giudice ebbe ad autorizzare il sequestro conservativo dei tessuti ordinandone alfine la restituzione in favore dell'incolpevole T. nella qualità di custode, all'esito della caducazione del primo provvedimento di sequestro, palesemente abnorme, di cui illegittimamente avevano inteso beneficiare i consolati , gli organi consolar peruviani non agirono punto in via pubblicistica per far valere i propri diritti, non avendo all'uopo seguito la via diplomatica e amministrativa alternativa a quella giurisdizionale di cui alla Convenzione Unesco del 14.11.1970 che rappresenta l'unico strumento mediante il quale lo Stato, attraverso l'organo consolare, può legittimamente disporre, iure imperli, di beni di private proprietà. Nel caso di specie, viceversa, il consolato, dopo aver segnalato i fatti, il destinatario di un provvedimento totalmente illegittimo, per effetto del quale entrò in possesso dei beni oggetto di indagine panale, al di fuori di qualsiasi legittimo esercizio di funzioni consolari, per poi sottrarsi al successivo provvedimento legittimamente emanato dal giudice penale italiano, con provvedimento attinente ad aspetti solo patrimoniali della vicenda, inidonee ad incidere o ad interferire con le funzioni dello Stato estero, secondo i principio, da tempo adottato da questa Corte di legittimità, della cd immunità ristretta, confermato di recente dallo stesso giudice delle leggi Corte cost. 22 .10.2014 n. 238 . Essendo stati i beni dissequestrati ai sensi degli artt. 262 e 263 dei codice d rito penale, la controversia che ne era scaturita in tema di diritto d proprietà doveva ritenersi sottoposta -del tutto legittimamente alle giurisdizione civile dello Stato italiano, senza che potesse dirsi emerso alcun collegamento con l'esercizio tipico di potestà pubblicistiche di governo da parte dello Stato estero per il tramite della sua rappresentanza consolare. La controversia in relazione alla quale viene invocata l'immunità dalla giurisdizione italiana non interferisce, vulnerandole, né con la funzione sovrana dello Stato straniero, né con l'esercizio tipico delle sue potestà d governo, né con la realizzazione dell'obbiettivo del mantenimento di buon rapporti internazionali, poiché, nei fatti, la condotta posta in essere dalle autorità consolari dapprima attraverso la presentazione della denuncia ne confronti dei T., e poi con la perdurante e pervicace attuazione di un provvedimento benché abnorme dell'autorità giudiziaria italiana si concretò nel trarre beneficio dal sequestro probatorio illegittimamente disposto in suo favore, dimostrando così, per acta concludentia, una implicita quanto inequivoca accettazione della giurisdizione civile dello Stato ospitante in relazione ad una controversia di natura intrinsecamente privatistica, senza che alcuna potestà iure imperii fosse legittimamente rivendicabile a fondamento della pretesa immunità. Il ricorso è pertanto rigettato. La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 6200, di cui 200 per spese.